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Rob71 5705
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Inviato: Gio 04 Ott 2012 - 11:11 am Oggetto: Affidamento diretto incarichi professionali |
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Chiedo lumi.
Nel caso vi pongo un quesito in merito al "regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi" interno (anno 2007) dell'Ente (Comune) presso cui lavoro.
Premessa: Il regolamento dell'Ente prevede per i servizi in economia (incarichi professionali) prevede quanto segue:
-per servizi importo pari o superiore a 20.000 e inferiori a 211.000 (art. 125 c. 11) l'affidamento mediante cottimo fiduciario previa consultazione di 5 operatori economici se esistono in tale numero, soggetti idonei;
-per servizi di importo pari o superiore a 5.000 e inferiori a 20.000 (art. 125 c. 11) l'affidamento mediante cottimo fiduciario previa consultazione di 3 operatori economici se esistono in tale numero, soggetti idonei;
-la consultazione avviene tramite specifico art del regolamento dell'Ente: in sintesi prevede l'offerta segreta per lavori di importo pari o superiori a 40.000 e per forniture/servizi di importo pari o superiore a 20.000; diversamente per importi inferiori a quelli citati, l'indagine è mediante pubblicazione all'albo pretorio.
-per servizi e forniture di importo inferiore a 5.000, e per i servizi legali di importo inferiore a 20.000 è consentito l'affidamento diretto.
Ora alla luce del reg. Comunale del 2007 riassunto in premessa, e del nuovo art. 125 c. 11 DLgs 163/2006 (L106/2011) valgono ancora i gli importi imposti dal reg. locale vigente o sono prevalenti quelli del nuovo art. 125 comma 11 che prevedono la possibilità di affidamento diretto per importi inferiori a 40.000€? In sostanza è possibile dare incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 mediante affidamento diretto o prevale sempre (fino a modifica) il reg. dell'ente?
Qualcuno può chiarirmi? |
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Cisco63

Registrato: 16/02/09 12:30 Messaggi: 2416 Residenza: Sardegna
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Inviato: Gio 04 Ott 2012 - 12:28 pm Oggetto: |
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La legge statale è superiore gerarchicamente al regolamento del tuo ente.
Il Comune evrebbe dovuto adeguare il suo regolamento adeguandolo alle modifiche intervenute sul Codice. _________________ Vivi come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai |
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Rob71 5704
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Inviato: Ven 05 Ott 2012 - 9:04 am Oggetto: |
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Ma non avendo aggiornato il reg. comunale alle nuove disposizioni, cosa bisogna applicare fino a nuova modifica del regolemento Ente? il 163/2006 o il regolamento comunale vigente?
Grazie
Ciao |
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Cisco63

