aussiewillows
Registrato: 16/12/11 08:24 Messaggi: 76
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Inviato: Gio 10 Mag 2012 - 1:51 pm Oggetto: |
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Buonasera
la sentenza di divorzio spiega i suoi effetti personali e patrimoniali fra le parti, aventi causa ed eredi, dal momento del passaggio in giudicato. L'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, invece, attiene alla pubblicità dichiarativa della pronuncia, in quanto modificativa dello status delle persone, e quindi, alla opponibilità ai terzi delle modificazioni operate
il tribunale ordina che la sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa dalla cancelleria del tribunale all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto al fine della relativa annotazione. Da tale giorno hanno effetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili.
[vi è anche la possibilità per il tribunale emettere sentenza non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (anch’essa da trasmettere allo stato civile per la relativa annotazione), nell'attesa di chiarire qualche altro aspetto della fine del raporto (es. assegni ecc..)]
Per effetto della sentenza la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
I tempi spesso non sono brevi considerata anche la grossa quantità di lavoro nei tribunali. Comunque lei può sempre chiedere alla cancelleria informazioni su come procede la sua pratica. |
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