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Mara 9fd5
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Inviato: Mar 25 Mar 2003 - 3:33 pm Oggetto: Annotazioni |
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E' possibile annotare sull'atto di matrimonio, a richiesto di uno dei coniugi, la sentenza di fallimento emessa nei confronti dell'altro coniuge?
L'articolo 191 c.c. prevede che il fallimento è causa dello scioglimento della comunione dei beni, ma l'articolo 69, comma 1, lettera b) del DPR 396/2000 non prevede il caso (e nemmeno il nuovo formulario).
Nel passato, a questo proposito, ho letto delle argomentazioni decisamente negative a meno che la richiesta non pervenisse come ordine di annotazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Che fare se si presenterà un caso del genere? |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47708
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Inviato: Mer 26 Mar 2003 - 6:20 pm Oggetto: |
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Ma stiamo scherzando ????????????
E, poi, anche l'autorita' giudiziaria non ha potere di arbitrio, ma e' sottoposta alla legge .... _________________ Sereno SCOLARO |
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mara 9fd5
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Inviato: Gio 27 Mar 2003 - 9:39 am Oggetto: |
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...... Quindi, se ho ben inteso, in tale ipotesi bisognerà provvedere a norma dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000!
La parte poi potrà sempre proporre ricorso al Tribunale (art. 95, comma 1, del DPR citato) e l'annotazione potrà seguire solo a seguito di una decisione positiva del Tribunale! |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47708
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Inviato: Gio 27 Mar 2003 - 10:53 am Oggetto: |
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Piu' o meno .... (anche se il mio orientamento, che per altro non conta nulla, sarebbe ben piu' restrittivo, essendo un "passatista" che pensa che l'art. 101, comma 2 Cost. non sia stato abrogato da una qualche nota interna dell'usciere del tribunale). Ciao. _________________ Sereno SCOLARO |
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ginomele
Registrato: 14/01/03 16:17 Messaggi: 362 Residenza: Barletta
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Inviato: Gio 11 Set 2003 - 5:59 am Oggetto: Annotazione del fallimento,sull'atto di matrimonio |
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Proprio perché il fallimento determina la separazione dei beni, ho sempre ritenuto (sbagliando?) di annotarlo sull'atto di matrimonio; anche in base al fatto che molti Tribunali trasmettendo la sentenza (che, stante il tuo assunto, dovrebbe avere solo "valore elettorale") ne "ordinano" l'annotazione.
In ogni caso, mi ritrovo con una atto di matrimonio riportante l'ennotazione di fallimento (ordinata, a suo tempo, dal Tribunale); ora, il soggetto di che trattasi è stato riabilitato, ma il Tribunale ha inviato la sentenza "solo all'Uffiio elettorale", di tal che non potrei procedere ad alcuna annotazione (che, peraltro, il soggetto interessato ha chiesto sia riportata sull'atto).
L'unica soluzione che mi è parsa adottabile è stata quella di consigliare di
interessare il Tribunale perché ordini all'Ufficiale dello stato civile, l'annotazione della sentenza.
Se il mio suggerimento (o il mio comportamento, anche in riferimento all'aver annotato il fallimento) non è )o è stato corretto, qual'è "il percorso" da adottare ... sic stantibus rebus?
E' quale il comportamento per il futuro, in presenza di sentenze analoghe, magari con specifici ordini di annotazione?
E' ancora, se la sentenza di fallimento non va annotata, ma produce effetto sul regime patrimoniale, come ci si pone nei confronti dei "terzi interessati"? |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47708
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Inviato: Gio 11 Set 2003 - 7:09 am Oggetto: |
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Sulle cause di scioglimento della comunione legale (e sulla loro pubblicita') sarebbe discutibile anche la circolare del Ministero di grazie a giustizia del 14/9/1988 che ha disposto per le annotazioni delle separazioni personali (cosa su cui nonentro, dato che l'USC aveva, ed ha, l'obbligo di attenersi alle istruzioni ministeriali e per il fatto che ormai costituisce adempimento generalizzato). Tuttavia, essa ha avuto origine da un equivoco sulla natura pubblicitaria dei registri di stato civile, equivoco che riemerge con la questione qui posta.
