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candida
Registrato: 14/10/05 07:09 Messaggi: 46
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Inviato: Gio 09 Feb 2006 - 11:14 am Oggetto: Assegni al nucleo familiare art. 65 L. 488/1998 |
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L. 488/1998, art. 65 "Assegno al nucleo familiare in presenza di almeno n. 3 minori".
E' possibile che il Comuni eroghi (il pagamento compete all'INPS) questi assegni a cittadini stranieri riconosciuti rifugiati politici?
Un quesito posto alla nostra Prefettura nel 2004, che a sua volta ha sentito il competente Ministero, ha dato risposta negativa.
La circolare INPS n. 62/2004 analogamente preclude questa ipotesi.
Un quesito posto anche all'Alto Commissariato per i Rifugiati non ha dato risposta certa (hanno detto che sarà materia di future concertazioni).
So per certo che alcuni Comuni della mia Provincia li erogano tranquillamente, altri si rifiutano.
Ho litigato ieri con una petulante signorina di un CAAF che voleva confutare la mia tesi negativa sostenendo che il caso concreto di cui si occupava riguardava un cittadini rifugiato neocomunitario (per lei la Slovenia accorpa tutta la ex Jugoslavia, Kosovo compreso - l'ha visto sulla cartina geografica (!)) - in più è rifugiato QUINDI GLI SPETTA!!!!
La mia domanda è questa: è stata innovata la materia? c'è qualche recente nuova disposizione che riconosca tale diritto? In caso contrario, i Comuni che comunque erogano lo fanno a loro danno e pericolo? Io credo di sì, perché l'INPS eroga in base alle determinazioni comunali senza entrare nel merito delle valutazioni.
Se il diritto esiste, è giusto sia riconosciuto; se non è previsto e quindi sono nel giusto, sono stufa di essere sempre catalogata "tra i cattivi".
Scusate, ma ormai sono un po' sul nervosetto!!! |
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pippi3355
Registrato: 05/11/05 18:07 Messaggi: 24
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Inviato: Dom 19 Feb 2006 - 7:44 pm Oggetto: |
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| La normativa non è stata rinnovata. Il beneficio spetta ai cittadini comunitari e agli extyracomunitari in possesso della vcarta di soggiorno. |
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antoniocostantini
Registrato: 14/03/06 10:38 Messaggi: 25 Residenza: Bergamo
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Inviato: Lun 20 Mar 2006 - 9:37 am Oggetto: |
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Attenzione: l'assegno per il nucleo familiare va concesso solo ai cittaddini italiani.
Ci si confonde spesso con le disposizioni relative all'assegno di maternità, ex art. 66 L. 448/1998 ora abrogato e sostituito per i requisiti di nazionalità dall'art 74 c. 1 D.Lgs. 26-3-2001 n. 151 |
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candida
Registrato: 14/10/05 07:09 Messaggi: 46
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Inviato: Mar 21 Mar 2006 - 8:26 am Oggetto: |
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ringrazio per le risposte che avvallano la mia interpretazione.
Ho comunque reiterato il quesito alla Prefettura, che a sua volta l'ha nuovamente girato al Ministero.
Una gentilissima funzionaria INPS ha risposto alla mia domanda con tenore analogo al vostro.
Sarebbe necessaria una maggior opera di coordinamento tra i CAAF che in molti casi, delegati dai Comuni, inviano le richieste di assegni all'INPS senza verificare l'esattezza del diritto. Non è un'accusa campata in aria: succede. E sarebbe successo anche al mio Comune se l'INPS non avesse rigettato la pratica perché era assente la delega al CAAF in tal senso. Se ciò non fosse stato, l'assegno sarebbe stato indebitamente pagato e la responsabilità sarebbe stata interamente del Comune delegante, non del CAAF e non dell'INPS. Una volta fatta la delega, manca qualsiasi forma di controllo da parte del Comune che riceve comunicazione a operazione eseguita. |
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Ospite 552b
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Inviato: Ven 07 Apr 2006 - 7:20 am Oggetto: |
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| Forse dovresti rivedere la convenzione con il tuo CAAF. Il mio non trasmette nulla se non ha l'autorizzazione scritta del Comune, con il protocollo di arrivo della domanda. Io ho fermato proprio la domanda per l'assegno di maternità di una cittadina straniera, che era sì in attesa della carta di soggiorno, ma di fatto non ne era ancora in possesso. |
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serena76 523a
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Inviato: Ven 02 Giu 2006 - 5:41 pm Oggetto: |
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Invio materiale inerente il tema :
Il 10 giugno 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per la famiglia, ha riconosciuto ai rifugiati presenti sul nostro territorio il diritto ad ottenere l'assegno di maternità, equiparando quindi la loro condizione a quella dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con carta di soggiorno.
