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tomcat

Registrato: 04/07/04 19:21 Messaggi: 1785 Residenza: padania occidentale, già ducato piemontese
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Inviato: Dom 14 Ott 2007 - 9:10 am Oggetto: |
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| Miglioraroma ha scritto: |
grazie mille. (quindi niente 78, 82 o 97)
Sauti. |
ALT ! FERMI TUTTI !
come niente art. 78 o 82 o 97, ma solo l'art. 23 ?
dipende dal caso specifico e, soprattutto, se viene violata qualche norma.
Perchè è perfettamente lecito e legittimo utilizzare veicoli per effettuare pubblicità, mica è la caccia alle streghe.
Ma nel rispetto della legislazione vigente.
se il veicolo circola su strada deve rispettare le norme del codice, se è in area privata non idonea alla circolazione allora deve rispettare certamente l'art. 23 ma anche i regolamenti comunali che disciplinano la materia pubblicità, regolata in via generale dal D. Lgs. 507/93.
Si, poichè secondo una dotta interpretazione giurisprudenziale ( anche tra i Giudici di Pace vi sono interpreti del diritto di primissimo livello ) non sempre il veicolo è considerato veicolo.
GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI
Sentenza 9 gennaio 2007, n. 3
PUBBLICITA’ LUNGO LE STRADE – PUBBLICITA’ MEDIANTE CARRELLI-RIMORCHI LASCIATI LUNGO LE STRADE – ASSIMILABILITA’ A CARTELLO PUBBLICITARIO O DI ALTRO MEZZO PUBBLICITARIO – INSUSSISTENZA – CLASSIFICAZIONE COME IMPIANTO DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA.
Secondo la definizione fornita dall’art. 47, comma 8° del Reg. al C.d.S., un carrello-rimorchio contenente pubblicità, va catalogato fra la categoria di impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di esercizio.
Quindi piano con le soluzioni univoche, se il veicolo è stato trasformato illecitamente e circola su strada rientra in altre previsioni diverse dall'art. 23.
E ora sta cominciando la querelle sulle biciclette pubblicitarie.
Non vi dico dove, non posso fare pubblicità, ma se ne parlerà a Tortona, venerdi prossimo, al convegno organizzato da Thefoll e soci. _________________ ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità ( da " il gladiatore ")  |
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alexa

Registrato: 24/01/03 15:12 Messaggi: 414 Residenza: Toscana
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Inviato: Dom 14 Ott 2007 - 9:39 am Oggetto: |
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| dindo ha scritto: | Ale agisci... Rimuovi quegli obbrobri alla Coop  |
Infatti + Eurospar e su intersezione.....ora ci si può muovere.... ti saprò dire come vanno i ricorsi col nostro GdP....almeno però faremo consumare un po' di carta a chi pensa di essere più furbo
Anche divieto di sosta (ex 158 III e VI rimorchio staccato dalla motrice) o tutto quello che trovi....
Ho detto il 23 perchè ho già sperimentato che tiene sanzionare come "mezzo pubblicitario non autorizzato" anche le vele, ove collocate su area privata.....con più accertamenti successivi nel tempo (oggi foto, domani pure etc, addirittura vela resta lì e cambia la pubblicità....) e ha tenuto...ma altro comune, altro GdP ....
Il principio è si applicano tutti i divieti relativi al veicolo + essendo una pubblicità anche le regole della pubblicità: chi si fa autorizzare regolarmente e la mette nei luoghi consentiti non deve essere un.....
Vi dirò come finisce stavolta..... |
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Miglioraroma
Registrato: 17/08/07 19:15 Messaggi: 5 Residenza: ROMA
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Inviato: Dom 14 Ott 2007 - 1:46 pm Oggetto: |
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| tomcat ha scritto: | | Miglioraroma ha scritto: |
grazie mille. (quindi niente 78, 82 o 97)
Sauti. |
come niente art. 78 o 82 o 97, ma solo l'art. 23 ?
dipende dal caso specifico e, soprattutto, se viene violata qualche norma.
Perchè è perfettamente lecito e legittimo utilizzare veicoli per effettuare pubblicità, mica è la caccia alle streghe.
Ma nel rispetto della legislazione vigente.
...
Quindi piano con le soluzioni univoche, se il veicolo è stato trasformato illecitamente e circola su strada rientra in altre previsioni diverse dall'art. 23.
... |
Ah, ecco, io mi riferivo alle Ape 50 cc trasformate in mini-vele pubblicitarie che vengono parcheggiate, in questo periodo nel centro storico di Roma, in particolare nei posti riservati ai ciclomotori.
Quelle vele sono illecite, giusto? pertanto chi le deve sanzionare secondo voi? La Polizia Municipale o il servizio Affissioni (come pubblicita' non autorizzata)?
Grazie, Tomcat |
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tomcat

Registrato: 04/07/04 19:21 Messaggi: 1785 Residenza: padania occidentale, già ducato piemontese
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Inviato: Dom 14 Ott 2007 - 4:56 pm Oggetto: |
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secondo me la polizia municipale, trasmettendo copia dell'informativa al servizio riscossioni per il successivo recupero del tributo evaso.
ma se accade il contrario, va bene lo stesso.
basta che qualcuno accerti, poi il procedimento va avanti da solo... _________________ ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità ( da " il gladiatore ")  |
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CC
Registrato: 13/05/06 10:47 Messaggi: 1703
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Inviato: Dom 14 Ott 2007 - 9:56 pm Oggetto: |
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Concordo con il grande Tomcat!
Se è un ciclomotore con "targhino" NON è applicabile l'art. 78 ma semmai l'art. 97
Se ha la traga e dunque certificato di circolazione è applicabile l'art. 78 se sono state apportate modifiche strutturali.
Sempre l'art. 82 _________________ Agente CC - Lecco cintura |
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