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Ospite 552c
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Inviato: Lun 13 Feb 2012 - 3:39 pm Oggetto: RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA |
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| Una cittadina turca ha sposato da due anni un italiano e sono residenti nel mio paese.Lei ha chiesto i documenti per aquistatre la cittadinanza italiana per portarli in prefettura,pero' mi sono accorta che sua mamma e' una cittadina italiana.Le ho richiesto l'estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'autorita' competente,in questo caso Monaco di Baviera dove e' nata e di portarmelo per poterlo trascrivere e potere cosi diventare italiana per discendenza.Ho richiesto l'integrale dell'atto di nascita della madre e l'integrale dell'atto di matrimonio e mi sono accorta che quando la madre ha contratto matrimonio,anno 1968,ha perso la cittadinanza italiana in seguito al matrimonio.Nel 1990 ha riacquistato la cittadinanza italiana rinunciando a quella turca.Io mi chiedo,se al momento della nascita della figlia,anno 1973, la madre non era italiana ma ha acquistato la cittadinanza in seguito,come ho detto prima,puo' diventare cittadina italiana per discendenza o ha perso il diritto?GRAZIE |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47388
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Inviato: Lun 13 Feb 2012 - 5:47 pm Oggetto: |
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Domanda: la perdita della cittadinanza italiana e' intervenuta ai sensi dell'art. 10, 3 L. 13/6/1912, n. 555 ?
Se si, potrebbe pensarsi a quanto considerato dalla circolare del MIN (Citt.) n. K.60.1/5 dell'8/1/2001.
Ma va anche chiarita la situazione della rinuncia, dato che sembrerebbe non coerente con l'art. 9 L. 555/1912: quale sarebbe l'esatta motivazione, risultante dagli atti ? _________________ Sereno SCOLARO |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Mar 14 Feb 2012 - 4:05 pm Oggetto: |
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Non corrisponde la cittadinanza italiana alla figlia, al momento della nascita la madre era turca, pero ottiene la cittadinanza, per riacquisto della madre, in minore età della figlia, se era convivente. _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
COMUNICAZIONE U.T.G. E RETE DIPLOMATICA |
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Gino F. 570b
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Inviato: Gio 16 Feb 2012 - 8:07 pm Oggetto: |
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Nei casi in cui il provvedimento (attestazione consolare) di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" (secondo le disposizioni impartite con Circolare K.28/1991) sia emesso dal competente Consolato italiano all'estero, questo Ufficio dello Stato Civile in Italia riceva dal predetto Consolato copia dell'attestazione, insieme all'atto di nascita dello stesso cittadino, che andrà trascritto nei registri degli atti di nascita in Italia.
Vorrei chiedere se quell'attestazione consolare, di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis", deve essere trascritta nei registri degli atti di cittadinanza del Comune in Italia (e poi anche annotata a margine dell'atto di nascita) oppure deve invece essere soltanto annotata a margine dell'atto di nascita del "riconosciuto" cittadino italiano. Alcuni trascrivono solo l'atto di nascita riportando nell'occhiello la dicitura che è cittadino iure sanguinis. |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Gio 16 Feb 2012 - 9:44 pm Oggetto: |
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| Gino F. ha scritto: | Nei casi in cui il provvedimento (attestazione consolare) di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" (secondo le disposizioni impartite con Circolare K.28/1991) sia emesso dal competente Consolato italiano all'estero, questo Ufficio dello Stato Civile in Italia riceva dal predetto Consolato copia dell'attestazione, insieme all'atto di nascita dello stesso cittadino, che andrà trascritto nei registri degli atti di nascita in Italia.