Nel riconoscere questo diritto si è tenuto conto dell'articolo 24 della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 di Ginevra che, infatti, recita:
“Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne: ...
b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale)...”
Non è invece stato riconosciuto il diritto ad ottenere l'assegno per il terzo figlio, rispecchiando in questo la condizione dei cittadini extracomunitari con carta di soggiorno.
Lettera prot. DGTF/II/277/Fam del 10 giugno 2005
Oggetto: Assegni di maternità e per il terzo figlio ex art. 65 e 66 della legge n. 488/1998 alle rifugiate politiche
Con nota de119/05/04, il Ministero dell'Interno ha espresso il parere di competenza in merito ad un quesito posto da questa Direzione Generale circa la possibilità di estendere l'assegno di maternità e per il terzo figlio, ex articoli 65 e 66 delle legge n. 448/1998 e successive modificazioni, alle cittadine extracomunitarie, rifugiate politiche.
Sull'argomento, l'Amministrazione dell'Interno ha espresso un parere di massima positivo, richiamando l'articolo 24, lett.b) della Convenzione sullo status di rifugiato del 28/07/1951, resa esecutiva nel nostro Paese con la legge n. 722/1954, in base alla quale gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito
ai nazionali per quanto riguarda "le assicurazioni sociali"; la stessa Amministrazione ha demandato alla competenza di questo Ministero la valutazione di quali prestazioni far rientrare fra quelle comprese nel citato articolo 24. Allo scopo di esaminare congiuntamente tale problematiche, questa Direzione Generale ha sottoposto la questione all’attenzione della Direzione Generale Emigrazione che, limitatamente alla
concessione dell'assegno di maternità ex articolo 65 della legge n. 448/1998, si è conformata al parere dell' Amministrazione dell'Interno, nel senso di riconoscere la parificazione tra rifugiati e nazionali per l'erogazione di questo beneficio. Come è noto, la normativa vigente prevede alcune differenze fra i fruitori degli assegni ex articoli 65 e 66
della citata legge n. 448/1998, in quanto l’assegno di maternità è concesso alle cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso della carta di soggiorno, mentre il diritto all’assegno per il terzo figlio è riconosciuto solo ai cittadini italiani e comunitari. Da parte di questa Direzione Generale si concorda con quanto contenuto nelle note sopra specificate e si ritiene che i Comuni, valutando caso per caso, possano procedere all'erogazione dell’assegno di maternità, ex articolo 66 della legge n. 448/1998, alle madri rifugiate politiche, senza richiedere, come previsto dall’articolo 10 del decreto n. 452/2000 per la generalità delle cittadine extra comunitarie, il possesso della carta di soggiorno.
Per quanto riguarda la concessione dell’assegno per il terzo figlio, ex articolo 65 della citata legge n. 448/1998, ai rifugiati politici, si ritiene che non sussistano le condizioni per l’attribuzione del beneficio agli stessi, in quanto i cittadini extracomunitari non sono stati compresi dal legislatore fra i destinatari della prestazione sociale.” |
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elettra
Registrato: 02/03/06 07:42 Messaggi: 39
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Inviato: Sab 03 Giu 2006 - 6:38 am Oggetto: |
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[quote="serena76"]Invio materiale inerente il tema :
Il 10 giugno 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per la famiglia, ha riconosciuto ai rifugiati presenti sul nostro territorio il diritto ad ottenere l'assegno di maternità, equiparando quindi la loro condizione a quella dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con carta di soggiorno.
Lettera prot. DGTF/II/277/Fam del 10 giugno 2005
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Oggetto: Assegni di maternità e per il terzo figlio ex art. 65 e 66 della legge n. 488/1998 alle rifugiate politiche
Con nota de119/05/04, il Ministero dell'Interno ha espresso il parere di competenza in merito ad un quesito posto da questa Direzione Generale circa la possibilità di estendere l'assegno di maternità e per il terzo figlio, ex articoli 65 e 66 delle legge n. 448/1998 e successive modificazioni, alle cittadine extracomunitarie, rifugiate politiche.
Sull'argomento, l'Amministrazione dell'Interno ha espresso un parere di massima positivo, ecc.
Non mi pare che sia tanto un riconoscimento di tale diritto. Dire "parere di massima positivo" e dire "fate voi, fate bene" si assomigliano abbastanza.
Mi spiace, ma fino a quando il parere sarà ufficialmente positivo, detto chiaramente, io non me la sento di applicare una disposizione che tale non è. |
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Ospite bc48
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