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Horacio Guillen
Registrato: 21/06/05 22:44 Messaggi: 642 Residenza: Buenos Aires
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Inviato: Sab 23 Lug 2005 - 3:45 pm Oggetto: |
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ANALISI DEI DIVERSI CASI D’ILLEGITIMITÀCOSTITUZIONALE NELLA LEGGE 91/1992.
B) Incostituzionalità dell’art. 1 n. 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 per contrasto con gli art. 3, e 29 della Costituzione, ove non prevede che anche il figlio di donna italiana (nato prima del 1.1.1948) sia riconosciuto cittadino per nascita. Disparità di trattamento con il figlio d’ignoto che, solo per il fatto di essere stato trovato nel territorio della Repubblica, viene riconosciuto cittadino per nascita.
In quest’ipotesi, sia la donna italiana sia il di lei figlio, nato nelle dette circostanze prima del 1.1.1948, viene discriminato rispetto al figlio d’ignoto che, pur non essendo neppure di sangue italiano, vede riconosciuta la cittadinanza italiana. Anche in tal caso, la lesione riguarda sia la madre che il figlio, restando la prima ingiustificatamente priva della possibilità di trasmettere l’insieme delle prerogative collegate allo status di cittadino italiano ed il secondo resta privato dei diritti inerenti allo status della madre.
La violazione dell’art. 3 Costituzione è oltremodo evidente non solo nella ipotesi descritta ma, anche, nell’ipotesi delineata dalla legge 379/2000, in cui sono stati riconosciuti cittadini italiani coloro che sono nati nei territori perduti dopo la guerra 1915-1918 ed a seguito dei trattati di pace. In tal caso, la memoria ha potuto risalire ben oltre il 1948, sino al 1915, per vedere riconosciuta per queste persone la cittadinanza perduta a seguito d’eventi bellici. Per contro, non si è tenuto conto di fatti comunque collegati a precisi eventi storici, che pure costrinsero gran parte della popolazione all’emigrazione.
Nemmeno si ha pressa in considerazione la situazione di discriminazione alla quale la donna cittadina era costretta, riguardo ai diritti accordati agli uomini, e che, nonostante le sentenze 87 del 1975 e n. 30 del 1983 non è stata, totalmente, rimediata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91. _________________ Horacio Guillén |
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Bice c87a
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Inviato: Lun 25 Lug 2005 - 9:53 pm Oggetto: |
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Ciao professor Guillén. Ho trovato nuovamente i suoi argomenti e, sempre con mia famiglia torniamo a scrivere per continuare la lotta.
Ho visto che si è parlato con molta leggerezza della petizione da quelli che hanno presso la cittadinanza dei paesi dove recidono. Peccato. Senza offese, da nessuna parte, l’intercambio sarebbe stato utile.
Tutti quelli che sì sono stati naturalizzati nei paesi d’accoglienza, solo volevano capitare un lavoro che non trovavano nella terra d’origine.
Erano, veramente, in stato di necessità nel senso nel quale il diritto ha caratterizzato questa fattispecie (dice mio nipote che lei insegnava che lo stato di necessità, come altre cause, elimina la antigiuridicità per fare che l'atto nasca lecito). Per praticare i mestieri più umili, ma a carica dello Stato, gli immigrati dovevano naturalizzarsi.
I casi descritti di quelli che hanno presso posti importanti, veramente sono minoritari.
Un bassissimo percentuale degli emigrati trovava un lavoro importante in aziende e consigli d’amministrazione. Quelli che sono arrivati più alto, non hanno avuto la necessità di prendere la cittadinanza locale, nonostante che sì sono arricchiti.
La petizione riguardo ai figli, che questa gente fa, come quella che facciamo noi per i nati prima del 1948, ha l’unico scopo di lasciarli legati per sempre al nostro paese d’origine, senza necessità di cercare per loro qualche diritto. Questo non è malo.
Come lei ha appuntato (Appunti sulla Sociologia), con citazione d’importanti autori, c’è all’estero un’importante riserva per l’Italia. Quasi tutti noi, italiani, abbiamo educato i figli come se fossimo nella madrepatria, trattando di farli imparare la lingua e la cultura italiana. Anche li avemmo insegnato a lavorare ed avere la propria casa. Sono venuta con una zia all’America. Mio padre morì in guerra e mia madre, poi, di tristezza. Ma penso sempre al mio paese.
Il legame con la terra d’origine dei suoi antenati produce benefici tanto per i nostri figli come per l’Italia, giacche i cittadini con doppia cittadinanza avranno, sempre, preferenza per stabilire relazioni con la terra dei suoi maggiori.
La soluzione dei tre anni di residenza in Italia, prevista, era la stessa che riguardava, tra altri, agli appartenenti ai territori perduti nelle guerre, dopo messi in migliore situazione dalla legge 379/2000, e aspettano una nuova riforma per essere, ancora, migliorati molto di più.
Invece, il nostro caso continua essendo dimenticato. Sicuramente coloro si sono mobilizzato meglio, o hanno avuto un più importante appoggio.
È vero, altrimenti, che moltissimi stanno bene nei paesi d’accoglienza e che non hanno bisogno di chiedere niente dall’Italia, al di la della cittadinanza. Anch’Io penso che l’aiuto solo possono chiederlo quelli italiani che sono nella più strema povertà. Non è possibile che tutti i discendenti degli emigrati dovrebbero essere alimentati dagli abitanti della penisola. Questi come casi eccezionali che sono, devono rimanere alla carica di tutti gli italiani del mondo, a traverso dell’istituzione che ci riuniscono.
Segue una notizia dell'Italia, in concordanza con le sua parole:
CATANIA – “La popolazione va diminuendo e rapidamente invecchiando, sia per la bassissima natalità sia per l'allungamento della durata della vita. A meno di una improbabile ed imprevedibile inversione nel tasso di natalità, l'unica speranza per lo sviluppo dei nostri Paesi viene dall' afflusso di immigrati".
Lo ha affermato il ministro della Difesa Antonio Martino nel fine settimana a Catania.
"La agorafobia, la paura di aprirsi al mondo esterno, il terrore che l'idraulico polacco possa togliere lavoro al collega italiano - scrive Martino - devono lasciare il posto ad una visione aperta, estroversa del mondo ed alla spassionata valutazione del nostro interesse nazionale, che non si serve certo chiudendoci in noi stessi, ma riflettendo sulla nostra storia di Paese di emigranti".
Martino afferma che "un Paese con la popolazione calante e via via sempre più vecchia non può sperare di crescere, è condannato ad un lento, penoso, inesorabile declino"... dal 1992 il numero delle morti per anno supera quello delle nascite".
