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CITTADINANZA ITALIANA VIA MATERNA
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Autore Messaggio
Horacio Guillen



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MessaggioInviato: Gio 20 Ott 2005 - 11:23 am    Oggetto: Rispondi citando

Siccome le norme giuridiche sono oggetti culturali (ontologie regionali di Husserl), hanno un substrato ed un senso. Questo senso è sempre d’accordo allo sguardo d’ogni uno che, altrimenti, non è un osservatore neutro. Così una scultura è un pezzo di marmo al cui lo sculture ha dato un senso che, per due persone differente può essere bello o non.
I discendenti degli emigrati dei territori appartenenti all’Impero Austro-ungarico, i cui antenati non avevano reso l’opzione prevista dal Trattato di San Germano, fino al 16.7.1921, avevano il diritto derivato dell’art. 9 dalla Legge 91/92; “La cittadinanza può essere concessa... a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica...”.
Lo stesso articolo si applica:
1. Ai nati prima del 1948.
2. Ai figli di quelli naturalizzati in altri paesi che, al riacquisto della cittadinanza dai suoi genitori erano arrivati alla maggiore età.

Oggi la Legge 379 ha differenziato a questa categoria di persone, ai quali non si applica già l’art. 9 della Legge 91/92 (per questo si può dire, o non, che è stato riformato per l’esclusione di queste persone del suo testo), d’accordo ai seguenti motivi:
a) L’antenato può non essere cittadino per nascita.
b) Non c’è bisogno che il discendente sia in linea retta.
c) Non è obbligatorio che sia d’origine italiana.
d) Può essere discendenti in grado ulteriore dal secondo.

“Questi individui non sono mai stati cittadini italiani. Inoltre non sono neppure obbligatoriamente "di origine italiana", o inquadrabili nella pur incerta categoria costituzionale degli "italiani non appartenenti alla Repubblica". Chiunque dimostrasse una parentela con un individuo che fosse stato, per caso, residente in uno di quei territori prima del 1920, e fosse emigrato "all’estero" prima di tale data, potrebbe richiedere – e ottenere senza possibilità di alcun sindacato da parte delle autorità italiane – la cittadinanza del nostro paese”. “A voler seguire l’interpretazione letterale della disposizione, infatti, chiunque dimostri, indipendentemente da dove risieda oggi e indipendentemente da quale sia la sua cittadinanza o quella dei suoi avi, di avere una parentela con un individuo che abbia vissuto anche per un breve periodo nei territori sopra specificati, ha il diritto di ottenere la cittadinanza italiana e, senza muoversi dal luogo di attuale residenza...” (Enrico Grosso, p. a. di diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce, “Italiani si nasce ... o si diventa? Come elevare per legge il numero dei cittadini (e quindi dei futuri elettori) residenti all’estero”).

Si può aggiungere che il Trattato di San Germano prevedeva che l’opzione non poteva essere resa da quelli che non emigravano dall’Austria, de forma tale che coloro potevano avere emigrato, per esempio, a Boemia o all’Ungheria, senza rimanere esclusi della possibilità oggi vigente fino al 19.12.2005, di optare per la cittadinanza italiana, che sarà stessa sine die dall’attuale Legislatura XIV, includendo ai residenti in alcuni territori dell’antica Jugoslavia.
È certo che la Legge 379 è una fonte autonoma e per questo si produce l’effetto che la trasmissione via materna, prima del 1948, non affetta la possibilità d’opzione dei discendenti degli emigrati dei citati territori (che non abbiano reso l’opzione), come affetta ai figli nati da madre cittadina, e padre straniero, prima del 1º gennaio di quell’anno (assoggettati all’antica legge 555/1912), di tutti gli altri emigrati di qualsiasi territorio italiano, anche degli stessi emigrati dell’Austro- Ungheria che abbiano reso la citata opzione. Le incongruenze continuano.
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Horacio Guillen



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MessaggioInviato: Lun 24 Ott 2005 - 10:56 am    Oggetto: Rispondi citando

ANALISI DEI DIVERSI CASI D’ILLEGITIMITÀCOSTITUZIONALE NELLA LEGGE 91/1992.

I) Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2,3,4,13 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, per violazione dell’art. 2,3, 22, 29, e 136 della Costituzione, nonché per contrasto con l’art. 30 Legge 11.3.1957 n. 87, ove non prevede che sia cittadino italiano, o possa comunque divenirlo, il figlio nato prima del 1.1.1948 da donna che aveva perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino straniero.

Le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano parzialmente illegittimo l’art. 1 e 10 della Legge 555/1912 continuano ad essere applicate anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità, nel vigore della nuova legge sulla cittadinanza. Difatti, il Ministero dell’Interno, sulla base di una serie di circolari, rifiuta di considerare cittadino italiano (o avente diritto alla cittadinanza) colui che è nato prima del 1.1.1948, ponendo così nel nulla gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità del 1975 e del 1983 che vengono considerate tamquam non esset. Non si vuole entrare nella questione della interpretazione delle retroattività (o meno) delle sentenze di incostituzionalità, ma si vuol rilevare che la questione, a suo tempo già risolta nella vigenza della legge n. 555/1912, si ripropone sotto diverso aspetto per la legge 5 febbraio 1992 n. 91, che ha omesso di considerare l’esistenza di questi casi marginali, senza neppure prevedere una normativa di collegamento. Pertanto, se la Corte risolse le questioni precedenti, ora la nuova legge pone altre problematiche sotto il profilo della disuguaglianza tra categorie di cittadini, alcuni dei quali godono della pienezza dei diritti e non gli altri.
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Horacio Guillen



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MessaggioInviato: Mar 25 Ott 2005 - 10:52 am    Oggetto: Rispondi citando

Una proposta di riforma alla Costituzione è stata presentata d'iniziativa dei deputati Bressa, Boato, Franceschini e Fiorini, per modificare l'articolo 48 della Costituzione,
in materia di definizione di cittadino, in data 4 marzo 2004, con il seguente testo:
Art. 1.
1. All'articolo 48 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«Sono cittadini coloro i quali partecipano effettivamente alla vita economica, sociale e politica del Paese e soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge».
Dei fondamenti diviene spontanea la intenzione di limitare lo jus sanguinis, però nasconde la di limitare, anche, il voto all’èstero d’accordo all’interpretazione fatta dal Ministro per gli Italiani all’Estero, contestando al Sottosegretario Stefano Stefani, in tanto la sua posizione, ha detto il ministro, sarebbe “...un maldestro tentativo incostituzionale, che violerebbe l’ormai acclarato principio che i nostri connazionali all’estero possano e debbano esercitare il diritto di voto dalla loro residenza estera e per i loro candidati. È superfluo quindi ricordare che questi principi sono costituzionalmente sanciti dagli artt. 48, 56 e 57”.
[url]http://www.italiaestera.net/modules.php?name=News&file=brevi&sid=457&mode=thread&order=0&thold=0 [/url]
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MessaggioInviato: Mar 25 Ott 2005 - 9:11 pm    Oggetto: Rispondi citando

In verità, questa non l'ho proprio capita.
E poi, dove e quando Tremaglia aveva risposto a Stefani? E questi, che cosa aveva detto?
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Lottiamo contro la confusione normativa mediante il coordinamento orizzontale fra amministratori e utenti
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Horacio Guillen



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MessaggioInviato: Mer 26 Ott 2005 - 10:35 am    Oggetto: Rispondi citando