Registrato: 16/02/09 12:30 Messaggi: 2416 Residenza: Sardegna
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Inviato: Ven 05 Ott 2012 - 9:53 am Oggetto: |
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Bisogna applicare la legge, come ho già scritto è gerarchicamente superiore. _________________ Vivi come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai |
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Rob71 5704
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Inviato: Ven 05 Ott 2012 - 10:00 am Oggetto: |
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Grazie per la fulminea risposta.
Ciao |
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Ospite 5e58
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Inviato: Gio 11 Ott 2012 - 8:20 am Oggetto: |
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| Scusate ma non sono d'accordo. La legge dispone la facoltà di affidamento diretto da 0 a 40.000 euro. Il Comune con un suo regolamento ha disciplinato tale casistica restringendo ad una fascia sotto i 5000 euro la possibilità di affidamento diretto. Non vi è alcun contrasto con la normativa in essere ma l'ente ha deciso di autolimitarsi nelle sue scelte. A mio avviso quindi in questo caso trova applicazione la norma regolamentare più restrittiva di quella di legge n.b.. Fosse il contrario allora si che si sarebbe dovuto applicare la norma di legge. Si consiglia, se sussiste la volontà politica, di modificare al più presto il regolamento dell'ente. |
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Rob71 5705
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Inviato: Gio 11 Ott 2012 - 9:33 am Oggetto: |
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Ciao a tutti
in merito all'argomento, ieri ho partecipato ad un corso e il relatore avvocato esperto del tema, ha chiarito che l'art. 125 c11 del codice pone il limite dell'affidamento diretto per servizi e forniture a 40000.
Tuttavia il reg. dpr 207/2010 art 267 c.10 indica tale limite in 20.000 per i servizi di ingegneria e architettura.
Tale limite non è da considerarsi refuso o dimenticanza del legislatore che ha alzato i limiti del 125 c11.
Infatti per servizi, si possono intendere ad esempio i servizi di pulizia di locali o altri servizi che non hanno competenze e delicatezza dei servizi di architettura/ingeneria.
Per questo l'affidamento diretto di servizi di architettura/ing possono essere dati per importi inferiori a 20000 mentre per es i servizi di pulizia anche per importi inf. a 40000.
Per quanto riguarda il regolamento dell'ente lo stesso art. 267 c.10 dpr 207, richiama l'art 125 c.10 del codice primo periodo nel quale testualmente precisa "L'acquisizione di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze" ovvero regolamento interno.
Si segnala che comunque la AVCP indica (erroneamente a detta del relatore) la possibilità di dare incarichi diretti a professionisti per importi inf. a 40000.
SANZIONI
In caso di non osservanza dell'art. 267 comma 10, ovvero il RUP affida direttamente incarichi a prof. fino a 40000, non contravvengo alla legge. il RUO può essere richiamato disciplinarmente e se segnalato alla Corte dei Conti, si configura il danno erariale.
Scusate la lunghezza. Cosa ne pensate?
Ciao |
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Ospite 5e58
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Inviato: Gio 11 Ott 2012 - 9:55 am Oggetto: |
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Ci potrebbe pure stare. Però l'art. 125 del codice non fa un distinguo tra i servizi, li ricomprende tutti, anche quelli di ingegneria. L'argomentare sulla delicatezza o competenza del servizio lascia il tempo che trova. Se non ricordo male si parlò di svista nell'adeguare l'art. 125 a 40.000 lasciando a 20.000 il regolamento, rinviando ad un nuovo intervento legislativo.
Ci sono due interpretazioni a mio avviso.
1- la legge ha previsto 40.000 per tutti i servizi mentre il regolamento ha ristretto a 20.000 i servizi di ingegneria.
2- Essendo la legge norma di rango superiore prevale sulle disposizioni del regolamento.
La 2° è quella indicata dalla AVCP e dai critici di settore. |
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bliz65

Registrato: 14/04/10 07:17 Messaggi: 686
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Inviato: Gio 11 Ott 2012 - 10:19 am Oggetto: |
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Per quanto riguarda il contrasto tra art. 267 del regolamento (fonte secondaria) e art. 125 della legge (fonte primaria), secondo me prevale la legge in quanto l'innalzamento da 20.000 e 40.000 della legge è posteriore alla pubblicazione del Regolamento. Si sarebbe dovuto modificare anche il Regolamento, per essere precisi, non è stato fatto (sbagliando) ma non è la prima volta che questo accade.
Per quanto riguarda il regolamento comunale, concordo anch'io che, se questo prevede soglie più basse della legge, si debba applicare il regolamento.
E' infatti noto che un ente più darsi, per motivi propri, regole più rigide rispetto alla legge, ma assolutamente non più elastiche.
Lo si capisce anche dal comma 10 dell'art 125, che cita proprio ".....ai limiti di importo ... individuate con provvedimento di ciascuna strazione appaltante". Questo provvedimento non può che essere il regolamento.
Ovviamente è il parere di un povero tecnico comunale, non di un esperto giurista che fa convegni...  |
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Ospite 5705
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Inviato: Gio 11 Ott 2012 - 10:28 am Oggetto: |
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Quindi vale la legge in quanto rango superiore. Perfetto.
Ma allora l'ipotesi di presunta svista vale di più del regolamento DPR 207/2010?
Inoltre l'art. 253 c.22 del codice, in merito all'art. 125, rimanda al regolamento.
Ciao aggiornatemi pure.
PS Comunque penso che il diritto è proprio un'opinione. |
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Cisco63

Registrato: 16/02/09 12:30 Messaggi: 2416 Residenza: Sardegna
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Ospite 5e58
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Inviato: Ven 16 Nov 2012 - 9:29 am Oggetto: |
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| Segnalo in proposito la circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30.10.2012 che tra le varie cose ha chiarito che gli affidamenti diretti sono consentiti sino a 40.000 euro. |
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