"Ci sono italiani in tutto il mondo - scrive ancora Martino - quando in Italia non c'era lavoro per tutti, milioni di nostri connazionali l' hanno trovato altrove, contribuendo col loro impegno al benessere dei Paesi di adozione. Perché, ora che le cose vanno in senso inverso, non dovremmo comportarci in conseguenza? E' nel nostro interesse"(18 luglio 2005). |
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Kamm Pacher c86c
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Inviato: Mar 26 Lug 2005 - 6:57 pm Oggetto: legge 379/2000 consulto |
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Mio padre è figlio di una moglie trentina.
Nato nel anno 1912 Il consolato italiano non mi considera cittadina.
Que cosa pensate riguardo la legge 379 del 2.000).
Grazie |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 09:22 Messaggi: 35660
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Inviato: Mar 26 Lug 2005 - 7:36 pm Oggetto: |
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Nato in Trentino ?
Se si, molto dipende dal momento dell'emigrazione.
Potrebbe anche, a rigore, non trovare applicazione la L. 14/12/2000, n. 379.
Mancano elementi di maggiore dettaglio.
E, poi, che significa figlio di moglie trentina? Moglie di chi (sotto il profilo della cittadinanza) ?
... Basta porre le questioni una volta sola. _________________ Sereno SCOLARO |
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freddypereira c9eb
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Inviato: Mer 27 Lug 2005 - 1:00 am Oggetto: |
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Egregio Dott Scolaro
Il figlo di madre trentina e padre straniero nato a Trento nel 1912 ed emigrato in Brasile nel 1919 ha diritto alla cittadinanza italiana secondo la legge 379 del 2000?
codiali saluti
Freddy |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 09:22 Messaggi: 35660
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Inviato: Mer 27 Lug 2005 - 4:26 am Oggetto: |
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Quale cittadinanza aveva il padre?
La domanda e' rilevante in quanto e' possibile che tale legge si sia comunicata alla madre, per effetto del matrimonio, caso nel quale la madre potrebbe non essere stata suddita dell'Impero Austro-Ungarico al momento della nascita del figlio.
Tuttavia anche se avesse conservato tale cittadinanza, essendo il padre di altra (sembrerebbe) cittadinanza, non trova applicazione la L. 14/12/2000, n. 379, in considerazione che essa si applica ai chi sia stato suddito dell'Impero Austro-ungarico (ed ai suoi discendenti), mentre la persona nata nel 1912 sembra non esserlo mai stato, avendo assunto la cittadinazna del padre (qui indicato di cittadinanza diversa). _________________ Sereno SCOLARO |
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freddypereira c9eb
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Inviato: Mer 27 Lug 2005 - 11:36 am Oggetto: |
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Il padre era cittadino argentino e non comunicava ne alla moglie ne ai suoi figli la cittadinanza argentina
cordiali saluti
Freddy |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 09:22 Messaggi: 35660
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Inviato: Mer 27 Lug 2005 - 5:03 pm Oggetto: |
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A questo punto occorrerebbe vedere che prevedesse la legge austriaca in proposito e in quel momento (nascita + emigrazione), notizie di cui non dispongo, se non un generico cenno sul fatto che la cittadinanza austriaca si comunicava, per nascita, ai figli di cittadini austriaci (ma e' un po' poco ..., obiettivamente).
Comunque, verificati questi aspetti anche 'storici', se l'interessato sia espatriato quale cittadino/suddito dell'Impero austro-ungarico puo' chiedere (probabilmente, lo potranno fare i suoi discendenti) l'applicazione della L. 14/12/2000, n. 379, con un'apposita dichiarazione di elezione della cittadinanza davanti all'autortia' consolare italiana, presentando nel contempo (tutti) i documenti previsti dalla circolare del Ministero dellì'interno n. K.78 del 24/12/2001. Si segnala che la dichiarazione e la documentazione sono, successivamente, trasmessi all'apposita Commissione interminiteriale per la valutazione della sussistenza dei requisiti, per cui gli effetti della dichiarazione di elezione della cittadinanza si avranno non immediatamente, ma dopo l'esame (se positivo) da parte di tale Commissione interministeriale. _________________ Sereno SCOLARO |
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freddypereira c9eb
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Inviato: Mer 27 Lug 2005 - 5:40 pm Oggetto: cittadinanza austriaca |
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La contraddizione sistematica. I confini nella monarchia asburgica fra Settecento e OttocentoEdith Saurer - Universität Wien
Negli ultimi venti anni lo studio dei confini e delle frontiere si è intensificato e ha parzialmente mutato i suoi paradigmi. Nei primi anni le ricerche si sono soffermate sull`importanza dei confini per la nascita dello stato territoriale e nazionale, cioè sulla storia politica dei confini, mentre negli ultimi anni l`interesse si è rivolto alla funzione delle frontiere come strumento di differenziazione, di esclusione e di inclusione. Questa funzione dei limiti come "fondatori di differenza" è stato analizzato nel contesto della storia della cittadinanza, come "nuovo stile" non più comunale bensì statale. Il diritto di cittadinanza consente di attraversare legalmente i confini e di vivere dentro il loro spazio con pieni diritti di cittadini. La sensibilità della ricerca storiografica verso questi problemi si deve fra l`altro al fenomeno delle migrazioni di massa, degli esiliati per motivi politici, e ai problemi dei richiedenti asilo che hanno fatto vedere le difficoltà e i rischi connessi alla volontà di oltrepassare le frontiere e diventare un cittadino. La discussione scientifica è vivacissima e sviluppa proposte che includono tutti i profughi e migranti illegali in un concetto democratico radicale di cittadinanza e altre che chiedono un diritto globale di cittadinanza. (world society of interlocking communities.- Etienne Balibar e Janna Thompson). Sono tentativi di abolire tutti i confini almeno nella loro funzione di dividere gli spazi giuridici. Tuttavia, come si vede in Europa, la caduta delle frontiere dopo il 1989 ne ha prodotto delle nuove come nel caso drammatico della Jugoslavia, così come l`integrazione Europea ha prodotto Schengen. Questi sviluppi hanno stimolato la ricerca a studiare le frontiere nelle loro funzioni diverse e a proporre concetti nuovi che includono norme ed esperienze. Questi aspetti della storia dei confini vengono discussi p.e. nel libro di Gestrich e Krauss, Grenze und Migration che intende i confini come processo sociale cioè come un fatto sociale che viene costruito di continuo, soprattutto per via dei migranti che li attraversano. Varcare i confini è anche un processo emotivo che Marita Krauss descrive così: "Pensare alle frontiere, l`addio, l`avvicinarsi al confine e l`esperienza del confine hanno prodotto nei migranti di tutti i secoli emozioni intense e uno stato d`animo specifico". La costruzione della frontiera è spesso un fatto militare- se pensiamo ai cambiamenti delle frontiere nella seconda guerra mondiale- ma è anche un fatto emotivo per milioni di persone cacciate dall'avvicinarsi di nuove frontiere o a loro volta in fuga verso frontiere che aprivano uno spazio politico e legale diverso da quello lasciato.
