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Dubbi risolti
Domande con risposta commentata
Dal libro
La
gestione del personale negli Enti Locali, edito da Maggioli
Editore, abbiamo pensato di riportare alcuni quesiti per
un maggior chiarimento ai dubbi e alle perplessità incontrate
in materia di mobilità.
1)
Il personale di VII qualifica funzionale assunto in posizione
apicale sino all'1.4.1999 ha diritto all'attribuzione del LED ai
sensi dell'art. 36, comma 5 del d.P.R. 333/90?
La disciplina degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 333/90 è
stata disapplicata solo con effetto dal 2.4.1999, a seguito della
stipulazione del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, anche la disposizione
speciale contenuta nell'art. 36, comma 5 del citato D.P.R. deve
trovare applicazione fino al giorno precedente quello della sua
disapplicazione.
2) L'allegato
A al CCNL del 31.3.1999 prevede, per le categorie D e D, che nelle
posizioni economiche tabellari 83 e D3 debbano essere collocati
i profili professionali che secondo la disciplina del d.P.R. 347/83
e successive integrazioni potevano essere ascritti alla ex V o alla
ex VIII qualifica funzionale. La collocazione dei predetti profili
può comportare l'automatico reinquadramento del personale
collocato in posizione D 1 e D 1 che possa vantare l'esercizio di
mansioni corrispondenti a quel profilo ?
La previsione contenuta nell'allegato A deve essere letta unitamente
all'art.3, commi 6 e 7 del CCNL de131.3.1999. In base a tali disposizioni,
gli enti hanno il potere di individuare, in maniera autonoma, tutti
i profili professionali necessari alle proprie esigenze e di collocarli
nelle diverse categorie nel rispetto delle declaratorie contenute
nell'allegato A. In tale ambito, gli enti individueranno anche i
profili da collocare nelle posizioni tabellari B3 e D3. La collocazione
dei profili professionali, attuale o futura, ha un contenuto esclusivamente
oggettivo e non produce effetti automatici sull'inquadramento dei
soggetti che eventualmente possono aver svolto mansioni analoghe
a quelle riclassificate. Alle pubbliche amministrazioni infatti
non è consentito l'utilizzo della promozione, diversamente
da quanto previsto nel settore privato. Gli enti potranno invece
utilizzare i percorsi verticali di carriera previsti dall'art.4
del CCNL, secondo i principi degli artt. 36 e 56 del d.lgs. n. 29/93.
I posti vacanti nei profili riclassificati possono, infatti, in
base alla programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art.39
della legge 449/98, essere destinati alle selezioni interne per
favorire lo sviluppo verticale di carriera del personale interessato,
avendo cura di destinare una adeguata quota di altri posti vacanti
alle selezioni esterne.
3) Gli
incarichi delle posizioni organizzative possono essere affidate,
nei Comuni di cui all'art.II del CCNL del 31.3.1999, al personale
della categoria C anche nel caso in cui l'ente abbia uno o più
posti della categoria D?
Tale ipotesi è del tutto esclusa dalla lettera dell'art.11
del CCNL del 31.3.1999 che consente di applicare le norme sull'area
delle posizioni organizzative al personale della categoria C solo
nel caso che manchino nell'ente posti della categoria D. Tale impostazione
discende direttamente dal principio della equivalenza delle mansioni
nella categoria secondo la disciplina dell'art.56, comma 1 del d.lgs.
n. 29/93, così come attuata dall'art.3, comma 2 del CCNL
del 31.3.1999. Nel caso in cui l'ente abbia un posto di categoria
D vacante può eventualmente decidere di coprirlo mediante
l'affidamento di un incarico di mansioni superiori, in presenza
delle condizioni indicate dall'art.56, comma 2, del d.lgs. n. 29
del 1993.
IL
PRIMO INQUADRAMENTO
4) È
possibile inquadrare nella posizione economica B3 un dipendente
di IV q.f. che ha svolto specifici studi ed ha acquisito competenza
e svolge la propria attività quale videoterminalista, quindi
con profilo che ex d.P.R. n. 347183 poteva essere ascritto nella
vecchia V qualifica?