NEWSLETTER ITALIA ESTERA 24.10.05

Wilma, Ritorna la calma dopo l’uragano
A CATEGORIA TRE WILMA INVESTE LA FLORIDA
TREMAGLIA: CHI CHIEDE IL RINVIO DELLE ELEZIONI ALL’ESTERO COMPIE UN ATTO DI FOLLIA INCOSTITUZIONALE
ARGENTINA: VITTORIA DELLA KIRCHNER
Nasce in Toscana la Consulta per il dialogo fra religioni
Partono da Firenze le giornate per la cooperazione
FIERE: Torna Fieracavalli che compie 107 anni
Col treno storico il 5 novembre a Caporetto
http://www.italiaestera.net/modules.php?name=News&file=brevi&sid=457&mode=thread&order=0&thold=0
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MessaggioInviato: Sab 29 Ott 2005 - 9:29 am    Oggetto: Rispondi citando

J) Incostituzionalità dell’art. 1, 2,3,4,13 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, per violazione degli artt 2, 3, 10 della Costituzione, ove non prevedono che anche i figli di madre cittadina, che aveva perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con lo straniero, siano riconosciuti cittadini per nascita, o comunque possano essere ammessi ad ipotesi di riacquisto della cittadinanza italiana.
Invero, con la dichiarazione dei Diritti dell’Uomo l’Italia ha riconosciuto anche la cittadinanza tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell’Uomo. La stessa convenzione a tutela del fanciullo considerano come primaria la protezione di questo e la tutela della sua identità familiare ed individuale. I trattati sulle discriminazioni razziali furono sottoscritti allo scopo di evitare che intere categorie di persone potessero essere private dei loro diritti in tempo di pace e di guerra. Privando la donna della possibilità di trasmettere lo status di cittadino italiano, solo ad alcuni dei propri figli ed alla progenie, mentre ad altri no, si pone questa categoria di persone in situazione di grave diminuzione e disagio, (difficile da comprendere per chi ha la pienezza dei diritti), destabilizzando la stessa famiglia nei suoi rapporti interni, nonostante che tutti i loro componenti versino nella identica situazione giuridica.
Perciò si ritiene che la mancata previsione dell’acquisto della cittadinanza per queste persone, o anche l’omessa previsione di una normativa di raccordo che riconosca il diritto degli istanti consentendo loro comunque la possibilità di reinserirsi nella nostra compagine sociale (invece di parificarli agli stranieri) possa costituire una violazione della norma costituzionale e sopranazionale che si pone a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali il diritto di vedere riconosciuta la propria cittadinanza come conseguenza naturale dello jus sanguinis e come espressione di un comune ceppo, lingua, tradizioni e cultura.
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MessaggioInviato: Dom 30 Ott 2005 - 11:48 am    Oggetto: Rispondi citando

La Legge 91/92 equiparava ai figli di madre cittadina, e padre straniero, nati prima del1948, ai discendenti degli abitanti dei territori ricuperati dall' impero austro-ungarico.
La riforma della legge n. 91/1992 al testo originario dell’art. 18, sulle condizioni di acquisto della cittadinanza italiana, per semplice dichiarazione e senza passare attraverso le complesse procedure di concessione dell’art. 9, ha migliorato alla categoria di persone menzionate dalla Legge 14 dicembre 2000, n. 379, recante "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti", approvata da entrambi i rami del Parlamento all’unanimità e con procedimento decentrato, in tempi rapidissimi, negli ultimi giorni dell’anno 2000, che contiene diversi punti che bisogna rilevare.

