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paolo789

Registrato: 10/10/02 09:17 Messaggi: 1687 Residenza: Provincia di Milano
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Inviato: Lun 14 Mag 2012 - 8:14 pm Oggetto: La "contingibile ed urgente"... |
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Premesso che non è mia intenzione far nessuna polemica su chi scrive ordinanze e su come le scrive, "girovagavo" un po' in rete alla ricerca di spunti per una ordinanza un po' particolare e mi sono imbattuto in questa:
http://www.comune.gaggiano.mi.it/NewsAllegato.php?id=42&all=1
e vorrei prenderla per spunto per confrontarmi con voi con mie credenze in simile argomento (l'ordinanza, non il taglio rami) credenze, dicevo, radicate ormai dall'età che non è più quella di una volta.... e mi domando:
- ma se è una contingibile ed urgente - mi dico - serve per eliminare un pericolo appunto "contingibile" , immediato: gli dò 60 giorni per adempiere?
- beh.. io i proprietari li identificherei ad uno ad uno, in una ordinanza di questo tipo..
- e poi, ad uno ad uno gliela notifico, un'ordinanza di questo tipo... non è che la chiudo mettendola sul sito o su un manifesto..
- se l'ordinanza richiama norme di legge che impongono già loro dei divieti o di tenere determinati comportamenti e tali norme, hanno in sè anche le sanzioni (amministrative, lo si cita nel testo dell'ordinanza) per chi non li osserva... non faccio prima ad applicare la sanzione - e subito - senza aspettare 60 giorni per verbalizzare? Come dire che accerto che non sei in regola, ma ti sanziono tra 60 giorni...
- ma il ricorso ad una contingibile ed urgente.. non si presentava al Prefetto?
Sbaglio??  |
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Kunta Kinte®

Registrato: 04/07/04 21:03 Messaggi: 19376 Residenza: Nella foresta Marchigiana.......
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Inviato: Lun 14 Mag 2012 - 8:22 pm Oggetto: |
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Pienamente daccordo con te.......se è davvero urgente notifico immeditamente e IMMEDIATAMENTE i soggetti debbono adempiere....... sennò l'urgenza va a farsi benedire.
magari aspettano che un ramo spacchi un vagone per capire che debbono potare con URGENZA?.......... mhà  _________________
--Noli illegittimi carborundum !!!.--  |
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allebasi

Registrato: 06/09/09 16:55 Messaggi: 1958 Residenza: Lombardia
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Inviato: Lun 14 Mag 2012 - 9:22 pm Oggetto: |
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SPOSO IN .......PIENO PAOLO E KUNTA
....E NON AZZARDATEVI A FARE COMMENTI........OSCENI
AB  _________________ ...E LA PRIMAVERA SPINSE
E FINALMENTE SBOCCIO'...
CON LE RONDINI
CHE RITORNANO
IL RESPIRO AZZURRO DEL MARE
IL SOLE TIEPIDO
I FIORI IN VISTA SUI BALCONI
LA NATURA SI RINNOVA
LA PRIMAVERA CI PRENDE. |
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ippocampo2009

Registrato: 06/06/09 14:33 Messaggi: 19206 Residenza: Campania
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Inviato: Lun 14 Mag 2012 - 11:18 pm Oggetto: |
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E' un "pastrocchio" fatto dal comune perchè le Ferrovie non si sono volute prendere la rogna di identificare e sanzionare ogni singolo proprietario terriero che non rispettava le distanze.....ed anche perchè le sanzioni previste sono ridicole...cmq, se l'inosservanza alle norme c'è si doveva procedere ai sensi degli artt. 71 e segg. del citato D.P.R.
P.S. per inciso il D.P.R. in questione è quello cui facevo cenno la volta scorsa, nella discussione su ciò che poteva o non poteva fare la PM in campo "ferroviario"...... _________________
SUB LEGE LIBERTAS |
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bliz65

Registrato: 14/04/10 07:17 Messaggi: 686
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Inviato: Mar 15 Mag 2012 - 10:26 am Oggetto: |
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Nell'ordinanza si ordina di rispettare la legge... singolare, no?
Ma l'ordinanza non si fa per imporre (temporaneamente) qualcosa che solitamente è consentito?
C'è scarsità di acqua? Ordino di non bagnare i giardini con l'acqua dell'acquedotto.
La falda è inquinata? Ordino di non usare l'acqua dell'acquedotto.
Si è staccato un cornicione per la tempesta? Ordino al proprietario di sitemarlo.
Devo rifare la segnaletica? Ordino di non parcheggiare.
Questa è' un po' un pastrocchio, come dice il buon ippocampo, cioè RFI ottiene il risultato di vedere tagliati i rami e nessuno (RFI e Comune) si prende la rogna di sanzionare i poveri cittadini che, con i tempi che corrono, potrebbero avere chissà quale reazione.
Però, pensandoci un attimo, anche in edilizia quando c'è un abuso (non sanabile), oltre la sanzione/reato, si emette l'ordinanza di demolizione delle opere abusive.
Hai commeso un'infrazione - abuso edilizio? Ti ordino di demolire.
Hai commesso un'infrazione - rami sporgenti? Ti ordino di tagliare.
Non c'è una similitudine?
(Per inciso, sono tecnico ma non mi occupo di eilizia privata).
Riguardo all'urgenza, si danno 5 giorni, al massimo 10, non certo 60! |
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paolo789

