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necessità di residenza per trascrizione divorzio estero
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ospite emigrato



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MessaggioInviato: Gio 14 Giu 2007 - 9:20 pm    Oggetto: Rispondi citando

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Dato che non si tratta di norma recente, potrei suggerirle di provare con www.normeinrete.it (ma non ho verificato se sia presente) oppure potrebbe usare un motore di ricerca.


Vista la disponibilitá e gentilezza del Dr. Scolaro, se mi permette aiuto io.
Riporto il testo integrale (incluse le successive modificazioni:
Legge 01/12/1970
Art. 3.
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione (1);
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio (2);
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio (3).
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (4).
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta (5);
(Omissis) (6);
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (7).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, l. 6 marzo 1987, n. 74.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, l. 6 marzo 1987, n. 74.
(3) Lettera così modificata dall'art. 3, l. 6 marzo 1987, n. 74.
(4) Lettera così modificata dall'art. 4, l. 6 marzo 1987, n. 74.
(5) Capoverso così sostituito dall'art. 5, l. 6 marzo 1987, n. 74.
(6) Capoverso abrogato dall'art. 6, l. 6 marzo 1987, n. 74.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 7, l. 6 marzo 1987, n. 74.

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Guido Baccoli / 001-8096306546
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ospitestraniero
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MessaggioInviato: Gio 06 Dic 2007 - 6:50 pm    Oggetto: richiesta in Consolato o anche al Comune? Rispondi citando

Sereno.SCOLARO ha scritto:

In ogni caso la richiesta di 'riconoscimento' della sentenza straniera, a cui consegue - ove sia provata documentalmente la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste dall'art. 64 L. 31/5/1995, n. 218 - la trascrizione, va presentata dalla parte che vi ha interesse, in senso giuridico, e puo' avvenire anche con atto scritto, trasmesso anche per posta.


Gentilissimo Dr. Scolaro, ringraziandola per la sua attenzione, disponibilità e pazienza, può confermarmi che la trascizione del divorzio all'estero, la può presentare la persona interessata indifferentemente al Consolato o direttamente al Comune italiano dove è stato registrato il matrimonio?
Mi può aiutare indicandomi l'art. di legge che permette di presentare la documentazione (opportunamente legalizzata e tradotta dal Consolato italiano), direttamente all'UdSC del suo Comune?

È possibile che l'UdSC, pretenda, conditio sine qua non,che gli atti debbano essergli trasmessi direttamente dal Consolato e non direttamente dall'interessato al Comune italiano?
La ringrazio anticipatamente.
Cordialissimi Saluti
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Sereno.SCOLARO



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MessaggioInviato: Gio 06 Dic 2007 - 8:07 pm    Oggetto: Rispondi citando

Il Consolato e' privo di competenze in materia di trasmissione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali in quanto talia tti non sono compresi nell'art. 73 dPR 5/1/1967, n. 200, mentre le trascrizioni sono richieste dalla parte interessata (art. 12, 11 RSC), che indica anche le modalita' con cui tali richieste possono avvenire.
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Sereno SCOLARO
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MessaggioInviato: Gio 06 Dic 2007 - 10:05 pm    Oggetto: Rispondi citando

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Il Consolato e' privo di competenze in materia di trasmissione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali in quanto talia tti non sono compresi nell'art. 73 dPR 5/1/1967, n. 200, mentre le trascrizioni sono richieste dalla parte interessata (art. 12, 11 RSC), che indica anche le modalita' con cui tali richieste possono avvenire.


Mi scusi, sicuramente non mi sono spiegato bene.
La richiesta di trascrizione del cambiamento dello stato civile presentata insieme alla sentenza del divorzio eseguita all'estero, per tutti coloro che sono iscritti all'Aire, si chiede (includendo la sentenza) ai Consolati Italiani e su questo non ci sono dubbi, visto che in tutti i siti esistenti dei Consolati/Ambasciate del mondo appare la voce, i documenti che bisogna presentare, che legalizzazioni e che traduzioni bisogna fare. Io stesso per il mio divorzio avevo chiesto la trascrizione al Consolato e presentato tutti i documenti richiesti, inclusa la sentenza, cosí come tutti fanno a tutt'oggi, perché il Consolato richiede la trascrizione al Comune di riferimento dell'AIRE.

