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diego
Registrato: 02/07/07 17:18 Messaggi: 9245 Residenza: mediglia
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Inviato: Ven 21 Set 2012 - 12:41 pm Oggetto: |
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credo di aver già spiegato perchè io la pensi così: il cognome di famiglia non è quello composto dai due cognomi (non è un doppio cognome, ma due cognomi distinti) nè quello "originario" del papà... ma solo il primo...  _________________ A 3 mesi dalla scomparsa la ricordano la figlia Addolorata ed il genero Felice.
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Tiziana5838
Registrato: 20/08/12 11:18 Messaggi: 767 Residenza: Lazio
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Inviato: Ven 21 Set 2012 - 1:25 pm Oggetto: |
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| Uhm ... Ma questo lo dici perchè conosciamo la regola spagnola di attribuzione di un cognome? altrimenti come potremmo dire che si tratta di 2 cognomi distinti? lo applicheresti (solo su dichiarazione di parte?) anche per altri Stati? Penso ai Paesi orientali ... L'altro giorno abbiamo avuto un cittadino dello Srilanka che è diventato cittadino italiano e anche lui ha un cognome doppio (ho l'atto di nascita quindi so che è doppio), ma fosse stato un padre srilankese di cittadino italiano come nel quesito e mi diceva che al figlio spettava solo il suo primo cognome che avrei dovuto fare? |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Ven 21 Set 2012 - 11:32 pm Oggetto: |
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Voi USCA, non dovete credere, pensare, perorare su nulla, il dovere della Dottoressa ROSALIA MAZZA, in vece di emettere cretinerie nel massimario, è darvi, mediante una circolare, le indicazioni, paese per pese, di come applicano i cognomi, paterni, o di famiglia, ma la Dottoressa Mazza ha come capo al Prefetto MENGHINI, che ha i propri deliri emanando delle circolari violatrici della legge, appoggiata, con circolari menzognere per il Prefetto PANSA, così che se i vostri capi sono inutili e inesistenti, per darvi le direttrici corrette, l’unico che vi rimane è annotare, nei registri, le cose come vi sono indicati, sempre avete la stessa capacità di un notaio MAI di un giudice, e dopo, se avete un minimo dubbio, fondamentatelo fronte al PM, indicando che lo fate per la mala informazione, la mancata informazione, che dovrebbe essere stata emanata dal MIN, chiaro che per farlo in vece di chiacchierare nel forum si dovrebbe avere gli attributi che a molti vi mancano.  _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
COMUNICAZIONE U.T.G. E RETE DIPLOMATICA |
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LUNAX 59bd
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 7:39 am Oggetto: |
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Scusatemi colleghi ma sono un pò dura di comprendonio non ho ancora capito che cognome devo mettere a questa bambina che nascerà! Preciso che anche il padre del dichiarante (nonno della bambina) ha lo stesso cognome XY e non so da dove viene o se sono due cognomi, se è uno solo .........so però che il padre vorrebbe che ne indicassi solo una parte Come ho già chiesto nel post precedente come faccio io a sapere qual'è il Cognome corretto? mi fido e basta? Preciso che la prima figlia avuta da questa donna italiana ( dichiarata al centro nascite e quindi io ho trascritto l'atto così come era) porta il cognome XY |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47405
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 2:00 pm Oggetto: |
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Fermo restando come ogni qual volta, in sede amministrativa, debba tenersi conto di legislazione estera, l'onere della prova e' dato dall'art. 2697 CC, da dare nelle forme dell'art. 2, 2 e 2-bis dPR 31/8/1999, n. 394, di norma nei paesi di cultura iberica il cognome del padre e' indicato per primo ed e' il cognome paterno ad assumere la valenza di "nome di famiglia".
Inoltre, l'attribuzione del cognome non e' rimessa alla disponibilita' di parte, quanto "per legge attribuito" (il che vale anche per atti pregressi che, se gia' formati, erroneamente, in Italia, dovevano essere debitamente oggetto di rettificazione). _________________ Sereno SCOLARO
L'ultima modifica di Sereno.SCOLARO il Mer 26 Set 2012 - 7:23 am, modificato 2 volte |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 2:22 pm Oggetto: |
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LUNAX, devi fare come dichiara il padre, che essendo ecuadoriano conosce la legge del suo paese, e per tanto sa quale è il cognome, che voi chiamate di famiglia, che si trasmette secondo la legge italiana, perché il figlio, per parte materna nascerà italiano.