L`interesse per la frontiera come fatto legale, sociale, militare e antropologico ha costituito un nuovo campo di ricerca, i "border studies", un campo interdisciplinare che mette a fuoco le relazioni interculturali come segno caratteristico della vita da una parte all`altra delle frontiere. "Come to the border knowing that you hage to keep your mind and your heart open to every experience", leggiamo nella Homepage del Border Studies Program at Earlham College "inviting for a Semester on the Mexico-U.S.International Border (Benjamin Davy, Städteregion Ruhr, Department of Border Region Studies at the University of Southern Denmark, Border Studies Program at Earlman College, Center of Border Studies, University of Glamorgan) I programmi coprono tematiche vaste: storia delle minoranze etniche, storia del commercio e delle istituzioni, bilinguismo, cross border shopping, storia del consumo. Il confine diventa una metafora della convivenza fra gruppi etnici diversi.
Ci sono tendenze nuove nella storiografia sulla frontiera, ma ci sono anche riscoperte di libri scritti anni fa come nel caso di Eric Wolf e John Cole e il loro "The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley", uscito in inglese nel 1974, tradotto in tedesco e in italiano piu di venti anni dopo, rispettivamente nel 1995 e nel 1994. Oggi il libro è ben noto. Gli autori, antropologi, discutono una frontiera diversa da quelle fino a qui presentate. La loro ricerca è influenzata dagli studi di Frederick Barth il quale sosteneva che le frontiere rimangono, anche se subiscono un traffico intenso giornaliero, cioè le frontiere esistono anche se sono invisibili. Con l'intento di capire l`etnicità, Cole e Wolf hanno studiato due paesi: uno con abitanti romani , l`altro con abitanti di lingua tedesca sul monte Nonsberg nelle provincie di Bolzano e Trento. Dopo anni di fieldwork hanno scritto un libro che abbraccia un contesto vasto sia storicamente sia tematicamente. Analizzando la nascita degli stati nazionali nel contesto della monarchia asburgica hanno tenuto conto delle differenze, che riguardavano il sistema ereditario, l`importanza della parentela p.e. L'approccio interdisciplinare a cavallo fra storia, antropologia e politica è il grande pregio di questo libro che mette in evidenza la nascita e la persistenza di frontiere invisibili. Si tratta di un contrappeso importante per la storiografia dei confini che enfatizza la visibilità, il potere politico e simbolico del confine dello stato. In questa tradizione antropologica c`e anche il lavoro di Reinhard Johler che ha descritto l`importanza del quarantaseiesimo parallelo, cioe la linea Zagreb, Ljubliana, Udine, Trento, Como, Lyon per la caccia agli uccelli. A partire dall`Ottocento, poiché prima di questo secolo le pratiche di caccia agli uccelli non si differenziavano fra Nord e Sud dell`Europa, il quarantaseiesimo parallelo ha iniziato a dividere all'interno della monarchia asburgica due territori di caccia in cui dominavano pratiche diverse per l`uccellagione e il cibo uccello e di conseguenza per l`alimentazione. Anche in questo esempio si vede come la frontiera costituisca un processo sociale e storico che, nonostante la sua invisibilità, produce significati, identità e materiali per strategie di carattere ideologico.
Questi fenomeni li vediamo nella storia d`Europa, divisa da frontiere nazionali visibili, e da frontiere invisibili dentro e fuori gli stati nazionali. Oggi si percepiscono queste frontiere perchè, soprattutto dopo il 1989, viene messo in rilievo il centrismo del Europa del Ovest. Si pensi alla tesi di Hajnal e al cosiddetto "European marriage pattern", un West European marriage pattern che, secondo la tesi dello statistico, divide invisibilmente l`est dall`ovest d`Europa. C`e anche la linea fra il Nord e il Sud, meno discussa di quella fra l`est e ovest, ma presente dentro e fuori gli stati nazionali. Tutti questi concetti sono contestati oggi a causa di una pluralità di voci da tutte le parti dell`Europa che confluiscono in un discorso scientifico e pubblico. In questa situazione si vede benissimo il processo di negoziazione che produce le frontiere invisibili dell`Europa.
Che la frontiera non sia una costruzione unilaterale viene messo a fuoco nel libro di Sahlins sulla frontiera spagnuolo-francese. Sahlins dimostra che il confine si definisce nel corso dei secoli per l'interazione di istituzioni statali, di funzionari locali e della società locale; in altre parole, il confine non è soltanto il frutto del potere statale ma anche di interazioni varie. Questo approccio conferma la tesi della frontiera come processo sociale.
Mi concentro ora su due lavori: un lavoro di ricerca che ho intrapreso in questi anni e che tematizza soprattutto la frontiera doganale della monarchia absurgica con i suoi effetti sul consumo e sulla protesta sociale e poi il lavoro compiuto nell'ambito del progetto internazionale realizzato insieme a Waltraud Heindl e ad altri collaboratori della Ucraina, della Repubblica Ceca, dell`Italia e dell`Austria, durante quattro anni. Sono stati analizzati vari elementi connessi con la frontiera, la cittadinanza, i passaporti, il diritto di residenza, le definizioni di nativi e stranieri, la vita sulla frontiera e sulle frontiere nuove. Questi lavori discutono norme legislative e pratiche sociali della storia della frontiera fra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento e si inseriscono negli studi storiografici sulla cittadinanza e il concetto di straniero.
