Sereno.SCOLARO
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Inviato: Ven 18 Mag 2012 - 2:34 pm Oggetto: |
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L'adozione di straniero maggiorenne non determina la cittadinanza italiana (ma consente, al piu', decorsi 5 anni di residenza legale in Italia, successivamente all'adozione, di poter presentare, se lo si voglia, istanza per la concessione della cittadinanza), ne' attribuisce titoli all'ingresso e soggiorno per i quali continuano a valere le norme ordinarie applicabili ai cittadini di Stati terzi.
Rimanendo, al momento, di cittadinanza straniera, il diritto al nome continua ad essere regolato dalla legge nazionale dello Stato di appartenenza, per cui non vi sono proprio i presuppostri per la trascrizione di provvedimenti concernenti un eventuale cambiamento di nome, disposto da legge straniera, presupposti che non sussisterebbero neppure se si trattasse di persona residente in Italia. _________________ Sereno SCOLARO |
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