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Dubbi risolti

Domande con risposta commentata

Dal libro La gestione del personale negli Enti Locali, edito da Maggioli Editore, abbiamo pensato di riportare alcuni quesiti per un maggior chiarimento ai dubbi e alle perplessità incontrate in materia di mobilità.

1) Il personale di VII qualifica funzionale assunto in posizione apicale sino all'1.4.1999 ha diritto all'attribuzione del LED ai sensi dell'art. 36, comma 5 del d.P.R. 333/90?
La disciplina degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 333/90 è stata disapplicata solo con effetto dal 2.4.1999, a seguito della stipulazione del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, anche la disposizione speciale contenuta nell'art. 36, comma 5 del citato D.P.R. deve trovare applicazione fino al giorno precedente quello della sua disapplicazione.

2) L'allegato A al CCNL del 31.3.1999 prevede, per le categorie D e D, che nelle posizioni economiche tabellari 83 e D3 debbano essere collocati i profili professionali che secondo la disciplina del d.P.R. 347/83 e successive integrazioni potevano essere ascritti alla ex V o alla ex VIII qualifica funzionale. La collocazione dei predetti profili può comportare l'automatico reinquadramento del personale collocato in posizione D 1 e D 1 che possa vantare l'esercizio di mansioni corrispondenti a quel profilo ?
La previsione contenuta nell'allegato A deve essere letta unitamente all'art.3, commi 6 e 7 del CCNL de131.3.1999. In base a tali disposizioni, gli enti hanno il potere di individuare, in maniera autonoma, tutti i profili professionali necessari alle proprie esigenze e di collocarli nelle diverse categorie nel rispetto delle declaratorie contenute nell'allegato A. In tale ambito, gli enti individueranno anche i profili da collocare nelle posizioni tabellari B3 e D3. La collocazione dei profili professionali, attuale o futura, ha un contenuto esclusivamente oggettivo e non produce effetti automatici sull'inquadramento dei soggetti che eventualmente possono aver svolto mansioni analoghe a quelle riclassificate. Alle pubbliche amministrazioni infatti non è consentito l'utilizzo della promozione, diversamente da quanto previsto nel settore privato. Gli enti potranno invece utilizzare i percorsi verticali di carriera previsti dall'art.4 del CCNL, secondo i principi degli artt. 36 e 56 del d.lgs. n. 29/93. I posti vacanti nei profili riclassificati possono, infatti, in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art.39 della legge 449/98, essere destinati alle selezioni interne per favorire lo sviluppo verticale di carriera del personale interessato, avendo cura di destinare una adeguata quota di altri posti vacanti alle selezioni esterne.

3) Gli incarichi delle posizioni organizzative possono essere affidate, nei Comuni di cui all'art.II del CCNL del 31.3.1999, al personale della categoria C anche nel caso in cui l'ente abbia uno o più posti della categoria D?
Tale ipotesi è del tutto esclusa dalla lettera dell'art.11 del CCNL del 31.3.1999 che consente di applicare le norme sull'area delle posizioni organizzative al personale della categoria C solo nel caso che manchino nell'ente posti della categoria D. Tale impostazione discende direttamente dal principio della equivalenza delle mansioni nella categoria secondo la disciplina dell'art.56, comma 1 del d.lgs. n. 29/93, così come attuata dall'art.3, comma 2 del CCNL del 31.3.1999. Nel caso in cui l'ente abbia un posto di categoria D vacante può eventualmente decidere di coprirlo mediante l'affidamento di un incarico di mansioni superiori, in presenza delle condizioni indicate dall'art.56, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.

IL PRIMO INQUADRAMENTO

4) È possibile inquadrare nella posizione economica B3 un dipendente di IV q.f. che ha svolto specifici studi ed ha acquisito competenza e svolge la propria attività quale videoterminalista, quindi con profilo che ex d.P.R. n. 347183 poteva essere ascritto nella vecchia V qualifica?
Con il nuovo ordinamento professionale vi è un automatico trasferimento dalle vecchie qualifiche funzionali alle nuove categorie, senza alcun margine di discrezionalità, fatte salve le eccezioni dallo stesso previste. Infatti, l'art.7, comma 1, dice testualmente che il primo inquadramento è effettuato "con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le prescrizioni della allegata tabella C".

INQUADRAMENTO E MOBILITA’ INTERNA

5) In quale posizione economica bisogna inquadrare un dipendente di VI qualifica funzionale cui negli anni passati, a seguito di mobilità interna, sia venuto a cessare il LED già attribuito perché assorbito da altra indennità?
L'inquadramento è nella posizione economica C 1, in quanto alla data di entrata in vigore del contratto sull'ordinamento professionale il dipendente non beneficiava del LED, avendolo perduto a seguito di incompatibilità con altra indennità.

PROGRESSIONE ECONOMICA E VERTICALE PER LA CATEGORIA B

6) Si può procedere al passaggio per progressione economica dalla posizione H 1 a quella H3 ed al passaggio per progressione verticale dalla categoria H, posizione economica l, alla categoria C, posizione economica 1?
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 dell'ordinamento professionale sembra escludere la possibilità di un passaggio diretto da B 1 a B3; basta ricordare che si parla di passaggi successivi. Per la progressione verticale, all'interno dei criteri posti dagli enti, è da intendere che essa si riferisca a passaggi di categoria, senza tenere conto delle posizioni economiche. Per le categorie B e D non risulta, al riguardo, particolarmente felice la disposizione contrattuale sui doppi inquadramenti iniziali

PROGRESSIONI ECONOMICHE E LED

7) Conservano il LED i dipendenti di ex I e Il qualifica funzionale reinquadrati in terza q.f.?
I dipendenti comunali già inquadrati in I e II q.f., benefici ari del LED non lo possono conservare. Esso si mantiene infatti unicamente nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

CONCORSI E PRIMO INQUADRAMENTO

8) Come inquadrare i vincitori di concorsi destinati a coprire posti vacanti di ex V q.f. e VIII q.f.?
I vincitori di concorsi per posti vacanti di V ed VIII qualifica vanno inquadrati nelle posizioni B3 e D3, senza alcuna differenza tra vincitori interni o esterni all'ente. Si ricorda che ex art. 4 del nuovo ordinamento professionale, vi è una ulteriore chance di progressione verticale interna per le posizioni B3 e D3.

INQUADRAMENTO VIGILI E MOBILITA’

9) Come inquadrare un vigile di ex V qualifica funzionale trasferito attraverso la mobilità interna con decorrenza 1 gennaio 1999 in un posto vacante di collaboratore professionale amministrativo.
Il tema è controverso. La decorrenza contrattuale per l'inquadramento dei vigili in VI qualifica funzionale è dal giorno 1 gennaio 1999 e, per la collocazione nella categoria C, dalla data di entrata in vigore dell'ordinamento, data in cui occorre avere i necessari requisiti. Ma, vi è un effetto trascinamento nella "promozione automatica", per cui un dipendente inquadrato come VI qualifica non può essere riclassificato come V, salvo casi specifici espressamente previsti. Vincolo che appare comunque difficilmente superabile.

L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CON FUNZIONI MISTE

10) In quale categoria e posizione economica deve essere inquadrato un dipendente con profilo professionale misto di "Autista Scuolabus-Vigile Urbano"? È possibile mantenere anche nel futuro tale profilo professionale?
Il profilo professionale misto di cui al quesito non potrà essere mantenuto nel futuro, in quanto con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, i profili specifici sono collocati in categorie diverse. L'inquadramento dovrà essere effettuato sulla base della prevalenza nelle mansioni attualmente svolte con conseguente modifica del profilo professionale.


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