Nel 1840 i confini della Monarchia Asburgica avevano una lunghezza di 6.600 km. Se si include anche la cosidetto Küstenland e la Dalmazia, arrivavano a 8.600 km, dei quali 1000 km toccavano la Russia e la Polonia mentre 1987 km erano costituiti da costa. La storia politica di questi confini era molto diversa: quelli della Galizia furono creati nel 1775 e nel 1792, i confini che comprendevano Venezia e la Lombardia subirono frequenti cambiamenti, per cui la Lombardia Austriaca è passata ai Francesi nel 1797, Venezia è passata all`Austria un anno dopo, nel 1805 parte del Regno d`Italia divenne austriaco, e infine dal 1815 al 1859 e 1866 apparteneva alla monarchia austriaca il Lombardo-Veneto. Anche se questi cambiamenti di confine e questi scambi continui di territori avevano effetti pratici per la vita degli abitanti e comportavano ovviamente problemi di potere in Europa, il carattere del confine come simbolo intoccabile dello stato divenne tale solo nel corso dell`Ottocento Certo, il confine divideva spazi giuridici e politici; la differenza degli spazi politici era chiaramente percepita dagli emigranti politici che dovevano lasciare il paese; ma l'unificazione giuridica si è fatta solo durante la prima metà dell`Ottocento. Il confine dello stato in effetti era solo una fra le diverse frontiere che tagliavano il paese. Come nella storia medievale e in quella moderna il territorio veniva caratterizzato da frontiere numerose che producevano e manifestavano identità e dipendenze diverse: frontiere parocchiali e diocesane, frontiere dei terreni signorili, della Grundherrschaft, frontiere provinciali, urbane, segnalate da muri che nel caso delle città principali erano anche linee del dazio di consumo, frontiere fiscali, pedaggi, confini doganali interni. Avevano tutte il loro significato e le identità delle popolazione erano diverse. Il confine era una fra le tante frontiere: la sua funzione economica e fiscale superava di gran lunga per importanza le altre sue funzioni. Era considerato uno strumento adatto a strutturare il consumo e a favorire l`industria, il commercio e l`agricoltura. Questi interessi erano statali ma anche provinciali. La creazione di un territorio doganale interno era già il frutto di un processo di 100 anni. In questo, l'Austria non si differenziava da altri paesi. L`unità del territorio doganale era il primo passo per la creazione dello Stato territoriale. Nel 1775 una parte delle frontiere doganali interne cadeva, in particolare quelle fra i paesi Boemi e Austriaci coll`intenzione di creare un territorio doganale omogeno. Questo processo incontrava resistenze da parte di quelle regioni che temevano la concorrenza economica di altre regioni. Cosi come lo percepiva un funzionario della finanza nella prima metà dell'Ottocento il confine dello stato era ancora molto lontano e selvaggio. Questo stato di natura del confine era da combattere. Il confine sembrava fuori dalla civilizzazione, lontano, come nel settimo circolo secondo la "Kreistheorie" che l`economista Johann Heinrich von Thuenen in 1826 nel suo libro "Der isolierte Staat. Egli era convinto che il confine, lontano 370km dalla città, fosse abitato da cacciatori, selvaggi. Ma, a parte questa idea di un confine lontano dal centro- e ogni paese si considerava un centro- c`erano le funzioni economiche delle barriere doganali interne. La Galizia perseguì una politica doganale propria fino negli anni Ottanta del Settecento, l`Ungheria fino al 1851 quando cadde la famosa "Zwischenzolllinie" di 2000 km di lunghezza. Nel 1822 era caduto il confine del Mincio fra la Lombardia e Venezia, nel 1825/1826 quello fra il Lombardo-Veneto e l`Austria, fra il Tirolo e l'Austria e fra Tirolo e il Vorarlberg. Fino al 1835, cioè fino a quando si cominciò a sdoganare le merci alla frontiera statale e non più nell`interno dello stato, l`idea d`una linea del confine doganale non si era imposta. La merce aveva i suoi passaporti e doveva seguire certe strade prestabilite. Il confine non era considerato capace di poter controllare i carri che portavano merci in Austria.
La politica doganale non rispecchia soltanto i bisogni finanziari dello stato, con il tentativo di impedire il flusso del denaro fuori dai confini, e gli interessi del commercio e dell`industria, ma rispecchia anche un concetto antropologico del consumo. Il dazio era previsto come regolatore del consumo: dalla fine del Settecento fino al 1851 la politica doganale era proibitiva e altamente protezionistica. Il dazio sul caffe rappresentava il 60% del prezzo, lo stesso valeva per lo zucchero ed era proibito importare tessuti dall'estero. La politica dello stato era dettata dalla tesi della necessità di poco consumo (sottoconsumo)(Unterkonsumtionstheorie), in base alle quali meno consumo significava più disposizione al lavoro. Tutti questi regolamenti non tenevano conto nè della crescente importanza dei generi voluttari nè dei gusti di moda. Più che altro, dunque, il confine della monarchia Austriaca divideva stili di consumi o almeno intendeva farlo, perché un contrabbando a grande livello, molto esteso, impediva di mettere davvero in pratica questa intenzione. La teoria economica e la politica economica consideravano il proibizionismo e anche il protezionismo come i nemici della libertà e della pace. La teoria del libero commercio come portatore della pace faceva il suo viaggio di trionfo in Europa nello stesso momento in cui i confini statali s`irrigidivano e il controllo delle persone che viaggiavano in Austria diventava più sistematico. Come ha già sottolineato Nordman si faceva il controllo delle merci prima di quello delle persone e delle nazionalità.
Uno strumento centrale del controllo dei confini è il passaporto. Il passaporto è il primo e più semplice documento di appartenenza cittadina, una "tessera di identità individuale e collettiva" come ha sottolineato Hanna Burger. Il passaporto significa accesso, sicurezza, libertà di viaggio, mobilità, tutela, diritti civili. Al contrario, la mancanza di passaporto significa essere fuori legge. (Burger 4). Il passaporto è divenuto un documento di grande pregio nel momento in cui quello che certificava, cioe l`appartenenza ad un certo paese, diventava un diritto ambito. Nella monarchia asburgica il passaporto come tessera di identità personale fu creato dopo il 1801 secondo il modello francese con un formulario che comprendeva età, statura, viso, capelli, occhi, naso, nome, luogo d`origine, destinazione e validità- generalmente di un anno. Tutto ciò è la definizione di un'identità. Tuttavia, il passaporto non era richiesto soltanto per i viaggi all'estero bensì anche per quelli all'interno del paese, da un dipartimento all'altro, da un Kreis all`altro: "Außer Kreis Gehen". I viaggianti dovevano far vedere i permessi dei datori di lavoro, del proprietario di casa. Questo fatto sociale che sottolinea la forza dei diversi confini, confini stretti e locali, non era uguale per tutti i gruppi sociali. La nobiltà non aveva bisogno di un passaporto per viaggiare in tutta la monarchia, un privilegio frutto della sua esenzione dal servizio militare. La lentezza colla quale venivano emessi i passaporti era famosa, la politica della monarchia si muoveva fra il riconoscimento della necessità economica di garantire la libertà di viaggiare e la paura della rivoluzione e di conseguenza il ricorso a controlli. Chi richiedeva un passaporto per l`interno del paese doveva esporre le ragioni del suo viaggio, ben viste se erano di natura commerciale, mentre mal viste se si trattava di viaggi alle terme, che erano considerati superflui, e necessitavano del certificato d`un medico. Se si voleva viaggiare alla ricerca di un lavoro era necessario il certificato della disoccupazione. Si trattava di un enorme lavoro burocratico! Più facile era concedere il passaporto ai venditori ambulanti, ai Gesellen.