La legge n. 379/2000, che abroga l’art. 18 e lo sostituisce con un testo interamente rinnovato, introduce un’ipotesi completamente nuova:
a) La cittadinanza si acquista per mera dichiarazione e senza obbligo di residenza.
b) Riguarda a coloro che avevano risieduto in uno dei territori acquisiti dall’Italia in seguito al trattato di San Germano del 1920, e che erano emigrati all’estero prima di tale data, e non a quelli che nelle stesse condizione avevano reso l’opzione emergente del trattato.
c) b) Si applica ai discendenti (anche non in linea retta).
d) Può beneficiare ai discendenti d’individui, che non siano mai stati cittadini italiani.
e) Si applica, anche, se gli antenati non siano stati neppure "di origine italiana", già che questa origine non è obbligatoriamente una condizione.
f) Si applica siano, o non, inquadrabili nella pur incerta categoria costituzionale degli "italiani non appartenenti alla Repubblica".
g) Benefica a chiunque dimostrasse una parentela (anche lontana) con un individuo che fosse stato, per caso, residente in uno di quei territori prima del 1920, e fosse emigrato "all’estero" prima di tale data.
h) Non prevede la possibilità di alcun sindacato da parte delle autorità italiane.
i) Non viene determinato che il beneficio debba essere limitato ai discendenti di coloro che – essendo effettivamente viventi alla data del Trattato di San Germano reso esecutivo il 16 luglio 1920 – avrebbero potuto esercitare l’opzione per la cittadinanza italiana che quel trattato prevedeva, ovvero se possa essere esteso ai discendenti di tutti coloro che, anche secoli prima, avevano vissuto in quei territori e erano emigrati all’estero anni e anni prima della Grande Guerra.
j) La legge parla genericamente di "discendenti" (e non come il vecchio testo che limitava la propria applicazione ai "discendenti in linea retta").
k) La cittadinanza potrebbe essere rivendicata da qualunque parente, anche in linea collaterale, fino al grado riconosciuto in via generale dalla legge civile (6° grado ai sensi dell’art. 77 c.c.).
l) Il beneficio è limitato ai discendenti di coloro che, prima del trattato di San Germano, erano emigrati in un paese diverso dall'attuale Repubblica Austriaca, escludendo a quelli che emigrarono in altri territori del disciolto Impero austro-ungarico, con la conseguenza stravagante di consentire oggi l’acquisto della cittadinanza italiana ai discendenti di chi era emigrato in Ungheria o in Jugoslavia o in Boemia in quanto si sentiva ungherese o jugoslavo o boemo.
Se si interpreta in forma letterale la disposizione, chiunque dimostri, indipendentemente da dove risieda oggi e indipendentemente da quale sia la sua cittadinanza o quella dei suoi avi, di avere una parentela con un individuo che abbia vissuto anche per un breve periodo nei territori sopra specificati, ha il diritto di ottenere la cittadinanza italiana e, senza muoversi dal luogo di attuale residenza.
Questa situazione contrasta con l’inadempimento degli stessi poteri dello stato al dettato costituzionale dell'art. 3, secondo comma della Costituzione, costituito dalla permanenza della divortium acquorum del 1º gennaio 1948, che mantiene la discriminazione contro le donne cittadine e i suoi figli nati prima di tale data.
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Horacio Guillen



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MessaggioInviato: Ven 04 Nov 2005 - 12:01 pm    Oggetto: Rispondi citando

CITTADINANZA VIA MATERNA E DISCRIMINAZIONE. LA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA. NATI PRIMA DEL 1948.

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 91, che ha accolto le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte Costituzionale (Sentenze 87/75 e 30/83), non ha previsto il caso dei figli nati da madre cittadina e padre straniero prima del 1º gennaio 1948, i quali non hanno visto riconosciuta la loro aspettativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Questo è prodotto dall’art. 20, della citata legge, che dispone che lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla pubblicazione della legge non si modifica, se non per fatti posteriori alla sua vigenza.
Non ostante che la Sezione I Civile, della Corte di Cassazione ha stabilito con Sentenza n. 15062 del 2000, che il figlio nato prima del 1948, comincia ad essere cittadino a far data dal 1º gennaio di quell’anno, le Sezioni Unite sì sono pronunciate nel senso che anche quando il rapporto sia ancora pendente, e non sia da considerarsi esaurito, l’applicazione delle sentenze d’incostituzionalità della Corte Costituzionale non potrà superare il limite temporale oltre la data d’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1.1.48), data a decorrere dalla quale inizia il conflitto tra questa norma e la vecchia legge 555/1912.

