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Ospite 5706
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Inviato: Ven 02 Dic 2011 - 2:45 pm Oggetto: |
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Dott. SCOLARO il concessionario di una cappella vuole destinare ( per il futuro ) due ossarietti/ cellette ossario per i resti ossei di due persone ad oggi ancora viventi. Nel silenzio del regolamento, è accettabile tale richiesta o vi sono delle condizioni/prescrizioni da tenere al riguardo presenti ?
grazie |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47381
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Inviato: Sab 03 Dic 2011 - 6:07 pm Oggetto: |
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Si tratta, ovviamente, di persone appartenenti alla sua famiglia, dato che non potrebbe essere altrimenti? _________________ Sereno SCOLARO |
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Ospite 5706
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Inviato: Sab 03 Dic 2011 - 8:18 pm Oggetto: |
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Si, trattasi di due familiari, che appunto, al momento del ( futuro ) decesso dovrebbero essere inumati per poi ( trascorsi 10 anni ) ridotti a resti ossei posti nella cappella all'interno degli ossarietti . per cui Dott. SCOLARO vorrei chiederele se questo tipo di disposizione è ammissibile .
grazie |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47381
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Inviato: Dom 04 Dic 2011 - 6:27 am Oggetto: |
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Perche no? Si tratta semplicemente, qui, di una modalita' di esercizio del diritto di utilizzo. _________________ Sereno SCOLARO |
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incenso
Registrato: 26/01/10 20:03 Messaggi: 8
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Inviato: Mar 06 Dic 2011 - 12:27 pm Oggetto: aggiornamento dell'intestazione |
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Dott. Scolaro, ho alcune domande per lei circa il subentro.
Attesa l'esistenza di una concessione per cappella di famiglia risalente al 1973, con un unico concessionario, per tumularvi "esso richiedente, congiunti e parenti", e che il Regolamento comunale - che indica con l'art. (88) cosa intendesi per "famiglia" (ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado; fratelli e sorelle; coniuge; generi e nuore) - così prevede l'istituto del subentro (art.(3) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 88 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. art.(4) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 88, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o,in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto), alla morte del concessionario, che lascia una moglie e una figlia di primo letto (entrambe eredi testamentarie), oltreché una pletora di fratelli e sorelle:
1. chi comunica il decesso del concessionario deve farlo in forma scritta o basta una comunicazione orale al Comune? facendo ciò egli è obbligato anche a richiedere la variazione?
2. chi può chiedere la voltura della concessione e a chi la suddetta viene -diciamo così- "intestata"? al solo richiedente avente diritto o a tutti gli aventi diritto?
3. anche la questione del rappresentante non mi è chiara. Chi chiede la voltura può indicare qualcuno che non sia lui stesso? può anche non indicare nessuno? Se sì, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente (si intende il richiedente della voltura o colui che eventualmente chiede di essere il rappresentante fra più concessionari a voltura fatta?)
4. chi è obbligato agli oneri di manutenzione del manufatto? Il Regolamento è chiaro in proposito e dice che spetta ai "concessionari", ma le chiedo: sono fra questi da ritenersi quindi obbligati in solido anche coloro che non hanno titolo a disporre delle spoglie mortali delle salme tumulate nel sepolcro?)
Grazie |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47381
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Inviato: Mar 06 Dic 2011 - 3:47 pm Oggetto: |
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1) Tenderei a privilegiare la forma scritta, se non altro perche' ne consgue l'adozione di un provvedimento di aggiornamento dell'intestazione.
Per le forme/contenuto di questa comunicazione, credo proprio che l'ufficio sia abbastanza libero di definire modelli, tracce e simili.
In tutti i casi, e' rilevante la "sostanza".
2) Il Regolamento comunale individua gia' i soggetti tenuti alla comunicazione.
3) Il rappresentante non ha una posizione "privilegiata", essendo un mero "nuncius", un referente, una persona da contattare, solo per non contattare tutti .... In altre parole, il rappresentante non "prevale", ne' ha piu' diritti sugli altri.
4) Anche qui il Regolamento comunale e' chiaro, dato che prevede che i subentranti assumano la qualita' di concessionari. Trattandosi di oneri di manutenzione del manufatto, la questione del tuitolo a disporre delle spoglie mortali dei singoli defunti non ha rilievo, collocandosi su altro piano rispetto al manufatto e sua manutenzione. _________________ Sereno SCOLARO |
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incenso
Registrato: 26/01/10 20:03 Messaggi: 8
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Inviato: Mar 06 Dic 2011 - 4:08 pm Oggetto: |
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Gent. dott. Scolaro,
ma per quanto riguarda i concessionari?Lo diventano tutte le persone che rientrano nella definizione data nell'art. 88, loro malgrado, cioè anche qualora non ci tenessero al diritto di tumulazione nè -tanto meno- agli oneri connessi alla manutenzione??
La questione del rappresentante mi è chiara per quanto lei ha precisato, ma resta che mi riesce difficile interpretare il testo del Reg. (In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o,in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari ecc.).
Infine -e chiudo-, se uno degli aventi titolo fosse andato ad informarsi presso il comune per il subentro, implicitamente "comunicando" il decesso (peraltro notorio), può darsi il caso che rimanendo lo scambio informale non ne sia seguito alcun provvedimento?
grazie per la pazienza, Lei è non solo sentile,ma la sua preparazione ammirevole  |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47381
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Inviato: Mar 06 Dic 2011 - 4:12 pm Oggetto: |
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Se non sia designato un "portavoce", il comune sceglie quale dei diversi concessionari ne assuma la veste.