Per gli abili al servizio militare che intendevano andare all`estero occorrevano due garanti. Ma anche altre categorie di persone dovevano nominare garanti. Questi regolamenti caddero quando apparve la patente di emigrazione nel 1832, colla quale furono emesse le condizioni di emigrazione, un permesso se richiesto legalmente.
I passaporti, come sottolinea Andrea Geselle nel suo contributo sul Lombardo-Veneto, erano strumenti per produrre lo stato del territorio e non il suo effetto; confermarono per un lungo periodo l`attaccamento alla regione, al piccolo paese, alla città o almeno una definizione amministrativa di questo attaccamento.(ortsgebundene Identität). La Carta d`iscrizione che nel 1812 fu introdotta nel Regno d`Italia era una carta d`identità connessa all`obbligo di notifica, per la quale la residenza era ben chiara e le accertamenti da parte dello Stato meno necessari. La monarchia asburgica ha introdotto questo sistema nel 1857, data che segna dunque la fine del passaporto per viaggi nell`interno del paese. Con questo comincia una nuova storia del confine in Austria che non solo permette ad ogni cittadino di muoversi liberamente in tutto il paese ma produce anche un suo nuovo significato come l`unica frontiera importante nel paese. Non occorreva piu agli stranieri di fermarsi alle linee del dazio di consumo per far vedere i passaporti, il controllo si faceva solo al confine. Per le donne sposate il 1857 segnava l'inizio di una nuova epoca perché non dovevano piu ottenere il consenso del marito per intraprendere viaggi, anche molto brevi, all`interno del territorio della monarchia; per viaggi all`estero, invece, il consenso del marito restava necessario. Più in generale, stavano cambiando le coordinate del muoversi in Europa. Come membro del deutschen Paßkartenvereins la monarchia asburgica poteva lasciare viaggiare i suoi cittadini senza passaporto in quasi tutta l`Europa nel periodo compreso dal 1860 fino al 1914.
Se si guarda però alla storia d`Europa questo viaggiare liberamente non significava la fine delle frontiere politiche e la storia del passaporto non coincide perfettamente con la storia della cittadinanza. Il concetto di cittadinanza si sviluppa a partire dalla fine del Settecento ed è in un primo tempo un concetto sovversivo, rivolto contro i signori e i preti anche se non riesce ad abbattere le vecchie dipendenze dei contadini dai signori e la cittadinanza non aboliva il suddito. Il concetto di cittadinanza Austriaca neanche imponeva la distinzione fra straniero e nativo come si legge nel Barth-Bartenheim: "Stranieri sono coloro che sono nati nelle provincie non coscritte o da stati stranieri, che non sono ancora nazionalizzati in un paese attraverso la coscrizione". Il sistema della coscrizione con esenzioni per alcuni gruppi sociali era in vigore in gran parte della monarchia ma non in tutte le provincie e faceva la distinzione fra straniero e nativo. L`autore del primo libro sulla cittadinanza Austriaca, uscito nel 1841 Buschmann, ha visto il cittadino in modo piu ideale: coloro che dimenticano il benessere proprio per quello generale. Ma la condotta morale in effetti contava poco per la cittadinanza almeno fino al 1833, l`anno di un grande cambiamento del diritto della cittadinanza. Il conferimento automatico della cittadinanza dopo 10 anni di residenza nel paese veniva abolita. Questo avveniva a causa del caso di Pietro Petrolini che viveva da 40 anni a Cremona come affittuario di un'osteria e si rifiutava di diventare cittadino Austriaco. Non voleva che i suoi figli fossero obbligati al servizio militare Austriaco. Conosciamo sviluppi simili nel ventesimo secolo in Francia quando gli Algerini rifiutavano la cittadinanza automatica per i loro figli nati in Francia. Dal 1833 in poi si richiedeva un certificato di buona condotta prima della naturalizzazione. Nel 1849, dopo la fine del feudalesimo, della "Grundherrschaft", intervenne un altro grande cambiamento per il conferimento della cittadinanza: si richiedeva infatti la diritto di residenza in un comune Austriaco. Questo costituiva una nuova barriera perchè i comuni solo mal volontieri conferivano il diritto di residenza ai poveri; essere povero era considerato la più grande immoralità. Alcuni comuni lasciavano aspettare 40 anni prima di conferire il diritto di residenza.
La povertà produceva grandi contraddizioni nel diritto di cittadinanza all'interno della Monarchia asburgica. Il comuni erano obbligati all`assistenza dei poveri, dei "loro poveri", secondo un sistema di assistenza creato nel Cinquecento. Il diritto di residenza poteva essere conferito dopo 10 anni, piu tardi il periodo di attesa si ridusse a 4 anni. Ma i comuni esitavano. Soprattutto dopo il 1800 aumentavano le migrazioni interne come risulta evidente dalle statistiche. Nella Bassa Austria, Vienna inclusa, nel 1869 il 50% della popolazione e nel 1890 il 60% della popolazione non era nata nei comuni di residenza; nel 1857 solo il 43% della popolazione viennese era nata a Vienna. Nel caso frequente di un impoverimento dovuto alla disoccupazione, i migranti venivano rimandati nei loro paesi d`origine. Anche se avevano vissuto per molti anni in un altro comune erano deportati con la forza. Da Vienna dove vivevano migranti da tutte le parti della monarchia, e soprattutto dalla Boemia e dalla Moravia, partiva il cosidetto Hauptschub ogni due settimane: nell'arco di tre anni dal 1846 al 1849 furono rimandate nei loro comuni d'origine 12.000 persone. Col matrimonio veniva conferito alle donne il diritto di residenza dei loro mariti. Dovevano perciò essere deportate (Schub) dal loro paese d`origine a quello del marito. Una situazione drammatica, come nel caso di Eva Maria Krause vedova, 25 anni, tre bambini, la cui vicenda è stata raccontata da Harald Wendelin. Suo marito era nativo di un paese della Boemia e lei invece dalla Bassa Austria, ma lavorava come tessitrice di seta da 13 anni a Vienna, dove vivevano anche i suoi genitori. Nel paese d`origine di suo marito nel quale venne riportata a forza non c`erano fabbriche di seta ma solo lavori agricoli. Nonostante che i responsabili si fossero resi conto di questa situazione, lei e i suoi bambini furono portati in Boemia. Spesso, non conoscendo i luoghi d`origine, gli "Schüblinge" venivano portati varie volte da una parte all'altra del paese. Vediamo perciò persone condannate a vivere in un paese d`origine finto che non avevano mai visto prima. Dovevano vivere dove non volevano e faticavano a guadagnarsi la vita in luoghi dove non avevano reti di relazioni.
