IN PRIMO PIANO - Riforma della pubblica amministrazione.

Approvati gli ultimi 5 decreti legislativi

Il Consiglio dei ministri in esame preliminare, ha approvato i cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Si tratta dei seguenti provvedimenti:

– Testo unico del pubblico impiego;
– Valutazione della performance dei dipendenti pubblici;
– Corpo dei vigili del fuoco;
– Forze di polizia;
– Documento unico di proprietà degli autoveicoli.

 

1. Testo unico del pubblico impiego

 

Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g) , h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

– il progressivo superamento della “dotazione organica”, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

– la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;

– l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare;

– la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata (estesa alle Regioni) e la definizione di limiti, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori;

– l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, anche attraverso l’istituzione di una Consulta nazionaleper l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

2. Valutazione della performance dei dipendenti pubblici

 

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n.124 del 2015

Il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:

­- viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; la valutazione negativa delle performance rileva anche ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale;

­- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;

– oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;

– gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi;

– viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;

– nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;

– è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

– sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

3. Corpo dei vigili del fuoco

 

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto si prefigge lo scopo di ottimizzare l’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche dando atto dell’avvenuto trasferimento in capo al medesimo delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

A tal fine esso procede alla revisione e al riassetto delle strutture organizzative del Corpo, ne disciplina le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e modifica l’ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l’unitaria coerenza giuridica e nell’ottica di una valorizzazione delle qualità professionali del relativo personale. Nell’ambito  del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata altresì l’attività di formazione anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza.

4. Forze di polizia

 

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il provvedimento realizza la revisione dei ruoli delle quattro Forze di polizia ( Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), introducendo disposizioni volte a migliorare l’efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità ed il merito del personale.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto:

– all’adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell’ambito dei diversi ruoli;

– all’adeguamento dell’ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure;

– all’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell’anzianità di servizio;

– all’elevazione del titolo di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l’immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;

– al potenziamento ed all’ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;

– alla valorizzazione e all’adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

– all’adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

5. Documento unico di proprietà degli autoveicoli

 

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015

Il decreto razionalizza i processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tal fine si prevede che la carta di circolazione, redatta su modello europeo, diventi il documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati.

Il rilascio del documento unico, che sostituisce i due documenti attualmente previsti, è effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la responsabilità, in capo a ciascuna amministrazione (Ministero e Pubblico registro automobilistico-PRA) dei dati in esso contenuti. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, già rilasciati mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica dei dati dei veicoli che richieda l’emissione di una nuova carta di circolazione.

 

>> Leggi l’approfondimento di Paola Morigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *