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Per favore---- 523b
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Inviato: Gio 24 Giu 2010 - 8:05 am Oggetto: Informazione su doppio lavoro/incarichi esterni |
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Salve, sono un agente della Municipale in servizio a tempo Inderminato.
Io vi pongo questo quesito io scrivo salturiamente articoli di natura ambientale per 1 sito web (il regolamento a mia interpretazione racchiude collaborazione a giornali/riviste/similari), l'ho sempre fatto in buona fede e con prestazione meramente occasionale (<5000 euro annui) perchè il regolamento recita:
Il personale dipendente per lo svolgimento degli incarichi sottoelencati non necessita di un’espressa
autorizzazione:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
Ora mi sovviene il dubbio, non è che se facciano un controllo possano licenziarmi perchè non ho mai chiesto l'autorizzazione..?..
| Citazione: | Il personale dipendente per lo svolgimento degli incarichi sottoelencati non necessita di un’espressa
autorizzazione:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno e d’invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e a seminari.
d) incarichi effettuati a titolo gratuito o per i quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese
documentate, compresi i progetti di civile abitazione ad uso proprio o dei familiari;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando o
di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa
non retribuita. |
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davidra
Registrato: 23/10/07 11:13 Messaggi: 1830
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Inviato: Gio 24 Giu 2010 - 8:59 pm Oggetto: |
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sentenze in merito non ce ne sono (non ne ho trovate) e si trovano su internet molti che fanno richieste simili.
Certamente leggendo il regolamento che parla di "collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili"
Personalmente ci inserirei anche la collaborazione a siti web giornalistici e se nella prestazione occasionale hai inserito che il tuo lavoro verteva sulla redazione di articoli online e si trttava di prestazione occasionale personalmente la vedo in uno di quei casi in cui non vi sia bisogno di autorizzazione, certo è che quel "simili" è interpretabile pertanto non credo che si possa arrivare assolutamente al licenziamento anche in caso di sanzione. |
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CC
Registrato: 13/05/06 10:47 Messaggi: 1703
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Inviato: Gio 24 Giu 2010 - 9:24 pm Oggetto: |
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Leggevo che secondo la Sentenza 6 dicembre 2007 della Corte dei conti della Lombardia il dipendente che partecipa in qualità di docente a convegni e seminari non ha bisogno della preventiva autorizzazione della propria Amministrazione di appartenenza; è però opportuno che lo stesso comunichi tale attività al datore di lavoro.
L'articolo 53 comma 6 del D. LgS 165/2001 recita:
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) ([113]) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
SOTTOLINEO.... SONO ESCLUSI i compensi derivanti:
a) Dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
(Omissis)
Non rientrano dunque nel sistema della preventiva comunicazione e autorizzazione tutti gli incarichi elencati nel comma 6 dell’art. 53
RIASSUMENDO:
Incarico senza compenso
=> Sempre possibile, senza autorizzazione
Incarico derivante
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) ([113]) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
=> Sempre possibile, anche se remunerato e senza bisogno di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Comunque secondo la Corte di conti della Lombardia sembra opportuna una comunicazione all’ente di appartenenza
Incarico presso un Comune al di sotto dei 5.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 1 comma 557 della Finanziaria del 2005
=> Previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
Incarico presso un Ente della Pubblica Amministrazione oppure presso un privato datore di lavoro
=> Previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (verificando eventuali compatibilità con il sistema delineato dall’art. 53 del D.lgs. 165/01)
L'art. 53 c. 9 recita:
"Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi".
Chiedo: dove è disposto che l'attività extra può comportare al massimo un compeso di 5.000 euro? _________________ Agente CC - Lecco cintura |
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davidra
Registrato: 23/10/07 11:13 Messaggi: 1830
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Inviato: Ven 25 Giu 2010 - 8:28 am Oggetto: |
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CC, non c'è un limite di 5000 euro, forse e credo si riferisca al limite dato dalle collaborazione meramente occasionali che chiamate così perchè oltre i 5000 euro annui hai l'obbligo di versare contributi INPS ecc ecc, invece fino ai 5000 euro annui tramite prestazione occasionale si è esenti IVA e si versa solo l'IRPEF che comunque già è versante in un acconto del 20% da chi ti versa i soldi in quanto c'è la ritenuta d'acconto.
Il limite nel mio regolamento per gli incarichi esterni è dello stipendio lordo dell'anno precedente ovvero se prendo 50.000 euro con collaborazioni esterne non potrò passare quel limite.
Per quanto riguard al sentenza della corte dei conti la condivido... "è opportuno" segnalarlo dunque il prossimo anno se per caso ti capita ti consiglio di farlo, oramai per il passato non puoi farci nulla, certo è che dalla legge si capisce chiaramente come per la collaborazione a giornali/riviste e simili (e personalmente credo che nel simili ci stiano anche giornali WEB NON vi sia obbligatorietà della preventiva autorizzazione, ma è consgliabile farlo, comunque nel caso eventuale di procedimento disciplinare NON credo assolutamente si possa arrivare al licenziamento in quanto non vedo incompatibilità grave fra le due cose che abbia potuto creare danno all'ente e porti al recesso di giusta causa, caso diverso sarebbe stato se avessi eseguito collaborazioni occasionali di natura commerciale... dunque stai tranquillo e per il prossimo anno valuta se segnalarlo, tanto il nulla osta ci si mette 1 attimo ad averlo.
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acemax
Registrato: 30/07/10 16:16 Messaggi: 1 Residenza: Casale Monferrato
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Inviato: Ven 30 Lug 2010 - 4:22 pm Oggetto: certo che puoi |
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allora, in merito al quesito posto: CERTO CHE PUOI! stai parlando di un diritto costituzionale. fare il pubblicista, pubblicare i propri scritti non è attività soggetta ne ad autorizzazioni ne a censure..
te lo dice uno che naviga tra le acque del "doppio lavoro dei dipendenti pubblici"da tre anni ed ha formato una comunità con centinaia di testimonianze. _________________ Tutto, ma veramente tutto sul doppio lavoro e le attività extraprofessionali dei dipendenti pubblici. |
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