Dopo sei progenitori vogliono registrarlo pure nel Equador, che ha ius soli e ius sanguini, è una storia che a te non te compete, né la registrazione, né la aggiunta del cognome materno, né la richiesta al PM italiano per mutare, il cognome dal solo padre e aggiungere pure quello della madre, perché così si deve registrare nel Equador; la personalità del bambino deve essere una sola, e legalmente protetta, di un solo modo d’identificazione, per identificare la stessa e unica personalità giuridica, in qualsiasi parte del modo, ma ti ripeto questi non sarebbero fatti tuoi, sono supposti perché neanche sappiamo se i progenitori hanno voglia di registrarlo come ecuadoriano, non hanno l'obbligo di farlo. _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
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Tiziana5838
Registrato: 20/08/12 11:18 Messaggi: 767 Residenza: Lazio
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 5:22 pm Oggetto: |
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| Sereno.SCOLARO ha scritto: | Fermo restando come ogni qual volta, in sede amministrativa, debba tenersi conto di legislazione estera, l'onere della prova e' dato dall'art. 2697 CC, da dare nelle forme dell'art. 2, 2 e 2-bis dPR 31/8/1999, n. 394, di norma nei paesi di cultura iberica il cognome del padre e' indicato per primop ed e' il cognome paterno ad assumere la valenza di "nome di famiglia".
Inoltre, l'attribuzione del cognome non e' rimessa alla disponibilita' di parte, quanto "per legge attribuito" (il che vale anche per atti pregressi che, se gia' formati, erroneamente, in Italia, dovevano essere debitamente oggetto di rettificazione). |
Quindi, per semplificare, se il papà all'atto della dichiarazione di nascita ha con sè documentazione del suo Paese che dice qual'è il cognome di famiglia si può procedere altrimenti no; andrebbe copiato per intero come risultante sul documento d'identità. Insomma se la cittadinanza del bambino è italiana NON è sufficiente la mera dichiarazione di parte, ma va documentata. Ho capito bene? Se si vale anche per i Paesi di cultura iberica o per tali Paesi si considera ormai cosa nota e quindi va bene anche la sola dichiarazione? |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 5:38 pm Oggetto: |
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| Tiziana5838 ha scritto: | | Sereno.SCOLARO ha scritto: | Fermo restando come ogni qual volta, in sede amministrativa, debba tenersi conto di legislazione estera, l'onere della prova e' dato dall'art. 2697 CC, da dare nelle forme dell'art. 2, 2 e 2-bis dPR 31/8/1999, n. 394, di norma nei paesi di cultura iberica il cognome del padre e' indicato per primop ed e' il cognome paterno ad assumere la valenza di "nome di famiglia".
Inoltre, l'attribuzione del cognome non e' rimessa alla disponibilita' di parte, quanto "per legge attribuito" (il che vale anche per atti pregressi che, se gia' formati, erroneamente, in Italia, dovevano essere debitamente oggetto di rettificazione). |
Quindi, per semplificare, se il papà all'atto della dichiarazione di nascita ha con sè documentazione del suo Paese che dice qual'è il cognome di famiglia si può procedere altrimenti no; andrebbe copiato per intero come risultante sul documento d'identità. Insomma se la cittadinanza del bambino è italiana NON è sufficiente la mera dichiarazione di parte, ma va documentata. Ho capito bene? Se si vale anche per i Paesi di cultura iberica o per tali Paesi si considera ormai cosa nota e quindi va bene anche la sola dichiarazione? | Falso, di falsità assoluta, nessun paese al mondo rilascia un documento d'identità segnalando il cognome di famiglia, si devono conoscere le regole, è obbligo dell’USCA conoscerli, ora se i vostri capi, sindacati e associazioni, non si occupano d’informarvi e istruirvi, vuol dire che sono roba di niente.
Se si copia per intero, si dà ai filiis un falso cognome, UNA FALSA IDENTITÀ, che neanche il paese d'origine, straniero, lo consente, sia o non sia italiano, il nato, deve essere registrato CORRETTA E LEGALMENTE, la convenzione dei diritti del fanciullo, lo protegge, prima di scrivere bave, pensa.