Registrato: 10/10/02 09:17 Messaggi: 1687 Residenza: Provincia di Milano
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Inviato: Mar 15 Mag 2012 - 9:46 pm Oggetto: |
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| bliz65 ha scritto: | ........Hai commeso un'infrazione - abuso edilizio? Ti ordino di demolire.
Hai commesso un'infrazione - rami sporgenti? Ti ordino di tagliare.
Non c'è una similitudine? |
No, è diverso. Nel primo caso sei già stato sanzionato, magari anche penalmente. Poi la legge dispone anche la rimozione del "prodotto della violazione": interviene l'ordinanza.
Nel secondo caso, non sei stato nemmeno sanzionato, perchè mi ordini di tagliare e, se non adempio, mi sanzioni - dopo - con la medesima sanzione che dovevi applicarmi prima proprio per il fatto che hai appurato - prima - che non avevo rispettato la norma.
Nel caso in trattazione, andava prima di tutto applicata la sanzione. Poi, se ricorre l'urgenza di eliminare il pericolo causato dai rami, ordinanza contingibile ed urgente (se ne ricorrevano le circostanze) e sanzione - magari 650 C.P., non so - in caso di inottemperanza, con adempimento d'ufficio ed addebito spese. |
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bliz65

Registrato: 14/04/10 07:17 Messaggi: 686
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Inviato: Mer 16 Mag 2012 - 7:55 am Oggetto: |
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| Hai ragione. |
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aesse61
Registrato: 27/10/06 21:26 Messaggi: 4742 Residenza: in Siberia insieme a Daniele
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Inviato: Mer 16 Mag 2012 - 10:19 am Oggetto: |
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| Citazione: | D.P.R. 11-7-1980 n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314.
38. Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.
52. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrcndo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, inuriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
63. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 (20).
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000.
Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.
TITOLO VII
Attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti. Applicazione delle relative sanzioni e devoluzione dei proventi
Capo I - Generalità
(commento di giurisprudenza)
71. La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 C.P.P.
In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.
Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (23), la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello.
Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge (24).
Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonché ai funzionari dei competenti organi delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni.
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e la specialità dove stava?
Quando si parla di "compiti" e "competenze"
qualche PM manderà qualcuno a perquisre gli uffici per vedere quanti accertamenti all'art.52 e 55 sono stati effettuati? _________________
FATTI E NON ... PAROLE
il resto è FUFFA
niet, niet ed ancora niet |
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Stefano
Registrato: 23/10/02 20:03 Messaggi: 491
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Inviato: Mer 16 Mag 2012 - 11:04 am Oggetto: |
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... ma é normale che nel 2012 esistano delle sanzioni così ridicole perché mai aggiornate???
Da lire 30.000 a lire 90.000 (ossia da euro 15,49 a euro 46,49).
Quindi pagamento in misura ridotta pari a 1/3 del massimo = euro 15,49!!!!
Ma a chi può far "paura" una sanzione del genere?
Tra l'altro costa di più applicarla rispetto a quanto rende una volta riscossa. |
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bliz65

Registrato: 14/04/10 07:17 Messaggi: 686
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Inviato: Mer 16 Mag 2012 - 1:09 pm Oggetto: |
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| Tra l'altro costa meno pagare la sanzione che pagare qualcuno che tagli i rami...! |
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AMG

Registrato: 20/09/10 07:02 Messaggi: 2771 Residenza: repubblica dei cetrioli
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Inviato: Mer 16 Mag 2012 - 1:39 pm Oggetto: |
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| Stefano ha scritto: | ... ma é normale che nel 2012 esistano delle sanzioni così ridicole perché mai aggiornate???
Da lire 30.000 a lire 90.000 (ossia da euro 15,49 a euro 46,49).
Quindi pagamento in misura ridotta pari a 1/3 del massimo = euro 15,49!!!!
Ma a chi può far "paura" una sanzione del genere?
Tra l'altro costa di più applicarla rispetto a quanto rende una volta riscossa. | in linea teorica le sanzioni non dovrebbero "rendere" ... dovrebbero solo essere punizioni per disincentivare, altrimenti chiamiamole col loro vero nome: tassa sugli errori. _________________ Non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo |
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Stefano
Registrato: 23/10/02 20:03 Messaggi: 491
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Inviato: Mer 16 Mag 2012 - 2:20 pm Oggetto: |
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| AMG ha scritto: | | Stefano ha scritto: | ... ma é normale che nel 2012 esistano delle sanzioni così ridicole perché mai aggiornate???
Da lire 30.000 a lire 90.000 (ossia da euro 15,49 a euro 46,49).
Quindi pagamento in misura ridotta pari a 1/3 del massimo = euro 15,49!!!!
Ma a chi può far "paura" una sanzione del genere?
Tra l'altro costa di più applicarla rispetto a quanto rende una volta riscossa. | in linea teorica le sanzioni non dovrebbero "rendere" ... dovrebbero solo essere punizioni per disincentivare, altrimenti chiamiamole col loro vero nome: tassa sugli errori. |
A parte che 15,49 euro non disincentivano proprio nessuno, quello che intendevo dire non é che ci deve essere un "guadagno" da parte dell'Ente che lo applica, ma che non ci deve (o meglio, non ci dovrebbe) però essere nemmeno una perdita per detto Ente (che, trattandosi di Ente pubblico, vuol dire perdita per tutta la collettività).
In caso di sanzione di importo così basso, vi é "perdita" per l'Ente, poiché accertare ed applicare una sanzione ha comunque un "costo". |
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