Questi regolamenti e queste pratiche fanno intravedere una figura che fu chiamata più tardi lo "straniero indigeno". È per questo che la cittadinanza Austriaca aveva un'importanza relativa. La tensione fra la cittadinanza comunale d`antico regime come luogo principale che conferiva diritti e identità e quella nuova che intendeva fare la stessa cosa per tutto lo stato era la ragione di una contraddizione sistematica che produceva lo "straniero indigeno". Questa semantica caratterizza il confine dello Stato Austriaco che aveva un`importanza dimezzata in quanto i limiti dei comuni, spesso invisibili, avevano la capacità di differenziare fra straniero, "straniero indigeno" e nativo. Dopo 1849 lo "straniero indigeno" fu cancellato in quanto la cittadinanza comunale diventava la premessa per il conferimento della cittadinanza statale. Era la fine d`un sistema di concorrenza fra le due frontiere, comunale e statale, ma l`importanza dei comuni rimaneva forte.
BibliografiaGotthard Freih.v. Buschmann, Über dei österreichische Staatsbürgerschaft, Wien 2.Aufl.1841
John Cole, Eric Wolf, The Hidden Frontier. 1974 Dt. Die unsichtbare Grenze, 1995
Andreas Gestrich, Marita Krauss Hg., Migration und Grenze, Stuttgart 1998
Waltraud Heindl, Edith Saurer Hg., Grenze und Staat. Paßwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht, und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie (1750-1867), Wien 2000, darin: Hanna Burger, Paßwesen und Staatsbürgerschaft, 3-172; Harald Wendelin, Schub und Heimatrecht, 173-346; Andrea Geselle, Bewegung und ihre Kontrolle in Lombardo-Venetien, 347-515
Reinhard Johler,
Hans Medick, Grenzziehung und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes. Zur Begriffsgeschichte und politischen Sozialgeschichte der Grenzen in der Frühen Neuzeit, in: B.Weisbrod Hg., Grenzland. Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze, Hannover 1995, 195-211
Claude Raffestin, L`immagilne della frontiera, in:Volontà laboratorio di ricerche anarchiche 4, 1992, 43-63
Peter Sahlins, "Boundaries". The Making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley 1989
Edith Saurer, Strasse, Schmuggel, Lottospiel. Materielle Kultur und Staat in Niederösterreich, Böhmen und Lombardo-Venetien zwischen Vormärz und Neobabsolutismus, Göttingen 1990 |
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freddypereira c9eb
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Inviato: Mer 27 Lug 2005 - 11:06 pm Oggetto: |
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Dott Scolaro
In Brasile si trovano molti discendenti di cittadini nati nei territori che appartenevano all’impero austroungarico, arrivati in Brasile prima del 1920.
Alcuni di loro sono discendenti di madre italiana e sono nati prima del 1948.
A queste persone hanno diritto alla cittadinanza italiana nonostante la sentenza del consiglio di stato riguardo all’impossibilità di retroagire delle sentenze 87/75 e 30/83.
I consolati italiani in Brasile non accettano questi casi.
cordiali saluti Freddy |
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Frank2003 c9eb
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Inviato: Ven 29 Lug 2005 - 1:39 am Oggetto: legge 379/2000 |
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INFORM - N. 162 - 28 luglio 2005
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ATTIVITA’ PARLAMENTARE
Camera: parere favorevole della Commissione Esteri ai testi unici sulla disciplina del lavoro prestato all'estero e sulla cittadinanza
Sarà il Mae a vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori italiani nel mondo
ROMA - La Commissione Affari Esteri della Camera ha espresso parere favorevole su due progetti di legge che riguardano da vicino i nostri connazionali all'estero. Il primo prevede la disciplina organica del lavoro prestato all'estero dai nostri connazionali reclutati o trasferiti dall’Italia. L’altro provvedimento che ha ricevuto il via libera della III Commissione prevede il riacquisto o l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti dei nostri connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia e la modifica della legge 379/2000: la normativa che regola il riconoscimento della nostra cittadinanza per le persone nate nei territori appartenenti all'impero austro - ungarico e ai loro discendenti.
I contenuti del testo unico sulla cittadinanza, elaborato dalla Commissione Affari Costituzionali, sono stati illustrati dal relatore Francesco Maria Amoruso. Il deputato di Alleanza Nazionale ha ricordato come questo progetto di legge, che interessa quella parte dei 40.000 connazionali residenti in Croazia e Slovenia che non hanno potuto acquisire la cittadinanza italiana, si prefigga di reintrodurre la facoltà di opzione per la nostra cittadinanza già prevista della legge 91/1992 - tale prerogativa, che fu in un primo momento limitata ai due anni successivi all'entrata in vigore della legge, venne poi prorogata fino al 31 dicembre 1997 - e ne estenda l'ampiezza temporale e la platea. Dalla riforma viene infatti stabilita sia la soppressione del termine di due anni per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza, previsto della legge del ‘92, sia la possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti di coloro che risiedevano nei territori italiani ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di pace firmati a Parigi (febbraio 1947) e ad Osimo (novembre 1975).
Il testo unico – che ha però appena iniziato il suo iter legislativo - prevede inoltre che il diritto alla cittadinanza sia esercitato, dai discendenti di lingua e cultura italiana, attraverso la presentazione di una dettagliata istanza alle autorità comunali italiane o, qualora si presentino i presupposti, alle rappresentanze consolari. Dalla riforma viene infine prevista la soppressione del termine di cinque anni per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, previsto dalla legge 379/2000. (Goffredo Morgia-Inform) |
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Frank2003 c9eb
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Inviato: Sab 30 Lug 2005 - 4:56 am Oggetto: legge cittadinanza italiana |
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Notiziario NIP - News ITALIA PRESS agenzia stampa - N° 148 - Anno XII, 29 luglio 2005
Grande soddisfazione dall'Unione Italiani nel Mondo
Esuli, cittadinanza più vicina
Approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera italiana il testo di legge per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia
Roma - E' stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera italiana il testo di legge per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia. Grande soddisfazione arriva dall'Unione Italiani nel Mondo (UIM), impegnata da tempo affinché il riconoscimento della cittadinanza italiana non fosse un privilegio di pochi ma un diritto di tutti i nostri connazionali residenti nella ex-Jugoslavia.