Perché raccomandi a cari colleghi fra di voi cose irregolari, illegali, e contro legge? A quale scopo lo fai? Se non conosci le norme internazionali, consulta, non è che l'USCA deve attuare in maniera prepotente, pregiudicando al cittadino, la funzione è aiutarlo e attuare A DIRITTO, non al dolore delle emorroidi. _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
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Tiziana5838
Registrato: 20/08/12 11:18 Messaggi: 767 Residenza: Lazio
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 6:03 pm Oggetto: |
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Se ce l'hai con me non sto dicendo nulla ai miei colleghi, sto solo cercando di capire bene quanto scritto da Scolaro. Il MIN ci ha dato delle istruzioni che mi sembra anche Scolaro come Diego non condivide, però questa pluralità di vedute non fa altro che creare una confusione tremenda per lo meno in me che non sono certo un'esperta di stato civile, però mi occupo anche di quello e quindi lo vorrei capire bene come comportarmi con un papà straniero di cittadino italiano se mi dovesse capitare (ormai sono sempre più frequenti i casi ..).
-Personalm. (ma è solo opinione personale) tutto il casino è dato dall'insistenza dello Stato italiano negli anni a voler eliminare l'elemento materno del cognome nei cittadini di Paesi di cultura spagnola divenuti italiani. Il cognome è cognome e dovrebbe essere considerato sempre per intero cmq sia formato o dal perchè è formato in quel modo. Poi se proprio si ritiene di doverlo cambiare deve essere la parte a rivolgersi all'autorità competente e a far valere le proprie ragioni con una istanza e procedimento semplificato. Ottenuto il provvedimento glielo cambio che problema c'è? Il bambino ha diritto ad un nome ed un cognome e glielo diamo poi se deve essere 1 o 2 o 3 NON può essere l'USC a doverlo sapere o a raccogliere dichiarazioni varie che potrebbero essere sbagliate. Quindi per me andrebbe sempre copiato per intero il cognome del genitore . Ma ripeto è solo la mia opinione e mi adatto alle leggi che ci sono anche se non le condivido.- |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 6:36 pm Oggetto: |
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Tu senti che l’ho contro te o sto difendendo i diritti del fanciullo? Me ne frega quello che dice il MIN o qualsiasi altro, però non posso lasciar passare per alto una barbarità come quella che hai scritto, i paesi esteri hanno sue regole, queste regole applicano ai cittadini, propri, nati sul suo territorio o con la sua cittadinanza, quando in Italia ci troviamo fronte a un problema, che coinvolge progenitori italiani e stranieri, a chi nasce, si applica la norma italiana, rispettando la norma straniera, se il chiamato in Italia, nome di famiglia, nel paese estero è il paterno, è sempre lo è, si mette SOLO IL COGNOME DI FAMIGLIA, IL PATERNO, il doppio cognome, non è considerato di famiglia, il materno, non si trasmette mai, sempre che il figlio abbia padre e madre, mettere i due cognomi del padre è FALSARE L’IDENTITÀ DELL’ITALIANO NATO SUL NOSTRO TERRITORIO. Uniformarsi dietro le circolari del MIN e del MAE, a volte, vi trasforma in delinquenti, fa a pezzi la privacy dei cittadini, e si violano leggi e regolamenti.
Tu credi che dieci anni di lotta contro l’Immondezza che ho trovato nel MIN, MAE, Uffici di Stato Civile e Anagrafe, Funzionari pubblici indecenti, mi abbia dato o non mi ha dato un grado di conoscimento ed esperienza, in leggi italiane ed esteri, per dire, con chiarezza, come sono le cose, in certi e determinati temi?