La mia domanda é se l'UdSC in Italia, puó pretendere che la richiesta e trasmissione avvenga per via del Consolato (conditio sine qua non) oppure puó essere mandato per posta (come lei stesso ha affermato) o se anche la persona interessata puó presentare la richiesta di trascrizione e validazione della sentenza, direttamente e personalmente al proprio Comune senza obbligo e pretesa che la pratica di trascrizione del cambiamento dello stato civile e di validazione della sentenza, debba per forza essere fatta e trasmessa presso il Consolato italiano.
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Guido Baccoli / 001-8096306546
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Sereno.SCOLARO



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MessaggioInviato: Ven 07 Dic 2007 - 5:47 am    Oggetto: Rispondi citando

Non sarei proprio cosi' sicuro dell'aseptto su cui lei dice che 'non ci sono dubbi' (anzi ...); comunque, dato che la questione principale e' quella del secondo periodo, riconfermo che le trascrizioni possono (e nella specie, devono) essere richiesta dalla parte che vi ha interesse, con una della modalita' indicate dall'art. 12, 11 RSC.
O, altrimenti, che la pretesa che cio' avvenga per via consolare non solo e' indebita, ma, forse anche senza legittimazione giuridica.
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Sereno SCOLARO
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MessaggioInviato: Ven 07 Dic 2007 - 7:05 am    Oggetto: Rispondi citando

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Non sarei proprio cosi' sicuro dell'aseptto su cui lei dice che 'non ci sono dubbi' (anzi ...); comunque, dato che la questione principale e' quella del secondo periodo, riconfermo che le trascrizioni possono (e nella specie, devono) essere richiesta dalla parte che vi ha interesse, con una della modalita' indicate dall'art. 12, 11 RSC.
O, altrimenti, che la pretesa che cio' avvenga per via consolare non solo e' indebita, ma, forse anche senza legittimazione giuridica.


Grazie per la sua sempre solerte e precisa risposta. Solo non capisco la sigla RSC., che credo sia Regolamento dello Stato Civile e per favore mi corregga se sbaglio , corrisponderebbe al DPR 3 novembre 2000, n.396?

Riguardo la prima parte, non solo la ringrazio, ma addirittura una risposta di un espertissimo in materia che afferma: ''Non sarei proprio cosi' sicuro dell'aseptto su cui lei dice che 'non ci sono dubbi' (anzi ...)'' non solo mi fa riflettere e mi da pensare, ma per deviazione professionale, mi incuriosisce e non poco.
Le riporto ció che pubblica il MAE http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Servizi_Rete_Consolare/Guida_Consolare/StatoCivile?mobile=Y , ripreso parola per parola da tutti i siti ufficiali delle Ambasciate/Consolati italiane/i nel mondo, e che per sua comoditá, le riporto testualmente:
DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero:

prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.

I documenti che occorrono per la trascrizione sono:

la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);

la traduzione ufficiale della sentenza;

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale,

Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.


Detto da un esperto quale lo é lei, mi crea davvero una curiositá morbosa sapere il perché lei afferma che non é ''cosí sicuro''.
Grazie infinite davvero per entrambe le precisazioni (RSC) e questa ''possibilitá'' da lei messo indubbio, di richiedere l'atto al Consolato.
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Sereno.SCOLARO



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MessaggioInviato: Ven 07 Dic 2007 - 10:47 am    Oggetto: Rispondi citando

1) mi scuso per l'uso dell'acronimo (RSC), che puo' sembrare criptico ai 'non addetti'; si tratta, in effetti, del regolamento di Stato civile, cioe' del dPR 3/11/2000, n. 396.