Siamo qui di fronte a due interpretazioni diverse, non ostante che molte sentenze del Supremo Collegio sembrano dare ragione all’interpretazione seguita dalla Sezione I Civile: “E’ principio interpretativo ormai acquisito che, nel dubbio, il Giudice deve interpretar la legge ordinaria in modo conforme alla Costituzione, privilegiando la lettura de la norma costituzionalmente compatibile tra quelle alternative astrattamente praticabili” (Cassazione, S.U.,5 maggio 1995, n. 4906)”.

Contrariando le proprie pronunce, in tema di cittadinanza le S.U. accordano maggiore importanza al principio d’irretroattività dell’art. 136 della Costituzione, piuttosto che ai diritti stabiliti negli art. 3 e 29 della Norma Fondamentale e sotto tal profilo le donne continuano oggi ad essere discriminate in base alla legge n. 555, la cui applicazione (secondo le S.U.) continua fino al 31 dicembre 1947 ed anche in virtù della legge 91 del 1992, che non ha previsto la retroattività riguardo questi casi.

Il Parlamento con la Legge 91/92 e le Sezioni Unite con sua posizione restrittiva, non hanno considerato il dettato costituzionale del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione che stabilisce quale compito della Repubblica “...rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”.
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giorgioberetta



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MessaggioInviato: Dom 06 Nov 2005 - 5:02 am    Oggetto: DUBBI al 6 Novebre 2005 sulla cittadinanza via materna Rispondi citando

Dott. Horacio Guillen,

Pur non essendo avvocato, ho letto tutti i suoi interessanti messaggi. Comunque, di fronte alla mia situazione, non so cosa devo fare (ho sentito molte cose sbagliate riguardo le diverse interpretazioni della legge 5 febbraio 1992 e d'altre disposizioni), e perció la ringrazierei per la sua saggia guida:

Come puó oggi una donna argentina nata nel 1942 ricevere la cittadinanza italiana da suo nonno materno? Cosa deve fare?


Grazie infinite.

Giorgio Beretta
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OSPITEmessina
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MessaggioInviato: Lun 07 Nov 2005 - 5:16 pm    Oggetto: Rispondi citando

da tutto quanto è scritto non ho capito secondo Voi chi ha l'onere di "provare" con documentazione valida che la donna coniugata con cittadino straniero prima del 1.1.1948 non perse la cittadinanza italiana, l'ufficiale dello stato civile o "il rivendicante" la cittadinanza iure sanguinis.
Scusare la mia ignoranza in materia GRAZIE e ciao a tutti
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ferrari.m



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MessaggioInviato: Lun 07 Nov 2005 - 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando

OSPITEmessina ha scritto:
da tutto quanto è scritto non ho capito secondo Voi chi ha l'onere di "provare" con documentazione valida che la donna coniugata con cittadino straniero prima del 1.1.1948 non perse la cittadinanza italiana, l'ufficiale dello stato civile o "il rivendicante" la cittadinanza iure sanguinis.
Scusare la mia ignoranza in materia GRAZIE e ciao a tutti

Il rivendicante.
Naturalmente l'USC se èe in grado e se ne ha la possibilità può dare una mano...
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"Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile." (Hagakure,I,147)
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Frank2003
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MessaggioInviato: Lun 07 Nov 2005 - 9:08 pm    Oggetto: CITTADINANZA ITALIANA VIA MATERNA": LE PROPOSTE DI PRO Rispondi citando

