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Autorizzazione dispersione delle ceneri Correggio (RE)

 
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GiorgiaG



Registrato: 03/04/13 10:45
Messaggi: 4
Residenza: Reggio Emilia

MessaggioInviato: Mer 03 Apr 2013 - 10:57 am    Oggetto: Autorizzazione dispersione delle ceneri Correggio (RE) Rispondi citando

Buongiorno.
Ho un problema di questo tipo:
mio padre è deceduto nel comune di Correggio (prov.Reggio Emilia) il 26/03/13 senza lasciare alcuna volontà scritta del fatto che volesse essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse nel comune di Villa Minozzo (prov.Reggio Emilia).
Come parenti di primo grado in vita ci sono: la moglie (mia madre), io (figlia unica) e sua madre (88 anni il prossimo Giugno).
Per quanto riguarda la cremazione non ci sono stati problemi, abbiamo potuto firmare io e mia madre.
Per quanto riguarda invece la dispersione delle ceneri, richiedono anche la firma apposta di fronte a pubblico ufficiale anche di mia nonna oltre che noi due. Mia nonna è affetta da demenza senile, purtroppo ha subito un tracollo negli ultimi 3 mesi visto che prima abitava da sola in totale indipendenza, quindi non abbiamo ancora avviato le pratiche per avere un amministratore di sostegno.
Il fatto strano è che ci hanno detto che se fosse deceduto nel comune di Reggio Emilia, sarebbero bastate le firme mia e di mia madre per poter procedere alla dispersione, mentre invece a Correggio, richiedono anche la firma di mia nonna che non riesce più a tenere in mano nemmeno una penna.
Esiste una qualche normativa a livello nazionale che definisca queste procedure? Posso dimostrare in qualche modo al comune di Correggio che bastano la mia firma e quella di mia madre? Inolte, non c'entra in qualche modo anche il comune di Villa Minozzo?
Grazie in anticipo.
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Saputello
c33e





MessaggioInviato: Gio 04 Apr 2013 - 7:05 am    Oggetto: Rispondi citando

Il Comune di Correggio applica correttamente la Legge Regionale dell'Emilia Romagna.
Occorre ricordare che la Regione, in nella direttiva della G.R. n. 10 del 10.01.2005 di applicazione dell'articolo 11 della L.R. riporta "si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal genitore, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, a la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata".
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stefanin



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Residenza: Concordia Sagittaria VE

MessaggioInviato: Gio 04 Apr 2013 - 7:37 am    Oggetto: Rispondi citando

premetto che non conosco la normativa regionale dell'Emilia Romagna, ma mi parrebbe strano che in essa vi siano contenute disposizioni che deroghino al principio generale, più volte richiamato in questo forum, di competenza del comune di Villa Minozzo, il quale peraltro potrebbe dare la medesima interpretazione del comune di Correggio rispetto alla modalità di rappresentazione delle volontà di dispersione delle ceneri, ma che a mio avviso (ripeto, se non diversamente disposto dalla legislazione regionale che non conosco) dovrebbe essere interpellato in quanto competente all'autorizzazione alla dispersione.
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Sereno.SCOLARO



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MessaggioInviato: Gio 04 Apr 2013 - 8:06 am    Oggetto: Rispondi citando

Oltretutto, se vi sia il coniuge, questo escluderebbe ogni legittimazione dei parenti, anche nei gradi piu' stretti, sia per la cremazione che per successive "destinazioni".

La direttiva citata estende questo principio co-interessando anche i parenti nel grado piu' prossimo, pur in presenza di coniuge. Si dovrebbe sollevare la questiobne se un atto amministrativo possa derogare norma legislativa (che, oltretutto, prevede l'espressa volonta' del defunto alla dispersione, per quanto riferita), aspetto che neppure una legge regionale potrebbe regolare, trattandosid i materia pertinente all'ordinamento civile (art. 117, 2, lett. l) Cost.), aspetto fin troppo spesso olitarato nelle sedi regionali.
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Sereno SCOLARO
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GiorgiaG



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Residenza: Reggio Emilia

MessaggioInviato: Gio 04 Apr 2013 - 9:25 am    Oggetto: Rispondi citando

stefanin ha scritto:
premetto che non conosco la normativa regionale dell'Emilia Romagna, ma mi parrebbe strano che in essa vi siano contenute disposizioni che deroghino al principio generale, più volte richiamato in questo forum, di competenza del comune di Villa Minozzo, il quale peraltro potrebbe dare la medesima interpretazione del comune di Correggio rispetto alla modalità di rappresentazione delle volontà di dispersione delle ceneri, ma che a mio avviso (ripeto, se non diversamente disposto dalla legislazione regionale che non conosco) dovrebbe essere interpellato in quanto competente all'autorizzazione alla dispersione.

Il comune di Villa Minozzo è stato interpellato per conoscere la aree destinate alla dispersione delle ceneri, ma una volta ottenuto il nulla osta dal comune di Correggio per loro non c'è problema.

