Prof. Maurizio
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Inviato: Gio 23 Apr 2009 - 9:48 am Oggetto: Re: graduatorie interne d'istituto |
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| antonio64 ha scritto: | Nel mio Istituto sono state affisse le graduatorie interne per profilo di appartenenza per stabilire in caso vi siano i perdenti posto.
Ho notato che all'interno di queste graduatorie risultano in essere anche i possessori della legge 104 con i relativi punteggi.
Qualcuno mi può cortesemente indicare e far sapere se i possessori della legge 104 vanno comunque inseriti in graduatoria o gli stessi in tale graduatoria non devono apparire?
Grazie a tutti per la collaborazione. SALUTI |
Art. 21 comma 4 (scuola primaria) C.C.N. 2009 mobilità per il personale scolastico:
".......Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII) dell'art.7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M...."
Art. 23 comma 3 (scuola secondaria 1° e 2° grado) C.C.N. 2009 mobilità per il personale scolastico:
".....Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell'art.7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M....."
In base a tali disposizioni i beneficiari di precedenze orientati alla disabilità:
- art. 7 punto I
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n.120)
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82)
- art. 7 punto III
1)disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94;
2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94.
- art. 7 punto V
assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile
vengono esclusi dalle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto.
Se l'inserimento in graduatoria dei beneficiari di precedenza da parte del suo D.S. mira solo ad una trasparenza amministrativa (L.241/90) e di fatto i docenti con precedenza 104 sono comunque esclusi (cioè l'esclusione è specificata nella stessa graduatoria) la normativa è correttamente applicata.
Salve.
Maurizio. |
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