2) i consolati, sulla base di una nota del 15/1/1997, seguono queste linee interpretative, anche se la nota (del MAE, Ministero degli affari esteri) indicava che doveva esserci, da parte loro, una mera trasmissione degli atti, ma che vi dovesse essere una richiesta di parte indirizzata dall'Ufficiale dello stato civile .... Ma, spesso, le note (ma anche le circolari) vengono, nel tempo, applicate non piu' per il loro testo, ma per quanto 'si ricordi' di esso ....

3) le indicazioni riportate mi stimolerebbero a sollevare anche qualche altro 'dubbio', e non di poco conto, ma credo che basti ....
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MessaggioInviato: Ven 07 Dic 2007 - 10:44 pm    Oggetto: Rispondi citando

Sereno.SCOLARO ha scritto:
1) mi scuso per l'uso dell'acronimo (RSC), che puo' sembrare criptico ai 'non addetti'; si tratta, in effetti, del regolamento di Stato civile, cioe' del dPR 3/11/2000, n. 396.

2) i consolati, sulla base di una nota del 15/1/1997, seguono queste linee interpretative, anche se la nota (del MAE, Ministero degli affari esteri) indicava che doveva esserci, da parte loro, una mera trasmissione degli atti, ma che vi dovesse essere una richiesta di parte indirizzata dall'Ufficiale dello stato civile .... Ma, spesso, le note (ma anche le circolari) vengono, nel tempo, applicate non piu' per il loro testo, ma per quanto 'si ricordi' di esso ....

3) le indicazioni riportate mi stimolerebbero a sollevare anche qualche altro 'dubbio', e non di poco conto, ma credo che basti ....


Ancora grazie per le sue precisazioni.
Riguardo i Consolati e la nota del MAE, ha perfettamente ragione che spesso si applicano le indicazioni e le circolari secondo ció che si ricorda e non per il testo originale, ma questo non mi suscita molta curiositá, anche perché dal 1990 con la 241, si é cercato di semplificare al massimo la burocrazie e passaggi forse non indispensabili.

Mi crea invece morbosa curiositá, il sapere quali altri dubbi é stimolato a sollevare. Credo che lo scambio di pareri su materie cosí importanti fanno crescere le mie cognizioni e preparazione e lei é certamente persona oltre che disponibile, che gode della mia alta stima e che ritengo fortissimamente preparata.
Per cui la prego di non limitarsi e di informarmi sulla parte che non ha voluto precisare e approfondire.
Se questo puó rappresentare un problema o un esagerato desvio sul tema del forum e in realtá lo puó essere, la prego mi scriva pure personalmente, evitatando cosí di infastidire i lettori con una materia abbastanza ostica e delicata allo stesso tempo, ma fuori topic, che riguarda le funzioni Consolari, diritti e doveri.
Un cordialissimo Saluto e grazie comunque, a prescindere da quale sará la sua decisione.
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Sereno.SCOLARO



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MessaggioInviato: Sab 08 Dic 2007 - 7:36 am    Oggetto: Rispondi citando

Ad esempio, sulla questione della dichiaarzione sostitutiva dell'atto di notorieta' ... dato che la prova delle condizioni per far luogo al 'riconoscimento' delle sentenze, cioe' le 7 condizioni elencate all'art. 64 L. 31/5/1995, n. 218, non puo' che derivare, per quelle condizioni che, caso per caso, non risultinmo documentate dal testo della sentenza stessa, da atti autentici e non da una dichiarazione di parte ....
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Sereno SCOLARO
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MessaggioInviato: Sab 08 Dic 2007 - 8:16 am    Oggetto: Rispondi citando

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Ad esempio, sulla questione della dichiaarzione sostitutiva dell'atto di notorieta' ... dato che la prova delle condizioni per far luogo al 'riconoscimento' delle sentenze, cioe' le 7 condizioni elencate all'art. 64 L. 31/5/1995, n. 218, non puo' che derivare, per quelle condizioni che, caso per caso, non risultinmo documentate dal testo della sentenza stessa, da atti autentici e non da una dichiarazione di parte ....