Vorrei chiedere se quell'attestazione consolare, di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis", deve essere trascritta nei registri degli atti di cittadinanza del Comune in Italia (e poi anche annotata a margine dell'atto di nascita) oppure deve invece essere soltanto annotata a margine dell'atto di nascita del "riconosciuto" cittadino italiano. Alcuni trascrivono solo l'atto di nascita riportando nell'occhiello la dicitura che è cittadino iure sanguinis. | Te la dico semplice senza offenderti e senza arrabbiarmi, tu sai, conosci le legge 555/1912 articolo 1 comma 1 e 2, e la legge 91/92 comma a? li hai letti? sai che la cittadinanza ius sanguini si concede di progenitoris a filiis senza salti generazionali, e non bisogna essere attestata per nessuno, meno riconosciuta per alcuna circolare? conosci il R.S.C? SAI A COSA SERVE? Sai cosa è la trascrizione di documenti, esteri, chiamati atti di stato civile esteri, cartacei, contenenti dei mutamenti di status civile degli italiani all'estero? e se non lo sai, se non hai studisto il tema, sicuramente faresti delle domande stupide, simile all'interposta, però è doveroso dire che manca, anche, la stupida risposta  _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
COMUNICAZIONE U.T.G. E RETE DIPLOMATICA |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47388
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Inviato: Ven 17 Feb 2012 - 5:37 am Oggetto: |
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L'attestazione, data dall'autorita' consolare, non e' oggetto di trascrizione e, neppure di annotazione (o altro; art. 451, 3 CC), dato che l'eventuale annotazione comporterebbe violazione dell'art. 453 CC, anche se talora l'autorita' consolare preveda (secondo le istruzioni ricevute dal MAE) questa annotazione. _________________ Sereno SCOLARO
L'ultima modifica di Sereno.SCOLARO il Mer 22 Feb 2012 - 1:48 pm, modificato 1 volta |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Ven 17 Feb 2012 - 6:25 pm Oggetto: |
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| Sereno.SCOLARO ha scritto: | | L'attestazione, datta dall'autorita' consoalre, non e' oggetto di trascrizione e, neppuredi annotazione (o altro; art. 451, 3 CC), dato che l'ecventuale annotazione comporterebbe violazione dell'art. 453 CC, anche se talora l'autorita' consolare preveda (secondo le istruzioni ricevute dal MAE) questa annotazione. | Sono un inndovino, ecco la risposta stupida. _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
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Ospite c12b
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Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 9:23 am Oggetto: |
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Il mio caso è leggermente diverso. Si tratta di un cittadino Statunitense nato in Italia nel 1946 da padre statunitense e madre italiana. L'interessato è stato residente, come cittadino statunitense, nel mio Comune dalla nascita fino al 67 per poi trasferirsi da solo negli USA. La madre cittadina italiana è sempre rimasta residente in questo Comune fino alla sua morte.
Ora il figlio si è ripresentato, con tanto di passaporto USA e permesso di soggiorno e chiede la residenza. Il mio ufficio di stato civile mi dice che sulla base di una sentenza degli anni 80 lo stesso è italiano dalla nascita, a meno che non abbia presentato rinuncia presso qualche consolato. In pratica come devo comportarmi? Devo fare un qualche atto, tipo presa d'atto sindacale? tale atto deve essere trascritto? Lo devo comunicare al comune di nascita?
Chiedo scusa ma facendo solo anagrafe la materia delle cittadinanze non mi è molto familiare ed il mio stato civile mi ha detto che la cosa è solo anagrafica...
Grazie |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47388
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Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 2:04 pm Oggetto: |
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Dagli elementi esposti, dovrebbe essere inquadrabile nel contesto dell'allora (fino al compimento del 22° anno di eta') vigente art. 3 L. 13/6/1912, n. 555.
Pur se non dovuta (trattandosi di situazione esauritasi nel 1968, circa, cioe' ben prima del dPR 12/10/1993, n. 572), potrebbe essere opportuna una sorta di attestazione (in analogia, anche pe ril procedimento, all'art. 16, 8 dPR 12/10/1993, n. 572) che dia conto della situazione, opportunita', quanto meno, ai fini delle diverse registrazioni amministrative. _________________ Sereno SCOLARO
L'ultima modifica di Sereno.SCOLARO il Mer 22 Feb 2012 - 2:58 pm, modificato 1 volta |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 2:13 pm Oggetto: |
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| Anonymous ha scritto: | Il mio caso è leggermente diverso. Si tratta di un cittadino Statunitense nato in Italia nel 1946 da padre statunitense e madre italiana. L'interessato è stato residente, come cittadino statunitense, nel mio Comune dalla nascita fino al 67 per poi trasferirsi da solo negli USA. La madre cittadina italiana è sempre rimasta residente in questo Comune fino alla sua morte.
Ora il figlio si è ripresentato, con tanto di passaporto USA e permesso di soggiorno e chiede la residenza. Il mio ufficio di stato civile mi dice che sulla base di una sentenza degli anni 80 lo stesso è italiano dalla nascita, a meno che non abbia presentato rinuncia presso qualche consolato. In pratica come devo comportarmi? Devo fare un qualche atto, tipo presa d'atto sindacale? tale atto deve essere trascritto? Lo devo comunicare al comune di nascita?
Chiedo scusa ma facendo solo anagrafe la materia delle cittadinanze non mi è molto familiare ed il mio stato civile mi ha detto che la cosa è solo anagrafica...
