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Marco168
Registrato: 11/03/12 15:48 Messaggi: 1
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Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 11:29 am Oggetto: Congedo straordinario biennale |
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L'art. 4 lett. b) del D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 stabilisce che:
"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi;
Tenuto conto che il legislatore ha usato l'espressione "entro 60 giorni dalla richiesta", a mio avviso, la norma si riferisce solo al coniuge lavoratore dipendente.
Detto quanto sopra, espongo la mia situazione personale.
Sono figlio di un soggetto disabile grave riconosciuto tale dalla commissione di cui alla L.104/92. Usufruisco già da anni dei permessi di cui all'art. 33 della medesima legge.
Mia madre (coniuge del disabile) è pensionata e ultrasessantacinquenne.
Essendo io convivente con il disabile e non potendo certo mia madre richiedere tale beneficio, mi spetterebbe il congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/01 ?
Ringrazio in anticipo per l'eventuale ma per me importante risposta. |
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Prof. Maurizio
Registrato: 24/06/08 12:50 Messaggi: 3065
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Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 12:09 pm Oggetto: Re: Congedo straordinario biennale |
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| Marco168 ha scritto: | L'art. 4 lett. b) del D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 stabilisce che:
"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi;
Tenuto conto che il legislatore ha usato l'espressione "entro 60 giorni dalla richiesta", a mio avviso, la norma si riferisce solo al coniuge lavoratore dipendente.
Detto quanto sopra, espongo la mia situazione personale.
Sono figlio di un soggetto disabile grave riconosciuto tale dalla commissione di cui alla L.104/92. Usufruisco già da anni dei permessi di cui all'art. 33 della medesima legge.
Mia madre (coniuge del disabile) è pensionata e ultrasessantacinquenne.
Essendo io convivente con il disabile e non potendo certo mia madre richiedere tale beneficio, mi spetterebbe il congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/01 ?
Ringrazio in anticipo per l'eventuale ma per me importante risposta. |
La disposizione dei 60gg. dall'istanza è in vigore ed estesa anche ai familiari diversi dal coniuge (le Sentenze di Cassazione hanno esteso il diritto, ma anche i vincoli iniziali previsti per il solo coniuge ripresi in parte anche dal D.L. 119). Tale periodo di 2 mesi rappresenta comunque il periodo massimo che il datore di lavoro può pretendere per organizzare l'eventuale assenza del dipendente richiedente il congedo, ma è possibile ovviamente fruire del congedo anche a pochi giorni dall'istanza se il datore di lavoro non ha particolari problemi organizzativi.
In ogni caso deve dimostrare l'impossibilità della prestazione assistenziale di sua madre nei confronti del coniuge disabile (obbligatoria ai sensi degli artt. 143, 433 ecc. del c.c.) come disposto dalla norma da lei citata con appositi certificati di patologie invalidanti in quanto l'età anagrafica di sua madre ai fini della legge è irrilevante.
Altrettanto irrilevante è la condizione di sua madre "pensionata" e quindi impossibilitata alla fruizione del congedo stesso. In sostanza la norma non è destinata alla fruizione assoluta del congedo, ma a garantire l'assistenza al disabile, cioè se il coniuge non può fruire del congedo in quanto pensionato, ma può comunque fornire assistenza al marito disabile il congedo non spetta a nessuno perchè lo scopo della legge è quello di non far mancare l'assistenza e non quello di fornire la possibilità ad ogni costo del congedo.
Salve.
Maurizio. |
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