ippocampo2009

Registrato: 06/06/09 14:33 Messaggi: 19182 Residenza: Campania
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Inviato: Mer 12 Dic 2012 - 9:27 pm Oggetto: |
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L'obbligo di "aggiornare" la CdC in caso di variazione di sede c' sempre stato in quanto si equipara la sede della persona giuridica alla residenza della persona fisica. Al riguardo occorre precisare che per sede si intende sia la sede legale sia le sedi secondarie. Vengono escluse le sedi operative. A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 120/2010, poi, l'art. 94 CdS è stato modificato per cui e tale "equiparazione" è diventata ufficiale....
| Citazione: | | 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione. |
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SUB LEGE LIBERTAS |
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