Grazie | Gli stati uniti non contemplano il ius sanguini, come mai nato in italia statounitense? per viaggiare agli stati uniti, chi li rilascio il passaporto? _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
COMUNICAZIONE U.T.G. E RETE DIPLOMATICA |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47388
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Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 2:59 pm Oggetto: |
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Evidentemente ancora una volta si dimostra come certe persone neppure sappiano di che stiano parlando. _________________ Sereno SCOLARO |
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Ospite c12b
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Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 3:04 pm Oggetto: |
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Grazie, in realtà però nella mia domanda ho fatto un errore. L'interessato è nato alla fine del 1948 e non nel 46, ossia dopo l'entrata in vigore della ns Costituzione. Lo stesso è nato nell'ospedale militare americano di Trieste, riconosiuto su delega del padre, militare statunitense. Non ho idea di come abbia acquistato la cittadinanza USA, ma posso dire che qui è stato iscritto dalla nascita all'espatrio come cittadino "americano" (proprio con questa dicitura) in una famiglia di italiani e che nel 78, quando si è sposato in Italia, compare sull'atto come cittadino statunitense.
Tra parentesi lo stesso è in Italia da decenni come dipendente delle basi NATO e quindi mai in qualche APR
Questo cambia qualcosa rispetto alla risposta?
Grazie ancora per la pazienza- |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47388
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Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 3:16 pm Oggetto: |
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Ah, ah ... si parte dalla fine: in quanto personale SOFA, se fosse italiano (ma sul punto si ritorna dopo) dovrebbe avere cessato di poter contare sulle disposizioni SOFA, residuando, al piu', come personale civile "italiano" in servizio presso strutture NATO.
Dato che la nascita e' avvenuta dopo il 1/1/1948, dovrebbe essere considerato (dopo il parere del Cons. di Stato, Sez. 1^ n. 105/1983) cittadino italiano dalla nascita, per via materna (per usare questo riferimento), superandosi cosi' ogni riferimento all'art. 3 L. 555/1912, per cui "cadeva" la questione della rinucnia (tra il 21° e 22° anno di eta'), salvo che non l'avessa fatta .... (caso nel quale continuava a rimanere unicamente cittadino USA e, rientrando in Italia, essere interessato all'art. 13 L. 5/2/1992, n. 91.
Anche qui una sorta di attestazione, con motivazioni diverse. _________________ Sereno SCOLARO |
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F.A.S.

Registrato: 29/05/11 13:29 Messaggi: 1990
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Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 6:59 pm Oggetto: |
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| Sereno.SCOLARO ha scritto: | Ah, ah ... si parte dalla fine: in quanto personale SOFA, se fosse italiano (ma sul punto si ritorna dopo) dovrebbe avere cessato di poter contare sulle disposizioni SOFA, residuando, al piu', come personale civile "italiano" in servizio presso strutture NATO.
Dato che la nascita e' avvenuta dopo il 1/1/1948, dovrebbe essere considerato (dopo il parere del Cons. di Stato, Sez. 1^ n. 105/1983) cittadino italiano dalla nascita, per via materna (per usare questo riferimento), superandosi cosi' ogni riferimento all'art. 3 L. 555/1912, per cui "cadeva" la questione della rinucnia (tra il 21° e 22° anno di eta'), salvo che non l'avessa fatta .... (caso nel quale continuava a rimanere unicamente cittadino USA e, rientrando in Italia, essere interessato all'art. 13 L. 5/2/1992, n. 91.
Anche qui una sorta di attestazione, con motivazioni diverse. | Vedi Scolaro, come a volte fa il ruolo del ignorante, era americano per essere nato, da padre statunitense, in territorio AMERICANO, in una struttura militare americana. Oggi possiamo parlare d'essere italiano via materna ma non a quel tempo _________________ La vita, con paura, non merita esistere, e nemmeno essere denominata vita. La verità è serva da chi la comprende, non serve a chi non la capisce.
COMUNICAZIONE U.T.G. E RETE DIPLOMATICA |
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Ospite c12b
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Inviato: Gio 23 Feb 2012 - 12:14 pm Oggetto: |
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Grazie veramente per la collaborazione, ora mi si pone un problema ulteriore. Il mio iscrivendo statunitense/italiano della cittadinanza italiana non ne vuole sapere e mi invita ad "ignorare" la cosa. Per me, avendo io gli atti, non posso far finta di nulla. Dalle mie ricerche non c'è modo nel suo caso di rinunciare, a meno che non rinunci anche alla sua istanza di residenza nel mio comune.
Secondo voi è applicabile l'art. 11 della 91/92 in caso di residenza all'estero? |
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