Con il nuovo ordinamento professionale vi è un automatico
trasferimento dalle vecchie qualifiche funzionali alle nuove categorie,
senza alcun margine di discrezionalità, fatte salve le eccezioni
dallo stesso previste. Infatti, l'art.7, comma 1, dice testualmente
che il primo inquadramento è effettuato "con la attribuzione
della categoria e della posizione economica corrispondenti alla
qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in
godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato),
secondo le prescrizioni della allegata tabella C".
INQUADRAMENTO
E MOBILITA INTERNA
5) In
quale posizione economica bisogna inquadrare un dipendente di VI
qualifica funzionale cui negli anni passati, a seguito di mobilità
interna, sia venuto a cessare il LED già attribuito perché
assorbito da altra indennità?
L'inquadramento è nella posizione economica C 1, in quanto
alla data di entrata in vigore del contratto sull'ordinamento professionale
il dipendente non beneficiava del LED, avendolo perduto a seguito
di incompatibilità con altra indennità.
PROGRESSIONE
ECONOMICA E VERTICALE PER LA CATEGORIA B
6) Si
può procedere al passaggio per progressione economica dalla
posizione H 1 a quella H3 ed al passaggio per progressione verticale
dalla categoria H, posizione economica l, alla categoria C, posizione
economica 1?
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 dell'ordinamento professionale
sembra escludere la possibilità di un passaggio diretto da
B 1 a B3; basta ricordare che si parla di passaggi successivi. Per
la progressione verticale, all'interno dei criteri posti dagli enti,
è da intendere che essa si riferisca a passaggi di categoria,
senza tenere conto delle posizioni economiche. Per le categorie
B e D non risulta, al riguardo, particolarmente felice la disposizione
contrattuale sui doppi inquadramenti iniziali
PROGRESSIONI
ECONOMICHE E LED
7) Conservano
il LED i dipendenti di ex I e Il qualifica funzionale reinquadrati
in terza q.f.?
I dipendenti comunali già inquadrati in I e II q.f.,
benefici ari del LED non lo possono conservare. Esso si mantiene
infatti unicamente nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
CONCORSI
E PRIMO INQUADRAMENTO
8) Come
inquadrare i vincitori di concorsi destinati a coprire posti vacanti
di ex V q.f. e VIII q.f.?
I vincitori di concorsi per posti vacanti di V ed VIII qualifica
vanno inquadrati nelle posizioni B3 e D3, senza alcuna differenza
tra vincitori interni o esterni all'ente. Si ricorda che ex art.
4 del nuovo ordinamento professionale, vi è una ulteriore
chance di progressione verticale interna per le posizioni B3 e D3.
INQUADRAMENTO
VIGILI E MOBILITA
9) Come
inquadrare un vigile di ex V qualifica funzionale trasferito attraverso
la mobilità interna con decorrenza 1 gennaio 1999 in un posto
vacante di collaboratore professionale amministrativo.
Il tema è controverso. La decorrenza contrattuale per
l'inquadramento dei vigili in VI qualifica funzionale è dal
giorno 1 gennaio 1999 e, per la collocazione nella categoria C,
dalla data di entrata in vigore dell'ordinamento, data in cui occorre
avere i necessari requisiti. Ma, vi è un effetto trascinamento
nella "promozione automatica", per cui un dipendente inquadrato
come VI qualifica non può essere riclassificato come V, salvo
casi specifici espressamente previsti. Vincolo che appare comunque
difficilmente superabile.
L'INQUADRAMENTO
DEL PERSONALE CON FUNZIONI MISTE
10) In
quale categoria e posizione economica deve essere inquadrato un
dipendente con profilo professionale misto di "Autista Scuolabus-Vigile
Urbano"? È possibile mantenere anche nel futuro tale profilo
professionale?
Il profilo professionale misto di cui al quesito non potrà
essere mantenuto nel futuro, in quanto con l'entrata in vigore del
nuovo ordinamento professionale, i profili specifici sono collocati
in categorie diverse. L'inquadramento dovrà essere effettuato
sulla base della prevalenza nelle mansioni attualmente svolte con
conseguente modifica del profilo professionale.
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