I doveri di comportamento dei dipendenti pubblici
Bernardo Giorgio Mattarella
1.Introduzione
B.G.M ATTARELLA –I DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
I doveri di comportamento dei dipendenti pubblici
Bernardo Giorgio Mattarella
Una volta che un cittadino ha assunto una carica pubblica, egli è soggetto a una serie di regole di comportamento, che nel loro complesso costituiscono esplicazione della previsione fondamentale dell’art. 54 della Costituzione: «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore». Questa previsione, nella sua semplicità e con un linguaggio ormai un po’ fuori moda, è importante, perché distingue i funzionari pubblici, per un verso, dalla generalità dei cittadini e, per un altro verso, dai lavoratori privati. Dal primo punto di vista, tutti i cittadini – recita il primo comma dello stesso articolo – devono rispettare la Costituzione e le leggi: non è poco ma, per i funzionari pubblici, non è tutto; i funzionari pubblici devono fare qualcosa di più, devono mettere una particolare cura nell’adempimento della funzione loro affidata, devono quasi essere di esempio per gli altri cittadini. Dal secondo punto di vista, la previsione costituzionale fa sì che i doveri dei funzionari pubblici non derivino solo da accordi, come i contratti di lavoro, ma anche da determinazioni unilaterali contenuti in atti come le leggi e i codici di comportamento, che danno contenuto all’obbligo di comportarsi con disciplina e onore: non che i lavoratori privati non debbano comportarsi con disciplina e onore, ma non hanno un obbligo costituzionale di farlo, i loro doveri derivano solo dai loro contratti di lavoro. L’art. 54 offre la base per la definizione degli speciali doveri dei funzionari pubblici. Altre norme della Costituzione ne ispirano il contenuto. Tra esse, in primo luogo, quelle che impongono a questi soggetti di servire onestamente la Nazione. Questo termine è usato in tre articoli della Costituzione: due di questi tre articoli servono ad assoggettare le due grandi categorie di funzionari pubblici – i politici e i dipendenti – al servizio dei cittadini. A norma dell’art. 67, «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». A norma dell’art. 98, «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione». Entrambe le norme mirano a far sì che la condotta dei funzionari pubblici, elettivi o di carriera che siano, sia ispirata alla tutela dell’interesse generale e non alla tutela di interessi di parte. Queste previsioni, quindi, servono a bilanciare altre previsioni costituzionali, che potrebbero altrimenti giustificare parzialità e privilegi: per i politici, l’appartenenza a partiti politici non deve far perdere di vista il dovere di servire tutti i cittadini; per gli impiegati, il principio della responsabilità ministeriale non deve pregiudicare quello di imparzialità. Se il primo dovere dei funzionari pubblici è quello di servire i cittadini, non possono stupire previsioni come quella dell’art. 2, co. 1 e 5, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a norma delle quali «il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione» e «il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti». Tutte le regole di comportamento, in effetti, possono essere ricondotte all’idea di servizio a favore dei cittadini.
Segue _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
COMUNICAZIONE U.T.G. E RETE DIPLOMATICA |
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Ospite 4f03
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 10:40 pm Oggetto: |
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FAS non c'entra nulla in questo discorso "Tutte le regole di comportamento, in effetti, possono essere ricondotte all’idea di servizio a favore dei cittadini". Inoltre ormai penso che avrai capito anche tu che come operatrice dei servizi demografici sono molto a favore di ciò che è "servizio a favore dei cittadini" tanto che spesso vengo definita "crocerossina". La seguente non è una risposta contro quello che hai scritto, ma, ripeto, è opinione personale che NON c'entra poi con quello che è l'applicazione della legge o direttiva che abbiamo, non è certo mancanza di rispetto per la cultura di un altro popolo, ma è solo un riordinare per iscritto i propri pensieri dubbiosi. Una mera riflessione che lascia il tempo che trova. Un cognome andrebbe considerato nella sua interezza, perchè il cognome di un individuo anche se spagnolo è formato dall'elemento padre + elemento madre e tutto insieme forma IL cognome. Se ti chiami Rodriguez Lopez Mario e ti chiedo "qual'è il tuo cognome"? mi dirai Rodriguez Lopez mica solo Rodriguez, e se devo dare il cognome del padre perchè è solo Rodriguez? Sto applicando la legge italiana ad un cittadino italiano perchè devo considerare il cognome del padre solo Rodriguez? La legge non dice che devo dare il nome di famiglia trasmissibile mi dice di dare IL cognome del padre. Il primo elemento non è IL cognome del padre è solo una parte. Per questo non mi sento distante dalla direttiva del MIN. D'altro canto per lo stesso motivo reputo assurdo che per anni in Italia si sia tolto d'imperio l'elemento materno del cognome ai neocittadini italiani e ancora accade (senza peraltro l'aggiunta del secondo cognome paterno (!?) quindi sempre più confusione di procedure). E' un mozzare IL cognome secondo me(Questo è falsare o meglio violentare l'identità di un individuo). Lo trovo contrastante anche con quanto avviene con i ragazzi italiani che vengono riconosciuti successivamente dal padre e ai quali può succedere di avere perciò entrambi i cognomi che diventano IL cognome trasmissibile ai discendenti per intero, quindi non capisco perchè il mantenimento del cognome originario nei cittadini spagnoli diventati italiani è stato considerato non conforme alla legge italiana.