E' ben vero che alcuni tribunali procedevano (forse, procedono ancora) nel senso segnalato, ma un normale ufficiale dello stato civile dovrebbe sapere "cosa" puo'/deve essere annotato nei propri registri (e, se del caso, rinviare al mittente la compunicazione impropriamente trasmessa).
A parte queste considerazioni, mi pare che il solo rimedio (se di rimedio si debba parlare) possa consistere nel ricorso, di parte, per ottenere un decreto di rettificazione 8artt. 95 e ss. RSC) di annullamento dell'annotazione indebitamente (in quanto non prescritta) disposta (ed eseguita). Ma, forse, tale soluzione non sta in piedi, in quanto l'annotazione dovrebbe continuare a sussistere (e ad essere riprodotta nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) essendosi lo scioglimento della comunione legale determinato e irreversibile.
Il sugegrimento va un po' in la' oltre il previsto e richiama la memoria dell'art. 173 OSC (oggi abrogato), dovendosi piuttosto fare riferimento all'art. 102 RSC (e all'art. 453 CC), con l'avvertenza che l'ordine dell'AG comporta una sentenza, od un decreto, del tribunale. Ma anche quest'annotazione andrebbe considerata come estranea alle funzioni dei registri di stato civile e, per questo, non eseguibile. _________________ Sereno SCOLARO |
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Ospite 9718
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Inviato: Mer 22 Ott 2003 - 10:36 am Oggetto: |
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L'agenzia Consolare d'Italia in Genk ha trasmesso un atto di naturalizzazione belga (art. 8 L.555/1912) risalente al 1987 di un nostro iscritto AIRE. Lo stesso è iscritto in questa AIRE insieme a due figli (ora maggiorenni) ma minorenni all'epoca della naturalizzazione del padre.
Pertanto dopo aver redatto l'attestazione sindacale di perdita cittadinanza l'ho trascritta ed effettuato relativa annotazione (form. 140 sexies) sull'atto di nascita.
I figli, essendo all'epoca minorenni, devo solo prendere atto della loro conseguente automatica perdita della nostra cittadinanza, ma quale formula di annotazione effettuare sui loro atti di nascita? grazie. |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47708
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Inviato: Mer 22 Ott 2003 - 4:52 pm Oggetto: |
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Non era ... piu' meglio indicasre i figli nella stessa attestazione ?
Form. 140.sexies, anche per i figli. _________________ Sereno SCOLARO |
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Ospite 5148
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Inviato: Lun 18 Ott 2004 - 9:43 am Oggetto: |
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Mi è pervenuta annotazione di matrimonio, da eseguirsi sull'atto di nascita; a margine esistono, annotazione di matrimonio, annotazione di cessazione degli effetti civili di matrimonio; ora devo procedere ad eseguire l'annotazione di un ulteriore matrimonio e la mia domanda è la seguente: al Comune di trascrizione dell'atto di nascita devo comunicare tutte le annotazione (quindi anche quelle avvenute prima dell'entrata in vigore del DPR 396/2000) o devo comunicare solo ed esclusivamente l'ultima comunicazione?
Se, come credo devo comunicare solo l'ultimo matrimonio, il Comune di trascrizione non potrà mai rilasciare l'estratto dell'atto, in quanto incompleto. Forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua e quindi vi chiedo di scusarmi! |
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Ospite d422
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Inviato: Mar 19 Ott 2004 - 3:44 pm Oggetto: Annotazioni |
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| Per registrare le annotazioni occorre allora scrivere l'annotazione per intero con la biro, quindi niente timbri predisposti ad hoc ? (....ha contratto matrimonio con ...... ecc) ??? |
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Alba 5258
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Inviato: Mer 20 Ott 2004 - 7:02 am Oggetto: |
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| Anonymous ha scritto: | Mi è pervenuta annotazione di matrimonio, da eseguirsi sull'atto di nascita; a margine esistono, annotazione di matrimonio, annotazione di cessazione degli effetti civili di matrimonio; ora devo procedere ad eseguire l'annotazione di un ulteriore matrimonio e la mia domanda è la seguente: al Comune di trascrizione dell'atto di nascita devo comunicare tutte le annotazione (quindi anche quelle avvenute prima dell'entrata in vigore del DPR 396/2000) o devo comunicare solo ed esclusivamente l'ultima comunicazione?
