CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE COMPARTO
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
DECRETO
LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art.
33 D. lgs 29/93 come modificato dal D. lgs 80/98
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
1 Nell’ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione
di appartenenza.
2 Il trasferimento di personale tra comparti diversi avviene
a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni,
con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il
trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità,
tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3 I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure
e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi
1 e 2.
Art.
20 comma 2 della Legge 488/’99 (Legge finanziaria per l’anno 2000)
Al comma 1 dell’art. 33 del D. lgs 29/93 e successive modificazioni
sono soppresse le parole "Nell’ambito del medesimo comparto". Al
medesimo art. 33 il comma 2 è abrogato.