Gentilissimo Dr. Scolaro, io pensavo a qualcosa di piú ''grave''.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietá, l'ho vista richiesta anche da moltissimi Comuni italiani, ció non toglie che il testo originale ed integrale della sentenza deve essere assolutamente consegnato tradotto e legalizzato e le Ambasciate come anche il MAE, lo specificano.
In realtá secondo il mio modesto parere l'autocertificazione é dovuta, in quanto attestare solamente due punti: a) che la sentenza estera non é contraria a sentenza giá emessa da un giudice italiano e b) che non sia giá stata iniziata una causa presso i Tribunali Italiani per lo stesso oggetto.
Fatti quindi di conoscenza dell'interessato e che puó definitivamente autodichiarare con atto sostitutivo dell'atto di notorietá, in quanto informazioni giá conosciute e/o conoscibili dalla P.A. italiana, prendendosi ovviamente tutte le responsabilitá civili e penali previste dalla stessa autocertificazione, in caso stia dichiarando il falso.
La ringrazio molto e se ha qualche osservazione ''piú pesante'', sará ben accetta per i motivi che le ho descritto nella mia precedente.
Cordialmente la saluto
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mgrizzuti



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MessaggioInviato: Sab 08 Dic 2007 - 9:28 am    Oggetto: Rispondi citando

Allora, dott. Scolaro, ha ragione Andrea Agnelli, chi da tanto tempo fa afferma la stessa cosa.
Sereno.SCOLARO ha scritto:
Non sarei proprio cosi' sicuro dell'aseptto su cui lei dice che 'non ci sono dubbi' (anzi ...); comunque, dato che la questione principale e' quella del secondo periodo, riconfermo che le trascrizioni possono (e nella specie, devono) essere richiesta dalla parte che vi ha interesse, con una della modalita' indicate dall'art. 12, 11 RSC.
O, altrimenti, che la pretesa che cio' avvenga per via consolare non solo e' indebita, ma, forse anche senza legittimazione giuridica.

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MessaggioInviato: Sab 08 Dic 2007 - 11:06 am    Oggetto: Rispondi citando

Un conto sono le norme generali sulle trascrizioni, altro le norme speciali di cui agli artt. 15 e 16 RSC, fermo restando come, in ogni caso, se si tratti di quest'ultima fattispecie, deve preliminarmente sussistere la prova documentale della titolarita' del possesso della cittadinanza.
Oltretutto, vi è chi ha percepito il disposto dell'art. 12, 11 RSC come una sorta di 'innovazione', evidentemente ignorando l'art. 30 R.D. 9/7/1939, n. 1238. E' sempre il caso di affrontare le questioni con una visione globale del sistema.
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MessaggioInviato: Sab 08 Dic 2007 - 12:09 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grazie per la sua risposta, dott. Scolaro. Comprendo quello dell’accertare il possesso della cittadinanza. Allora, dopo di ciò, si possono inviare gli atti posteriori in forma diretta, senza servirsi dal consolato, giusto?
Grazie.

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Un conto sono le norme generali sulle trascrizioni, altro le norme speciali di cui agli artt. 15 e 16 RSC, fermo restando come, in ogni caso, se si tratti di quest'ultima fattispecie, deve preliminarmente sussistere la prova documentale della titolarita' del possesso della cittadinanza.
Oltretutto, vi è chi ha percepito il disposto dell'art. 12, 11 RSC come una sorta di 'innovazione', evidentemente ignorando l'art. 30 R.D. 9/7/1939, n. 1238. E' sempre il caso di affrontare le questioni con una visione globale del sistema.