Un provvedimento, di variazione, pare proprio necessario (se non altro, considerando come, talora, almeno per il momento, anche i dipendenti da PA debbano osservare quanto previsto dall'art. 36, 3 Cost.). _________________ Sereno SCOLARO |
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incenso
Registrato: 26/01/10 20:03 Messaggi: 8
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Inviato: Mar 06 Dic 2011 - 4:21 pm Oggetto: |
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Sembro di coccio, ma è per il coinvolgimento emotivo...
Sono l'unica discendente legittima e vorrei solo sapere se chiedendo al voltura "trasformo" in concessionari anche tutti coloro che rientrano nella definizione data nell'art. 88 (fratelli e seconda moglie del defunto compresi), i quali forse saranno anche interessati al sepolcro (vedremo poi se rinunceranno formalmente) ma di certo non alla sua manutenzione (cosa che a me non importa nulla). |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47381
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Inviato: Gio 08 Dic 2011 - 7:46 am Oggetto: |
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Di solito la richiesta di aggiornamento dell'intestazione (piu' o meno propriamente chiamata "voltura") non e' una facolta', quanto un obbligo, e da adempiere entro il termine stabilito dal Regolamento comunale ()pena la decadenza dalla concessione).
Gli effetti, sono quelli stabiliti dal Regolamento comunale medesimo, a prescindere dall'"interesse" o meno delle persone ad assumere la qualita' di concessionari (cui, comunque, competono glòi obblighi derivanti dalla concessione). _________________ Sereno SCOLARO |
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incenso
Registrato: 26/01/10 20:03 Messaggi: 8
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Inviato: Gio 08 Dic 2011 - 5:35 pm Oggetto: |
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Ora questo punto è chiarito,grazie.
Le chiedo un ulteriore e -spero- ultimissimo parere. Potrei io non indicare nella domanda di subentro nessuno quale rappresentante della concessione e aspettare che il comune mi designi d'ufficio? (vorrei tanto farli lavorare un po'... e in questo caso vorrei anche saper se il comune è obbligato per legge ad indicarmi l'indirizzo a cui reperire gli altri concessionari, ai quali, anche sapendo che non contribuiranno e non potendo richiamarli a certi obblighi morali che avrebbero dovuto avere nei confronti del defunto, io vorrei tanto far pesar, seppur solo sulla carta, i loro i loro obblighi materiali )?
Di contro, però, non vorrei rischiare che il comune designasse qualcun'altro, rischiando che quest'ultimo non mi giri le eventuali comunicazioni in ordine alle manutenzioni urgenti la mancata effettuazione delle quali potrebbe portare a decadenza.
grazie, sig. Scolaro, per i lumi che m'accende  |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47381
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Inviato: Ven 09 Dic 2011 - 5:21 am Oggetto: |
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Mi sembra una cosa non risolutiva.
Ed inefficiente, specie per la possibilita' di perdere informazioni future.
Non si confondano obblighi concernenti i defunti, con obblighi concernenti il manufatto sepolcrale.
Comunque, decida come meglio ritiene, essendo la possibilita' di desgignare un "porta voce" una possibilita', in qualche modo agevolatrice. _________________ Sereno SCOLARO |
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Ospite 6d70
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Inviato: Ven 09 Dic 2011 - 1:25 pm Oggetto: |
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...ha ragione,sig.Scolaro, meglio non fare il conte di Montecristo...
grazie |
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Ospite 4f11
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Inviato: Mar 31 Gen 2012 - 1:40 pm Oggetto: |
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Dott. SCOLARO , il nostro reg. com. di poliz. mort. prevede che la restrizione o la estensione del diritto d'uso ( rispetto alla definizione di famiglia del concessinario così come indicata dallo stesso regolamento ) può essere fatta al momento della stipula dell'atto di cocnessione e quindi al momento della sottoscrizione della relativa convenzione. Ora, date le numerosissime richieste degli interessati ( concessionari o loro discendenti ) di ampliare e quindi di estendere il diritto di tumulazione in favore di familiari in una fase successiva (addirittura anche dopo molti anni ) rispetto alla stipula di detta convenzione avevamo pensato al fine di poter accedere a queste richieste di provvedere in merito alla redazione di una ulteriore convenzione aggiuntiva ( alla prima ) che prendesse atto di quanto concordato con la prima e che quindi autorizzasse , così legittimamente, le eventuali richieste di estensione del diritto di tumulazione senza la necessità pertanto di procedere con una del tutto nuova concessione.
cosa ne pensa ?
grazie |
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Sereno.SCOLARO
Registrato: 27/09/02 08:22 Messaggi: 47381
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Inviato: Mar 31 Gen 2012 - 3:29 pm Oggetto: |
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Avrei qualche perplessita', se si vuole (lo ammetto) di ordine pre-giudiziale. Infatti, questo potrebbe essere un modo per "mettere sul mercato" posti-feretro.
Vederei meglio un' altro percorso, sempre di modifica regolamentare, quello di consentire una rinuncia della concessione in essere e la contestuale/connessa nuova concessione del medesimo sepoclro, alle condizioni, anche tariffarie, attuali. _________________ Sereno SCOLARO
L'ultima modifica di Sereno.SCOLARO il Ven 03 Feb 2012 - 4:17 am, modificato 2 volte |
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