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Telecamere in una biblioteca

 
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Autore Messaggio
retegraf



Registrato: 21/11/08 11:55
Messaggi: 10

MessaggioInviato: Gio 29 Apr 2010 - 4:09 pm    Oggetto: Telecamere in una biblioteca Rispondi citando

Salve, avrei un quesito particolare relativo alle telecamere.
In una biblioteca, a tutela del patrimonio, sono state installate alcune telecamere, che sorvegliano i locali dove sono contenuti libri antichi e molto rari. Alcuni dipendenti, che transitano o lavorano in questi locali (a servizio del pubblico, e quindi frequentati durante il servizio anche dagli utenti) si sono lamentati della presenza delle telecamere perchè sostengono che vanno ad interferire con la loro privacy, in quanto le telecamere sorvegliano la loro attività lavorativa.
Vorrei sapere per cortesia qual'è il vostro parere in merito.
Grazie infinite.
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9752





MessaggioInviato: Mar 04 Mag 2010 - 7:33 pm    Oggetto: Rispondi citando

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680#4.1

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada") o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti, v. punto 4.4).

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.

Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).
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retegraf



Registrato: 21/11/08 11:55
Messaggi: 10

MessaggioInviato: Mer 05 Mag 2010 - 6:35 am    Oggetto: Rispondi citando

Anonymous ha scritto:
gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti"


Grazie infinite per la risposta.
Una volta trovato l'avvordo con la RSU, per esempio, cosa occorre fare per mettere 'nero su bianco' la cosa ? una determinazione dirigenziale ?
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sgarrup



Registrato: 12/04/10 21:10
Messaggi: 17
Residenza: Milano

MessaggioInviato: Gio 06 Mag 2010 - 2:02 pm    Oggetto: Rispondi citando

Va sottoscritto un verbale con la RSA o RSU
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Ludolfo
3e7b





MessaggioInviato: Ven 07 Mag 2010 - 11:28 am    Oggetto: Dubbio Rispondi citando

Premesso che - leggendo quanto sopra - questi impianti sono installati per specifiche esigenze sicurezza, ancorché ne derivi la possibilità di riprendere i lavoratori, ritengo le telecamere possano essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (non con i dipendenti). In mancanza di accordo, è obbligatorio chiedere l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, settore ispezione del lavoro.
Tuttavia, le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono essere istituite nelle aziende con più di 15 dipendenti.
A questo punto, mi sorge un dubbio: ipotizzando che la biblioteca sia comunale, è necessario tentare l'accordo con le RSA (dato che il Comune
avrà più di 15 dipendenti), oppure si può richiedere direttamente l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro?
In generale, è possibile bypassare le RSA e rivolgersi direttamente alla DPL?
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Ospite
9752





MessaggioInviato: Ven 07 Mag 2010 - 6:38 pm    Oggetto: Re: Dubbio Rispondi citando

Ludolfo ha scritto:
In generale, è possibile bypassare le RSA e rivolgersi direttamente alla DPL?


ma chi sei: il clone del ministro Brunetta?
ti crea fastidio il confronto coi colleghi?
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sgarrup



Registrato: 12/04/10 21:10
Messaggi: 17
Residenza: Milano

MessaggioInviato: Gio 05 Ago 2010 - 3:06 pm    Oggetto: Re: Dubbio Rispondi citando

Ludolfo ha scritto:

A questo punto, mi sorge un dubbio: ipotizzando che la biblioteca sia comunale, è necessario tentare l'accordo con le RSA (dato che il Comune
avrà più di 15 dipendenti), oppure si può richiedere direttamente l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro?
In generale, è possibile bypassare le RSA e rivolgersi direttamente alla DPL?


L'RSA non può essere bypassata, ma in caso di tentato accordo non raggiunto, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, comma 2 prevede che “in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.

Cordiali saluti

Antonio Recchia
www.professioneprivacy.it
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