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MessaggioInviato: Dom 09 Dic 2007 - 6:11 am    Oggetto: Rispondi citando

L'art. 30 RD. 1238/1939 prima e l'art. 12/11 RSC sono norme di applicazione generale ai procedimenti di trascrizione (e non si trascrivono solo gli atti di stato civile, ma i diversi atti e documenti indicati, oggi, all'art. 28, 2, art. 63, 2 e all'art. 71, 2 RSC).
Nel caso di nascita, matrimonio e morti che avvengano all'estero e che abbiano riguardo a citytadini italiani trovano applicazione le norme speciali/speficihe degli artt. 15 e 16 RSC.
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MessaggioInviato: Lun 10 Dic 2007 - 1:30 am    Oggetto: Con Rispetto massimo dico la mia e vi Saluto Rispondi citando

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Un conto sono le norme generali sulle trascrizioni, altro le norme speciali di cui agli artt. 15 e 16 RSC, fermo restando come, in ogni caso, se si tratti di quest'ultima fattispecie, deve preliminarmente sussistere la prova documentale della titolarita' del possesso della cittadinanza.
Oltretutto, vi è chi ha percepito il disposto dell'art. 12, 11 RSC come una sorta di 'innovazione', evidentemente ignorando l'art. 30 R.D. 9/7/1939, n. 1238. E' sempre il caso di affrontare le questioni con una visione globale del sistema.
Sereno.SCOLARO ha scritto:
L'art. 30 RD. 1238/1939 prima e l'art. 12/11 RSC sono norme di applicazione generale ai procedimenti di trascrizione (e non si trascrivono solo gli atti di stato civile, ma i diversi atti e documenti indicati, oggi, all'art. 28, 2, art. 63, 2 e all'art. 71, 2 RSC).Nel caso di nascita, matrimonio e morti che avvengano all'estero e che abbiano riguardo a citytadini italiani trovano applicazione le norme speciali/speficihe degli artt. 15 e 16 RSC.

Quando uno non ha degli argomenti validi, per parlare con sostanza su un determinato tema, prende la mandolina e fa della storia una realtà soggettiva, (pigjia lizzi vechji) com'è di solito e normalmente accade nel suo caso caro dottore, ma qua tutti sappiamo che Lei è stato capace di cadere fin nel ridicolo per giustificare tutto, incluso l’ingiustificabile per apparire dotto nella sua giustificazione dell’utilizzo della circolare k.28 8 aprile 1991, e in questo se la do per vinta, ma l'unico che non ha potuto giustificare è l'utilizzo di una circolare che basa il suo senso d'esistere su una norma contraria a diritto, la legge italiana dice, con tutte le lettere e senza lasciar il minimo dubbio, è italiano per nascita, i figli d'italiani, in maniera diretta o residua, non importa come, quello che importa è come si è italiano per legge, e italiano per legge si è essendo nato di cittadina o cittadino italiano, la legge non dice solo è italiano se nato in italia, la legge non dice se nato oggi o a partire dell’unificazione d’Italia, la legge dice, oggi si considera italiano per nascita ad ogni figlio di cittadini italiani, nel singolare e nel plurale nel particolare en nel generale.

Caro Dottor Lei senza criterio non sa e stoltamente raccomanda ignorare quello che la legge italiana dice: la legge italiana dice che gli atti di nascita, morte devono essere inviati al consolato senza indugio per il dichiarante, non per un famigliare né del dichiarante né dell’attore, meno per lo stesso attore, la legge italiana non punisce, in nessuna circostanza è presente alcuna punizione, per il non invio della copia di questi atti per il dichiarante, il dichiarante, all’estero, normalmente è una persona, un essere umano straniero, non italiano, anche residente in uno stato straniero, e per tanto non tenuto a rispetto o compimento alcuno della legislazione italiana.

Caro Dottor Lei stupidamente non conosce e assurdamente raccomanda ignorare quello che la legge italiana dice: la legge italiana non acconsente al cambio di titolo degli atti di stato civile appartenenti ad italiani, qualificandoli come atti appartenenti a stranieri, gli atti degli stranieri è perfettamente indicata la sua trascrizione nell’articolo 19 dell’attuale RSC.