07/11/2005 ore 17.01
Italiani nel mondo
"CITTADINANZA ITALIANA VIA MATERNA": LE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE PRO CIVITAS
NAPOLI\ aise\ - "Cittadinanza italiana via materna ai nati prima del 1 gennaio 1948". È il tema del quarto convegno nazionale, svoltosi a Napoli dal 3 al 7 ottobre scorsi, sulla cittadinanza italiana via materna.
Tra i presenti, Francesco Saverio Matozza, Vicepresidente di Pro Civitas, Buenos Aires, associazione impegnata nella difesa dei diritti degli italiani all'estero. Matozza, durante i lavori, ha presentato una pubblicazione, attraverso la quale ha spiegato i numeri che rivelano la proporzione dell'emigrazione degli italiani nel mondo; e la situazione degli italiani in Argentina, quanto a lingua e cultura, a numero e a status economico.
In particolare, Mattozza ha precisato che "ad oggi, l'entità delle collettività di origine italiana ammonta a decine di milioni, comprendendo i discendenti degli immigrati nei vari Paesi. Al primo posto troviamo l'Argentina con 15 milioni di persone, gli Stati Uniti con 12 milioni, il Brasile con 8 milioni, il Canada con 1 milione e l'Australia con 540mila persone". Sarebbero infatti 2 milioni e 191mila gli italiani rimasti in Argentina. Viceversa, quanto alla presenza argentina in Italia, secondo Mattozza, in base al "Rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia della Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati", "gli argentini non sono una dimensione d'immigrazione radicata in Italia: il 4,86 per cento degli immigrati".
L’analisi del vice presidente è passata quindi a presentare più in generale i dati dell’immigrazione in Italia, dove si constata "una dimensione euro-mediterranea", visto che "la presenza europea raggiunge quasi la metà del totale" e, in Argentina, dove si registra un "trend di crescita", con "600mila italiani iscritti all’AIRE".
Quanto alla lingua e cultura italiana in Argentina, secondo Mattozza, "gli italiani sono tra tutti gli emigrati, quelli che hanno mantenuto nei suoi discendenti il più stretto legame con la patria d'origine. La lingua e la cultura sono state trasmesse dai genitori ai figli. Anche i nipoti ed i pronipoti hanno ancora la voglia d'imparare la lingua e la cultura italiana".
Il Vice presidente di Pro Civitas ha poi esaminato la legge di cittadinanza oggi, quella via materna per i nati prima del 1948, relativamente anche al punto di vista medico e al diritto di sangue.
Mattozza, in particolare, ha citato, per la cittadinanza italiana "jure sanguinis", l’interpretazione medico – legale, secondo la quale "il feto riceve dalla madre, per via sanguigna, tutti gli elementi necessari per il suo nutrimento, sviluppo e crescita. La vita del feto durante la gravidanza dipende solamente dalla madre e non dal padre. Prima del 1948 le donne avevano maggiori possibilità di complicazioni durante la gravidanza, parto e puerperio inclusa la loro morte. Pertanto, la trasmissione della cittadinanza "iure sanguinis" dovrebbe essere ammessa anche per via materna, poiché è proprio il sangue della madre che alimenta il figlio durante i 9 mesi di gravidanza. Questa nuova interpretazione del diritto "jure sanguinis" dovrebbe permettere ai figli di madre italiana nati primi del 1948 di ottenere la cittadinanza italiana".
Anche i disegni di legge riguardo i figli di madre italiana nati prima del primo gennaio 1948 sono stati analizzati dal vice presidente, il quale ha citato: il decreto legislativo numero 2995 del Senatore Gerardo Labellarte, secondo il quale "all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. È cittadina la donna coniugata con cittadino straniero anche se il matrimonio è stato contratto prima del 1ºgennaio 1948. 2-ter. È cittadino il figlio nato anteriormente al 1ºgennaio 1948 da madre cittadina, ad esclusione di coloro per i quali si sia formato giudicato contrario all'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 16 febbraio 1983. 2-quater. La titolarità della cittadinanza per come dichiarata nei commi 2-bis e 2-ter decorre dal 1ºgennaio 1948"; il DL numero 2447 sull’"Integrazione dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza italiana", del 30 luglio 2003, del Senatore Stefano Boco.
Dopo aver precisato la tempistica di attuazione della normativa, Mattazza ha delineato un quadro sulla situazione degli aventi diritto alla cittadinanza, affermando "che Il 20 per cento degli aventi diritto alla cittadinanza italiana sono discendenti di figli di madre italiana, nati prima del 1.1.1948. Gli italo-argentini sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Cosa cercano oggi? Il trattato di Maastricht dal 1993 attribuisce la cittadinanza europea a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Gli italo-argentini sono la prima minoranza in Spagna, promotori del made in Italy, circa 200mila persone. L'Europa riceve professionisti e operai già qualificati, la cui formazione è stata eseguita in Argentina. L'Europa, le sue imprese, le pmi avrebbero un enorme beneficio con il capitale umano specializzato, disponibile per il loro mercato del lavoro".
A conclusione della propria relazione, Mattazza spiega che in un’Italia dove le parole d’ordine sono "competitività e globalizzazione", l’Associazione Pro Civitas promuove tre vie differenti: "la Riforma della legge sulla cittadinanza (91/92) in Parlamento; la continuazione delle cause iniziate per richiamo di cittadinanza alla Corte Costituzionale per la violazione degli Artt.3 e 29 della Costituzione italiana; e la raccolta di firme per la modifica della legge di cittadinanza italiana ed il censimento del diritto abbienti". (aise)
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Horacio Guillen