La legge n° 91 del 1992 permetteva il riacquisto della cittadinanza italiana a coloro che ne avessero fatto richiesta entro i due anni (termine prorogato fino a 5 anni) dall'entrata in vigore della legge ed escludeva i discendenti di coloro che risiedevano nei territori italiani, ceduti alla Repubblica Jugoslavia, in seguito ai trattati di pace firmati a Parigi e Osimo. Il testo di legge appena approvato dalla Camera elimina ogni limite temporale e di platea. La UIM ringrazia l'onorevole Giorgio Benvenuto, l'onorevole Ettore Rosato e l'onorevole Alessandro Maran per l'impegno profuso, rinnova i suoi sforzi in questa battaglia e promette che si darà molto da fare perché questo testo di legge venga approvato anche dal Senato.
A dare notizia dell'importante traguardo, oggi, è il Corriere Canadese, che riporta le parole del deputato goriziano Ettore Romoli. "Esprimo soddisfazione - ha affermato Romoli al quotidiano italo-canadese - per l'approvazione di questo importante provvedimento, che serve a chiudere una fase storica che si è protratta per troppi anni, e a restituire dignità di cittadini italiani a coloro che durante la pulizia etnica restarono a testimoniare la presenza italiana, e sopportarono azioni e persecuzioni". A definirla "un'affermazione dei valori nazionali " sono, in una nota congiunta, i deputati di AN (Alleanza Nazionale) Roberto Menia, Giorgio Conte e Maurizio Saia.
"In questo modo - continuano - si riaprono per tutti e senza limite, i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana perduta per rinuncia o per acquisizione di una diversa quando il Paese ospitante non prevedesse la possibilità della doppia cittadinanza, come accadeva per esempio in Canada o in Australia fino a poco fa".
News ITALIA PRESS |
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Horacio Guillen
Registrato: 21/06/05 22:44 Messaggi: 642 Residenza: Buenos Aires
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Inviato: Dom 31 Lug 2005 - 1:51 am Oggetto: |
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TESTO UNIFICATO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA CITTADINANZA DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA
I Commissione - Mercoledì 27 luglio 2005
Pag. 26
ALLEGATO
Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti (C. 2337 Peretti, C. 3208 Benvenuto, C. 5199 Buontempo, C. 5691 Menia e C. 5791 Rosato).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE
Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l'acquisizione della stessa da parte dei discendenti di connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379.
Art. 1.
(Modifica delle disposizioni per il riacquisto della cittadinanza perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123).
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soppresse le parole «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 2.
(Riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana in favore dei discendenti di coloro che hanno risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975).
1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone di lingua e cultura italiane che hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta che sia o sia stato cittadino italiano e che abbia risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.
Art. 17-ter. - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza è allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e l'ascendente di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis;
b) la certificazione attestante la cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73».
2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1 è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Modifica della legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti).
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, sono soppresse le parole «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 4.
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. _________________ Horacio Guillén |
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frank 2003 c9eb
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Inviato: Lun 01 Ago 2005 - 8:43 pm Oggetto: |
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Notiziario NIP - News ITALIA PRESS agenzia stampa - N° 149 - Anno XII, 1 agosto 2005
In tutti l'apprezzamento per la decisione è unanime, ma si fanno alcune precisazioni
Gli esuli dimenticati dalla legge?
L'approvazione del testo unico unificato delle "Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l'acquisizione della stessa da parte dei discendenti dei connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379", avvenuta lo scorso 27 luglio dalla I Commissione, di Affari Costituzionali, della Camera dei Deputati, ha lasciato la scia di un dibattito interno alla comunità degli esuli e agli esperti di questioni legate alla cittadinanza
Istria/Argentina - L'approvazione del testo unico unificato delle "Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l'acquisizione della stessa da parte dei discendenti dei connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379", avvenuta lo scorso 27 luglio dalla I Commissione, di Affari Costituzionali, della Camera dei Deputati, ha lasciato la scia di un dibattito interno alla comunità degli esuli e agli esperti di questioni legate alla cittadinanza . In tutti l'apprezzamento per la decisione è unanime, ma si fanno alcune precisazioni.
Romana Sansa, a nome della Mailing List Histria e del Forum Fiume, gruppi di discussione in internet aventi lo scopo di mantenere e di tutelare l'identità culturale istriana, fiumana, quarnerina e dalmata di carattere italiano, indirizza una lettera al Presidente della Camera dei deputati, onorevole Pierferdinando Casini e agli onorevoli Parlamentari della Camera dei Deputati per esprimere il " forte compiacimento del provvedimento riguardante i nostri conterranei e i loro discendenti , residenti nei Territori ceduti dall'Italia all'allora Repubblica di Jugoslavia a seguito degli esiti della terribile II Guerra mondiale. Restituire la cittadinanza italiana a quanti di noi l'hanno perduta, a causa dell'esodo nel mondo e a causa dell'essere rimasti in un altro Stato ; farla acquisire ai nostri discendenti che, con coraggio e con umiltà, hanno continuato a mantenere viva dovunque la cultura , i costumi, la lingua ed i dialetti che sono la nostra storia, rappresenta un gesto giusto, generoso e lungimirante del nostro Paese e del suo Parlamento".
La ML Histria ed il Forum Fiume che, fin dal 10 novembre 2004 si sono impegnati per sollecitare la discussione nelle sedi istituzionali sui provvedimenti presentati, si congratula e ringrazia i soggetti promotori dell'iniziativa "per aver approvato la sede legislativa e per aver voluto approfondire il tema complesso della nostra storia e delle nostre legittime aspettative, mediante audizioni rappresentative ". Infine, la ML Histria ed il Forum Fiume si augurano che , per l'approvazione del provvedimento al Senato della Repubblica e in sede attuativa della legge, "siano attentamente valutate e risolte le eventuali fattispecie soggettive che, alla luce della particolarità dei nostri territori di provenienza, potrebbero risultare escluse ".
La Asoc Pro Civita, per voce del Presidente, Horacio Guillen e del Vicepresidente, Francesco Matozza si congratula per la decisone ed esprime soddisfazione per questa legge che "porterà la giusta restituzione della dignità ai cittadini italiani che restarono a testimoniare la presenza italiana nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e, anche, dall'estensione sine die del termine per l'opzione stabilita dalla legge 379 del 2003 a favore dei residenti nei territori che appartenevano all'impero Austro-ungarico", scrive; ma, con una lettera la Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, vuole esprimere, una volta in più, "la gran tristezza dei nati prima del 1º gennaio 1948, di madre cittadina italiana e padre straniero, unica categoria di discendenti d'italiani esclusa dal diritto alla cittadinanza. Nonostante ciò, la legge è applicabile a quelli che non vi sono rimasti, e a suoi discendenti, configurando una diversità di trattamento riguardo ad altre categorie di cittadini"
La Costituzione Repubblicana rimasta inattuata in questa materia per oltre trentacinque anni (1948-1983) e la situazione dei figli di madre cittadina, nati prima del 1948, non è stata rimediata dalla legislazione, lasciandola assoggettata all'antica Legge n. 555 del 1912, giacchè dopo le sentenze d'illegittimità costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il Parere n. 105 del Consiglio di Stato limitò i suoi effetti a far data dal 1º gennaio 1948, giorno d'entrata in vigore della Norma Fondamentale, aggiungono e precisano da Pro Civita.