Caro Dottor Lei stupidamente non è al corrente e insensatamente raccomanda ignorare quello che la legge italiana dice: la legge italiana indica che gli atti devono essere inviati al consolato, non portati in mano, meno aspettare un turno per essere consegnate, senza indugio devono essere inviati, la posta è un mezzo idoneo per essere inviati, ma i consolati, in maniera oltre bastarda, non acconsentono questo,

Caro Dottor Lei stupidamente è all'oscuro e stoltamente raccomanda ignorare quello che la legge italiana dice: la legge italiana, trattandosi d’atti di stato civile accaduti ad italiani, senza importare il tempo di quando sono stati formati, indica chiaramente come, oggi, si può chiedere la sua trascrizione per formare gli atti italiani equipollenti, la normativa, l’espressa normativa si trova bene scritta nell’attuale OSC, RSC o DPR 396 3 novembre 2000 Articolo 12, comma 7;11;12, Articolo 18, Articolo 21 e Articolo 22, solo non si può procedere così com’espressamente viene indicato nell’articolo 18

Pure mai ha tenuto conto, in rispondere, se l'attuale legge di cittadinanza, sotto la quale devono esistere ed essere portati a termine, tutte le normative d'accordo all’attuale legge, vieta, annulla, deroga, limita, torna inoperanti, tutte le situazioni che contrariano alla legge, talvolta lei non ha capacità d’interpretare l’articolo 26, se ha bisogno se lo spiego così lascia di fare una bruta figura, allora alla domanda di come mai può essere vigente una circolare, di nessun rango valido dentro della normativa amministrativa dell’attuale RSC, che è contraria nello specifico al principio basilare della cittadinanza italiana, legge 91/92, è cittadino per nascita il figlio di cittadini, il figlio di cittadini nati all’estero è straniero, fronte a questo lei assurda o intenzionalmente tace.

Lei, paurosamente basato su un semplice desiderio, appoggia alla circolare che contraria un principio fondamentale della legge di cittadinanza, gli italiani, se pur nati all'estero, figli d'italiani, per la legge sono italiani, ma la circolare li considera stranieri, Lei come un grandissimo ignorante appoggia questo detto in una semplice circolare, che non ha, nessun rango d'importanza dentro della legislazione italiana, ma chiamandolo, con tutto il rispetto, ignorante, in questo momento non pretendo discutere con Lei su la sua capacità di cognizione, né meno offenderlo, una persona per bene non si può offendere con quello che viene detto con il massimo rispetto per segnalare una virtù esauriente, per tanto Lei non può offendersi, perché l’offesa non esiste, perché quello che si dice che è, è

Per me solo possono portare avanti, ed allentare a non compire con la legge utilizzando delle pratiche adempitivi contrari alla legge, solo e soltanto, quegli esseri che appartengono alle categorie dei Bruti, Bruti e Ignoranti; Bruti Ignoranti e Privi di Cognizione; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione e Incompetenti; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti e Analfabeti; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti e Dilettanti; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti e Faciloni, Analfabeti, Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti, Faciloni e Delinquenti, Analfabeti; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti, Faciloni, Delinquenti e Disonesti; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti, Faciloni, Delinquenti, Disonesti e Turpi; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti, Faciloni, Delinquenti e Disonesti; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti, Faciloni, Delinquenti, Disonesti, Turpi e Ingiusti; Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti, Faciloni, Delinquenti, Disonesti, Turpi, Ingiusti e Immorali, Bruti, Ignoranti, Privi di Cognizione, Incompetenti, Analfabeti, Dilettanti, Faciloni, Delinquenti, Disonesti, Turpi, Ingiusti Immorali e i Cretini, ma solo i Cretini per convinzione.

Caro Dottore Maestro e Foristi Vi Saluto Buon Natale, Capodanno e Befana ci leggeremo l’anno prossimo, DIO faccia il miracolo di spargere la pace nel Mondo

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Con le nuove regole su gli stranieri, se siamo considerati non italiani, si potrà denunciare penalmente a chi lo faccia, e chiedere risarcimento danni

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