diego
Registrato: 02/07/07 17:18 Messaggi: 9196 Residenza: mediglia
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Inviato: Gio 19 Lug 2012 - 11:34 am Oggetto: |
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convenzione Parigi il 12 settembre 1974; si rilascia certo
nelle modalità di cui al D.M. 18 ottobre 1978
Istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell’art. 3 della L. 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974
Il Ministro dell’interno
Visto l’art. 3 della legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974;
Visto il testo della predetta convenzione e le riserve formulate dal Governo italiano ai sensi delle lettere a) ed e) dell’art. 17 della convenzione stessa;
Decreta:
1. Il libretto di famiglia intemazionale istituito con la convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 è rilasciato dall’ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l’atto di matrimonio celebrato nella forma religiosa o all’estero, unicamente su esemplari conformi al modello annesso al presente decreto.
2. L’ufficiale di stato civile al momento della celebrazione del matrimonio informa gli sposi della possibilità di ottenere il libretto di famiglia internazionale e su loro richiesta provvede alla relativa consegna.
Gli interessati possono richiedere il rilascio del libretto di famiglia internazionale anche successivamente alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell’atto.
3. I libretti di famiglia internazionali sono progressivamente numerati a cura del comune.
4. Dell’avvenuto rilascio del libretto di famiglia internazionale è presa nota a margine dell’atto di matrimonio con la seguente dicitura «rilasciato libretto di famiglia internazionale, n. ____ in data ______».
5. Nella casella 19 dell’estratto di matrimonio contenuto nel libretto internazionale di famiglia è indicato, ove risulti, a cura dell’ufficiale di stato civile, il regime patrimoniale scelto dai coniugi.
6. Il libretto di famiglia internazionale è esente dal bollo. All’atto del rilascio i comuni sono autorizzati ad esigere un diritto fisso per rimborso spese, non superiore a L. 500.
7. In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto di famiglia internazionale può essere rilasciato un duplicato con lo stesso numero dell’originale con la dicitura «duplicato». _________________ A 3 mesi dalla scomparsa la ricordano la figlia Addolorata ed il genero Felice.
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