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beppe7070
Registrato: 19/05/10 21:32 Messaggi: 211
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Inviato: Gio 24 Mag 2012 - 12:19 pm Oggetto: pubblicità transenne parapedonali |
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I regolamenti comunali possono derogare alle distanze previste dall'art. 51 comma 3 richiamato dal successivo comma 4 in riferimento alla collocazione di transenne parapedonali contenenti messaggi pubblicitari?
La deroga prevista dall'art. 23 cds a cosa si riferisce ?
Quindi anche la collocazione delle transenne con pubblicità nel centro abitato deve rispettare le seguenti distanze:
50 m lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere
30 metri pe rle strade loclai
25 m per le altre strade
Queste distanze sono INDEROGABILI?
grazie mille |
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ippocampo2009

Registrato: 06/06/09 14:33 Messaggi: 19326 Residenza: Campania
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Inviato: Gio 24 Mag 2012 - 4:06 pm Oggetto: |
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Non credo che i regolamenti possano, in via generale, derogare alle distanze previste dal Reg. CdS.....le deroghe di cui al comma 6 dell'art. 23 CdS possono essere concesse, e sempre nel rispetto delle prescrizioni date dal comma 1, ovvero della sicurezza della circolazione, esaminando i casi di volta in volta.... _________________
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beppe7070
Registrato: 19/05/10 21:32 Messaggi: 211
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Inviato: Gio 24 Mag 2012 - 8:59 pm Oggetto: |
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| ippocampo2009 ha scritto: | | Non credo che i regolamenti possano, in via generale, derogare alle distanze previste dal Reg. CdS.....le deroghe di cui al comma 6 dell'art. 23 CdS possono essere concesse, e sempre nel rispetto delle prescrizioni date dal comma 1, ovvero della sicurezza della circolazione, esaminando i casi di volta in volta.... |
Grazie...sono d'accordo penso che la deroga riguardi il colore la forma la dimensione, ma allora come si spiegano tutte quelle transenne parapedonali installate sui marciapiedi agli incroci contenenti la pubblicità?
Dobbiamo dare per scontato che ad un incrocio la transenna parapedonale contenente la pubblicità costituisce un pericolo in quanto puo' generare distrazione nell'utente. E' questo uno dei principi generali previsti dall'art. 23 cds, quindi non occorre in questo caso neanche valutare di volta in volta. In priossimità degli INCROCI NIENTE PUBBLICITA'. |
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ippocampo2009

Registrato: 06/06/09 14:33 Messaggi: 19326 Residenza: Campania
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Inviato: Gio 24 Mag 2012 - 10:54 pm Oggetto: |
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Eh, stai fresco se vuoi spiegarti tutte le assurdità che si vedono in giro..... _________________
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beppe7070
Registrato: 19/05/10 21:32 Messaggi: 211
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Inviato: Gio 24 Mag 2012 - 11:22 pm Oggetto: |
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| ippocampo2009 ha scritto: | | Non credo che i regolamenti possano, in via generale, derogare alle distanze previste dal Reg. CdS.....le deroghe di cui al comma 6 dell'art. 23 CdS possono essere concesse, e sempre nel rispetto delle prescrizioni date dal comma 1, ovvero della sicurezza della circolazione, esaminando i casi di volta in volta.... |
Ippocampo mi sa tanto che i Comuni nel centro abitato possono derogare alle distanze minime riporto un commento sulla legge 120/2010:
1.2. Pubblicità sulle strade e sui veicoli (art. 23 C.d.S.)La riforma del Codice della Strada in tema di pubblicità prende le
mosse dalla sostituzione all’art. 23 comma 7 C.d.S. del termine “segnale”
con quello di “cartello”, per indicare i servizi o le indicazioni agli utenti,
richiamando così espressamente la terminologia propria del Codice
(art. 39 C.d.S.) e del relativo Regolamento.
La riforma interviene, poi, in tema di pubblicità sulle strade, ampliandone la possibilità del suo esercizio.
Tale intervento è reso possibile consentendo ai Comuni di autorizzare
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento
dei segnali, e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade di competenza e non solo su quelle di quartiere e su quelle locali.
Quindi vorrei capire un Comune puo' autorizzare l'installazione di transenne parapedonali contenenti pubblicità su una strada locale a ridosso di un incrocio?
grazie mille |
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ippocampo2009

Registrato: 06/06/09 14:33 Messaggi: 19326 Residenza: Campania
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Inviato: Gio 24 Mag 2012 - 11:36 pm Oggetto: |
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Non riesco a comprendere quale sia il punto del commento che contrasti con quanto detto prima.....
il testo del comma 6 dell'art. 23 prima delle modifiche apportate dall'art. 5 della L. 29-7-2010, n. 120 era
| Citazione: | | 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. |
attualmente, invece, è il seguente
| Citazione: | | 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale |
cosa c'entra il fatto che prima il comune poteva concedere le deroghe esclusivamente per le strade di tipo E) ed F), mentre adesso può concederle in tutti i casi ma sempre, sia prima che adesso
| Citazione: | | nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale |
| Citazione: | | nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 |
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beppe7070
Registrato: 19/05/10 21:32 Messaggi: 211
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Inviato: Ven 25 Mag 2012 - 1:50 pm Oggetto: |
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| ippocampo2009 ha scritto: | | Non credo che i regolamenti possano, in via generale, derogare alle distanze previste dal Reg. CdS.....le deroghe di cui al comma 6 dell'art. 23 CdS possono essere concesse, e sempre nel rispetto delle prescrizioni date dal comma 1, ovvero della sicurezza della circolazione, esaminando i casi di volta in volta.... |
Quello che mi piacerebbe capire è legittimo un Piano Generale degli Impianti pubblicitari di un comune che non prevede per l'installazione di transenne parapedonali con pubblicità distanze minime da rispettare prima e dopo le intersezioni?
Anzi nalla descrizione tecnica si dice espressamente che vengono montate al fine di evitare potenziale perciolo per l'attraversamento del pedone nelle intersezioni.
Grazie |
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ippocampo2009

Registrato: 06/06/09 14:33 Messaggi: 19326 Residenza: Campania
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Inviato: Sab 26 Mag 2012 - 10:35 am Oggetto: |
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Che le transenne parapedonali possano essere installate all'altezza delle intersezioni, nulla osta vista la loro finalità.....è sul fatto che sulle stesse possano essere "applicati" dei cartelli pubblicitari che nutro forti dubbi......a mio parere, e stante la lettera della norma, occorre di volta in volta effettuare i dovuti accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della deroga..... _________________
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