Basterebbe che rispettassimo quanto registrato all'estero e cambiarlo solo su richiesta di parte NON d'ufficio, anche per i bambini. Anzi anche per i nati in Italia di doppia cittadinanza se si volesse fare una vera agevolazione si dovrebbe permettere in sede di dichiarazione di attribuire il doppio cognome (papà + mamma) con certificazione che il bambino ha la doppia cittadinanza.
Tutto sto pappiè per dire, insomma, che ho le idee molto confuse e se dovesse capitarmi penso che nel dubbio seguirei Massimario e circolari. |
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Tiziana5838
Registrato: 20/08/12 11:18 Messaggi: 767 Residenza: Lazio
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Inviato: Lun 24 Set 2012 - 10:42 pm Oggetto: |
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| Scusate nel msg precedente ero io. |
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LUNAX 59bd
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Inviato: Mar 25 Set 2012 - 7:32 am Oggetto: |
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Padre dichiarante della bimba con cognome XY , nonno paterno della bambina con cognome XY, coniuge e nonna paterna della bambina con cognome Y; Qual'è allora secondo voi il cognome paterno tramandabile? Che documento mi deve portare a dimostrazione che il cognome che dichara è quello tramandabile? Non so più che fare  |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Mar 25 Set 2012 - 5:45 pm Oggetto: |
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Tiziana io comprendo tutto, quello che è e quello che dovrebbe essere, voi conoscete solo un tipo di legge, l'italiana, fatta all'italiana, ora che il mondo si è globalizzato molti delle leggi, sono, risultano arcaicamente astruse, vero che non potete applicare altra norma? No, io parlo di fare il tramite via giudiziale, perché questa, piaccia o non piaccia, in questo caso dove si modifica personalità e capacità giuridica, è l’unica vila legale corretta.
Mi è strano che un USCA non pensi e si regga per circolari, o azioni che non corrispondono al diritto, sì, al diritto italiano talvolta sì, ma non al diritto internazionale che se lo passano per la fascia, e non parlo delle disoneste circolari che si attuano ipocritamente e senza il minimo senso di colpa, criminalizzando la professionalità e onestà con che si deve procedere. Un Prefetto, è, per l’ordinamento legale, un Funzionario pubblico con una determinata quantità di funzioni che se li possono attribuire, ma non siamo nell’epoca del padre padrone, no se li può aggiudicare la capacità, privativa di solo il giudice, di modificare la personalità dei cittadini.
E perché ti rimanga chiaro, non è un problema entro te ed io, è un problema entro lo stato italiano e grande quantità di leggi e decreti superati, arcaici, fuori di tempo antiquati e obsoleti, senza parlare poi di quei mal legiferati, nella sua totalità o in alcuni dei suoi articoli e commi, e il peggio, nel vostro caso, è che chi dovesse fare, ASSOCIAZIONI, SINDACATI, e altri SUGA SANGUE, alle quali siete associati, non solo non fanno nulla senno che se la passano applaudendo e lambiccandole il didietro ai funzionari, perché ricevono, pure, soldini dello stato.
Il tuo ragionamento sul cognome è sbagliato, perché non tieni conto che sei in Italia, e in Italia, solo si trasmette, quello di famiglia, il paterno, sia il padre italiano o straniero, se il figlio è italiano, regge la legge italiana del cognome di famiglia o PATERNO. _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Mar 25 Set 2012 - 5:51 pm Oggetto: |
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| LUNAX ha scritto: | Padre dichiarante della bimba con cognome XY , nonno paterno della bambina con cognome XY, coniuge e nonna paterna della bambina con cognome Y; Qual'è allora secondo voi il cognome paterno tramandabile? Che documento mi deve portare a dimostrazione che il cognome che dichara è quello tramandabile? Non so più che fare  | LUNAX, si tiene conto solo del padre straniero, il cognome a trasmettere è X
Ti spiego, in alcuni paesi sudamericani, dove il razzismo, la discriminazione e la xenofobia, sono pane di tutti i giorni, esiste una certa limitazione nella quantità di cognomi, a volte si ripete lo stesso, a volte un cognome è usato come nome, ma quando si ripete un cognome esso ma non significa che siano parenti in nessun grado, potrebbe essere che nonno e bisnonno sposarono una donna con identico cognome, paterno, ma senza essere parenti, quello che sempre trasmetterono bisnono, nonno, e ora il padre è il paterno l'X _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
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