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pulce all'orecchio
Registrato: 25/01/10 11:04 Messaggi: 12
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Inviato: Mer 18 Lug 2012 - 1:49 pm Oggetto: PATRONIMICO IN ATTO MATRIMONIO ESTERO |
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Buongiorno,
gradirei sapere se ricevendo per la trascrizione un atto di matrimonio dalla Russia di iscritto AIRE, le generalità della sposa, cittadina russa, sono da riportarsi comprensive di patronimico (nella traduzione è specificato: nome, paternità e sono indicati due elementi non separati da virgola "XX YY") o di solo cognome e prenome. Tra varie opinioni a riguardo vi sono infatti punti di vista diversi. Grazie e buon pomeriggio! |
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diego
Registrato: 02/07/07 17:18 Messaggi: 9196 Residenza: mediglia
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Inviato: Mer 18 Lug 2012 - 2:09 pm Oggetto: |
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art. 24 legge 218/1995; ma anche la 1064/1955...
il patronimico non è elemento né del prenome né del cognome... _________________ A 3 mesi dalla scomparsa la ricordano la figlia Addolorata ed il genero Felice.
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LIGA 52bd
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Inviato: Gio 19 Lug 2012 - 10:15 am Oggetto: |
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| Trattandosi di cittadina straniera non penso sia possibile intervenire di propia iniziativa,pertanto ben venga l'art.24/218 ma in senso di rispetto della normativa dello Stato di provenienza |
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diego
Registrato: 02/07/07 17:18 Messaggi: 9196 Residenza: mediglia
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Inviato: Gio 19 Lug 2012 - 10:48 am Oggetto: |
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non si tratterebbe di intervenire; l'atto va trascritto per riassunto e deve riportare nome e prenome (generalità), per cui il nome del padre (che non è elemento del prenome o del cognome) è estraneo alle generalità (con buona pace della miacel 9/2001) _________________ A 3 mesi dalla scomparsa la ricordano la figlia Addolorata ed il genero Felice.
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LIGA 52bd
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Inviato: Gio 19 Lug 2012 - 11:09 am Oggetto: |
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| diego ha scritto: | | non si tratterebbe di intervenire; l'atto va trascritto per riassunto e deve riportare nome e prenome (generalità), per cui il nome del padre (che non è elemento del prenome o del cognome) è estraneo alle generalità (con buona pace della miacel 9/2001) |
alle generalità................ma di un cittadino italiano!!!la MIACEL dice ben altro credo e ,comunque sempre quando l'interessato, a seguito di adozione ,sia divenuto italiano.
"Il patronimico, che non esiste nell'ordinamento giuridico italiano, deve essere consideratoparte del nome (intendasi prenome, art. 6 cod. civ.), e, potendo rivelare l'origine naturaledell'interessato, può essere eliminato a seguito di istanza rivolta al prefetto, ai sensi degli artt.89 e segg. del Regolamento, ove il Tribunale per i Minorenni, nel pronunciarsi
definitivamente sull'adozione, non abbia anche provveduto ad eliminare il patronimico.Pertanto il prefetto, esperite le formalità richieste dal Regolamento ed assunte le informazioninecessarie, può senz'altro autorizzare la modificazione o il cambiamento in questione." |
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diego
Registrato: 02/07/07 17:18 Messaggi: 9196 Residenza: mediglia
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Inviato: Gio 19 Lug 2012 - 11:15 am Oggetto: |
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peccato che, nell'atto di matrimonio, si riporta cognome/nome, data... e non le "generalità" (nell'accezione che si voglia) (art. 11 e 64 dpr 396/2000); per cui l'indicazione della paternità è estranea.
e io ho proprio detto che la miacel dice altro quando dice "patronimico parte del nome". _________________ A 3 mesi dalla scomparsa la ricordano la figlia Addolorata ed il genero Felice.
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