Quindi, se ho capito bene, la legge regionale estende ai parenti di primo grado ancora in vita, una legge a livello nazionale in cui basterebbe il coniuge.
Potrei sapere qual è la legge di riferimento a livello nazionale in cui vi è scritto che è sufficiente il coniuge?

Tra l'altro, per la medesima questione, non mi permettono nemmeno di portare a casa le ceneri di mio padre. Potrei anche capire la difficoltà nell'ottenere la dispersione (visto che si tratta di una pratica non reversibile), ma non tutte queste firme per portarle presso la mia residenza (tanto più che, se non sbaglio, cadrei anche nel penale se le disperdessi senza aver avuto il nulla osta)
Grazie di nuovo.
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Sereno.SCOLARO



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MessaggioInviato: Ven 05 Apr 2013 - 7:04 am    Oggetto: Rispondi citando

Art. 3 L. 30/3/2001, n. 130.
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Sereno SCOLARO
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stefanin



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MessaggioInviato: Ven 05 Apr 2013 - 9:06 am    Oggetto: Rispondi citando

Confused ...comunque, dopo una rapida scorsa all'articolo di l.r. in questione e della direttiva della G.R., si possono anche comprendere le difficoltà operative dei colleghi dell'Emilia Romagna
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GiorgiaG



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MessaggioInviato: Ven 05 Apr 2013 - 9:37 am    Oggetto: Rispondi citando

Riporto parte dell'Art. 3 L. 30/3/2001, n. 130

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà
espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti
modalità:
1)...
2)...
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra
espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in
difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. ...

Questa parte in specifico riguarda l'autorizzazione alla cremazione. Il mio problema è per quanto riguarda la dispersione, di cui, nell'articolo, non trovo menzione del fatto che la dispersione possa essere autorizzata anche solo dal coniuge (e solo se in difetto, dai parenti più prossimi dello stesso grado).

Scusate l'insistenza, ma ho poca affinità con i termini legali e visto che vorrei presentarmi presso il comune il più informata possibile, preferisco capire bene tutto.
Grazie nuovamente.
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stefanin



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Messaggi: 258
Residenza: Concordia Sagittaria VE

MessaggioInviato: Ven 05 Apr 2013 - 11:08 am    Oggetto: Rispondi citando

GiorgiaG ha scritto:
Scusate l'insistenza, ma ho poca affinità con i termini legali

nessun problema per la richiesta di comprendere, neanch'io sono particolarmente competente, eventualmente in dott. Scolaro potrà confortarci con maggior autorevolezza.
La questione non è proprio semplicissima, di fatto l'art. 3 l.130/2001 riprende quanto già riportato all'art. 79 DPR 285/90, uniche norme positive (a quanto mi consta) sul diritto di disposizione della salma (nel caso specifico per la cremazione) che riprendono e sintetizzano la giurisprudenza in materia e potrebbero essere quindi intese come rappresentative delle modalità di disposizione delle spoglie in generale, prevedendo, in mancanza di disposizioni del defunto, la priorità del coniuge e in sua assenza dei famigliari più prossimi di pari grado (di tutti o della maggioranza a seconda delle situazioni).
La questione si complica ulteriormente con la lettura delle disposizioni regionali:
Citazione:
art. 11 della l.r. 19/2004 e s.m.i. - 2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto.


Citazione:
direttiva regionale.....Pertanto l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri va disposta dal soggetto individuato nell’art. 411 del Codice penale, come modificato dall’art. 2 della legge 130/2001, cioè dall’Ufficiale dello stato civile che, come noto, coincide con il sindaco o persona da questi delegata.
La competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all’Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto al decesso; tuttavia
in caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, si ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere disposta anche dall’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.
Nel caso invece di dispersioni di ceneri già tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 11, l’autorizzazione compete all’Ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
Quanto alle forme di espressione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa volontà del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le
dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell’ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.
Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla
norma statale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata


... che dire: corretta l'individuazione della figura, ma, a parere mio, un po' meno per quanto riguarda la competenza territoriale.
la direttiva poi "amplia" di fatto la previsione della legge regionale che consentirebbe la dispersione solo se espressamente manifestata dal defunto, prevedendo che sia ammissibile anche la volontà riportata dai familiari mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata (..e anche sull'autentica si potrebbe aprire un altro capitolo). E allora che fare: accettare la direttiva quando amplia la previsione (anche se un'interpretazione estesa poteva forse supporsi anche senza la direttiva) e disattenderla quando individua i soggetti e le modalità di espressione di volontà? ... mah...
come vede di certezze ve ne sono poche, e allora bisogna anche comprendere le difficoltà operative dei colleghi ed assieme a loro cercare una possibile soluzione.
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GiorgiaG



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MessaggioInviato: Lun 08 Apr 2013 - 2:58 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grazie mille ancora una volta.
Effettivamente, leggendo le varie leggi/disposizioni/regolamenti, sembra tutto piuttosto nebuloso.
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