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MessaggioInviato: Mar 08 Nov 2005 - 12:00 pm    Oggetto: Rispondi citando

OSPITEmessina ha scritto:
da tutto quanto è scritto non ho capito secondo Voi chi ha l'onere di "provare" con documentazione valida che la donna coniugata con cittadino straniero prima del 1.1.1948 non perse la cittadinanza italiana, l'ufficiale dello stato civile o "il rivendicante" la cittadinanza iure sanguinis.
Scusare la mia ignoranza in materia GRAZIE e ciao a tutti


L'onus provandi e in testa del rivendicante, e la prova concludente e la legge tradotta e con l'apostille di L'Aja, che deve fornire all’Ufficiale dello Stato Civile.
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Horacio Guillen



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MessaggioInviato: Mar 08 Nov 2005 - 12:12 pm    Oggetto: Re: DUBBI al 6 Novebre 2005 sulla cittadinanza via materna Rispondi citando

giorgioberetta ha scritto:
Dott. Horacio Guillen,

Pur non essendo avvocato, ho letto tutti i suoi interessanti messaggi. Comunque, di fronte alla mia situazione, non so cosa devo fare (ho sentito molte cose sbagliate riguardo le diverse interpretazioni della legge 5 febbraio 1992 e d'altre disposizioni), e perció la ringrazierei per la sua saggia guida:

Come puó oggi una donna argentina nata nel 1942 ricevere la cittadinanza italiana da suo nonno materno? Cosa deve fare?


Grazie infinite.

Giorgio Beretta


Soltanto può chiedere la cittadinanza davanti ai tribunali. Si deve prendere in considerazione che, sono due posizioni nella Cassazione: quella negatoria delle S.U. e quella della Sezione I, Civile, che si deriva della Sentenza n. 15062 del 2000, che si ha pronunciato nel senso che il figlio nato prima del 1948, comincia ad essere cittadino a far data dal 1º gennaio di quello stesso anno. Si può aggiungere che la posizione delle S.U., derivata dal caso El Hosri, è basata soltanto nel fatto che la madre del richiedente aveva perso la cittadinanza per motivo del matrimonio.
Le S.U. mai sì sono pronunciate nel caso in cui la madre, al momento della nascita del figlio prima del 1948, sia cittadina per essere sposata con straniero la cui legge nazionale non li comunichi la cittadinanza del marito.
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MessaggioInviato: Mer 09 Nov 2005 - 2:38 pm    Oggetto: Rispondi citando

Egg. Prof. Guillen,

La ringrazio tantissimo per le sue preziose risposte. Il suo libro, completo e profondo, e la sua gentilissima risposta mi hanno finalmente chiarito tutto.
Magari ci fossero più avvocati professionisti come Lei! La ringrazio ancora e porgo distinti saluti.

Giorgio Beretta
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