Se, come credo devo comunicare solo l'ultimo matrimonio, il Comune di trascrizione non potrà mai rilasciare l'estratto dell'atto, in quanto incompleto. Forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua e quindi vi chiedo di scusarmi! |
Me lo sono chiesta più volte anche io!
Ho molte perplessità al rilascio degli estratti da att trascritti, così come sono adesso, praticamente nell'99% dei casi gli atti trascritti non riportano le annotazioni. Occorrerebbe "metterli tutti in pari", ma è un lavoro disumano!
Per rendere ciò possibile, infatti, occorrerebbe che ciascun comune prendesse in mano, anno per anno, i vari registri, e si mettesse a comunicare ai comuni di trascrizione tutte le annotazioni di tutti gli anni.
Nello stesso tempo, ovviamente, al Comune arriverebbero (mittenti tutti gli altri comuni) le annotazioni da fare sui suoi atti trascritti.
Risultato= per qualche mese il 200% di lavoro in più.... |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47708
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Inviato: Ven 22 Ott 2004 - 4:57 pm Oggetto: |
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Per le annotazioni, anche sugli atti trascritti per fatto di residenza, oggi si fa riferimento all'art. 105, 5 RSC (che, evidentemente, terrebbe conto anche della situazione 'a regime' con l'avvenuta istituzione dell'archivio unico informatico). Per altro, la fase transitoria non e' particolarmente influente se si tenga conto che, in vigenza dell'OSC, sussisteva pur sempre l'art. 176 OSC (e il fatto che fosse ben poco applicato, non significa che la nonma non vigesse e dovesse essere applicata).
Tralasciamo il lavoro 'disumano? (e' effettivamente tale), ma facciamo una considerazione: vigente l'OSC si teneva conto dell'art. 184 OSC che ammetteva il rilascio di estratti per riassunto solo ed esclusivamente dall'atto originale, cioe' quello formato ex art. 41 OSC; oggi, l'art. 106 RSC non prevede piuì' questo limite (evidentemente, nell'ipotesi che 'a regime' sia applicato l'art. 12, 8, ma anche l'art. 12, 9 RSC, situazione che 'scopre' il precedente criterio.
Esprimo un parere assolutamente personale: la questione sara' risolta non appena 'a regime' il nuovo sistema preconizzato dal RSC all'art. 10: Il Governo ha presentato i risultati sin qui raggiunti in una conferenza internazionale tenutasi a Viterbo il 30/9/ e 1/10 (risultati raggiunti ...!).
Le scritturazione negli atti di stato civile, oltre che dell'art. 7 dPR 445/2000, devono anche tenere contod ell'art. 25 OSC (ancora, transitoriamente, vigente ex art. 109, 2 RSC), nonche' del dPCM 3/8/1962, che e' tuttora vigente. _________________ Sereno SCOLARO |
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Ospite 5258
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Inviato: Sab 23 Ott 2004 - 7:13 am Oggetto: |
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| non capisco perchè i timbri non vadano bene. Non sono mezzi di scrittura atta a durare nel tempo? |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47708
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Inviato: Sab 23 Ott 2004 - 8:20 am Oggetto: |
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Quelli che rispondono alle caratteristiche tecniche determinate con il dPCM 3/8/1962. _________________ Sereno SCOLARO |
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Annotazioni..... arretrat 5258
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Inviato: Mar 30 Nov 2004 - 11:05 am Oggetto: |
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ANNOTAZIONI.... ARRETRATE!
E' morta qui una signora nata qui.
La signora stando al cartellino anagrafico è sposata in altro Comune nel 1930, vedova, risposata nel nostro Comune nel 2001. (io sono qui dal 2002)
Vado sull'atto di nascita per effettuare l'annotazione di morte, ma non trovo le annotazioni di matrimonio.
Prima di "chiudere" (si fa per dire) la "storia" della signora con l'annotazione di morte, posso (o magari devo) eseguire le annotazioni di matrimonio d'ufficio (anche se con data di annotazione posteriore alla morte??)
Se la risposta è sì, sono legittimata a chiedere al comune dove si è sposata di mandarmi la comunicazione?
Per l'atto di matrimonio avvenuto qui nel 2001 ho controllato, esiste. |
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