La retroattività prevista per i minori adottati, anche stranieri, dall'art. 3 della Legge 91/92, e i diritti adesso concessi o ampliati dal testo emesso dalla Commissione I, collocano in diversa situazione i figli dei cittadini italiani, versanti in similare posizione, aggiungono Guillen e Matozza. " Così i diritti emergenti degli artt. 3 e 29 (uguaglianza davanti la legge, tra i coniugi e tra i sessi) continuano ad essere violati dalla permanenza nel tempo della predetta legge 555/1912 alla volta costituzionale e incostituzionale, che fa che due figli della stessa madre siano in diversa situazione, riguardo alla cittadinanza, rispetto alla data della loro nascita. Nonostante alcune voci, all'interno della Commissione, come quella dell'onorevole Roberto Menia, o nella dottrina giuridica, come quella del professor Bruno Nascimbene, la situazione dei figli di cittadine italiane, nati prima del 1948, continua ad essere ignorata . Soltanto i disegni n. 2447 del senatore Stefano Boco, e n. 2995 del Senatore Gerardo Labelarte, ancora non trattati dal Senato, hanno compito di rimediare la questione ".
Rimane così dimenticata la situazione emergente della diaspora degli italiani che, durante più di cento anni, hanno dovuto lasciare la terra natia e la discriminazione sofferta dalle donne nell'antico regime costituzionale, episodio storico tanto importante quanto quelli accaduti per colpa delle guerre, precisano gli studiosi di cittadinanza .
L'Italia, Stato sovrano, può stabilire norme sulla cittadinanza con decisione propria. Quello che non può permettere è che da queste leggi si produca discriminazione tra persone uguali e con i medesimi diritti, sottolineano da Pro Civita. Per tutto questo dall'associazione chiedono "all'egregio Presidente della Repubblica, agli onorevoli Senatori e Deputati, e a tutto il popolo italiano, l'uguaglianza fino ad adesso negata".
News ITALIA PRESS |
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Horacio Guillen
Registrato: 21/06/05 22:44 Messaggi: 642 Residenza: Buenos Aires
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Inviato: Mar 02 Ago 2005 - 12:44 am Oggetto: |
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LETTERA APERTA
AL EGREGGIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, AGLI ONOREVOLI SENATORI E DEPUTATI, ED AL POPOLO ITALIANO:
Con data mercoledì 27 luglio 2005, è stato emesso dalla I Commissione, di Affari Costituzionali, della Camera dei Deputati, il testo unico unificato delle “Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l'acquisizione della stessa da parte dei discendenti dei connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379”.
Allo stesso tempo di esprimere soddisfazione per questa legge, che porterà la giusta restituzione della dignità ai cittadini italiani che restarono a testimoniare la presenza italiana nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e, anche, dall’estensione sine die del termine per l’opzione stabilita dalla legge 379 del 2003 a favore dei residenti nei territori che appartenevano all’impero Austro-ungarico, la ASOC. PRO CIVITAS vuole esprimere, una volta in più, la gran tristezza dei nati prima del 1º gennaio 1948, di madre cittadina italiana e padre straniero, unica categoria di discendenti d’italiani esclusa dal diritto alla cittadinanza. Nonostante, la legge è applicabile a quelli che non vi sonno rimasti, e a suoi discendenti, configurando una diversità di trattamento riguardo ad altre categorie di cittadini.
La Costituzione Repubblicana rimane inattuata in questa materia per oltre trentacinque anni (1948-1983) e la situazione dei figli di madre cittadina, nati prima del 1948, non è stata rimediata dalla legislazione lasciandola assoggettata all’antica Legge n. 555 del 1912, giacche dopo le sentenze d’illegittimità costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il Parere n. 105 del Consiglio di Stato limitò suoi effetti a far data dal 1º gennaio 1948, giorno d’entrata in vigore della Norma Fondamentale.
La retroattività prevista per i minori adottati, anche stranieri, dall’art. 3 della Legge 91/92, e i diritti adesso concessi o ampliati dal testo emesso dalla Commissione I,
collocano in diversa situazione ai figli dei cittadini italiani, versanti in similare posizione.
Così i diritti emergenti degli artt. 3 e 29 (uguaglianza davanti la legge, tra i coniugi e tra i sessi) continuano ad essere violati dalla permanenza nel tempo della predetta legge 555/1912 alla volta costituzionale e incostituzionale, che fa che due figli della stessa madre siano in diversa situazione, riguardo alla cittadinanza, d’accordo alla data delle sue nascite.
Nonostante alcune voci, nel seno della commissione, come la dell’Onorevole Roberto Menia, o nella dottrina giuridica come la del Professor Bruno Nascimbene, la situazione dei figli di cittadine italiane, nate prima del 1948 continua ignorata. Soltanto i disegni n. 2447 del senatore Stefano Boco, e n. 2995 del Senatore Gerardo Labelarte ancora non trattati dal Senato, hanno trattato di rimediare la questione.
Rimane così dimenticata la situazione emergente della diaspora degli italiani che, durante più di cento anni hanno dovuto lasciare la terra natia e la discriminazione sofferta dalle donne nell’antico regime costituzionale, episodio storico tanto importante quanto quelli accadute per colpa delle guerre.
Dalla data di fondazione della Repubblica la cittadinanza è stata concessa ogni volta in forma più stessa, essendo la nuova legge l’ultimo intervento legislativo in tal senso, senza riparare, ancora, le situazioni d’ingiustizia appuntate.
Certamente l’Italia, come tutto stato sovrano, può stabilire norme sulla cittadinanza con totale impero. Quello che non può permettere è che da queste leggi si produca discriminazione tra persone versanti in similari circostanze.
Per tutto questo chiede all’egregio Presidente della Repubblica, agli onorevoli Senatori e Deputati, e a tutto il popolo italiano, l’uguaglianza fino a adesso negata.
ASOC. PRO CIVITAS
Dott. Horacio Guillén. Presidente
Dott. Francesco Matozza. Vicepresidente _________________ Horacio Guillén |
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