| Autore |
Messaggio |
| Ospite |
Inviato: Gio 26 Lug 2012 - 2:51 pm Oggetto: |
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Ne abbiamo faldoni pieni in sospeso, pur essendo stati ripetutamente avvertiti continuano a mandarcele senza passaggio in giudicato da anni!
Qualche volta anche il Trib. Vol.Giur. dimentica il fatidico timbro sulle formazioni degli atti di nascita. |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Mer 25 Lug 2012 - 3:03 pm Oggetto: |
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??? Che sia stato abrogato l'art. 324 CPC e l'art. 124 Disp. att. CPC, senza dicercelo ?
Battute a parte, come puo' essere oggetto di "registrazioni amministrative" un provvedimento giurisdizionale che sia privo della certificazione, di competenza (esclusiva) del cancelliere) di cui all'art. 124 Disp. att. CPC? |
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| Malizia |
Inviato: Mer 25 Lug 2012 - 2:12 pm Oggetto: |
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| Anche a voi inviano le sentenze di legittimazione senza passaggio in giudicato? |
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| Malizia |
Inviato: Mer 25 Lug 2012 - 11:23 am Oggetto: |
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| Ad essere sinceri una volta tra le varie comunicazioni inviate al Tribunale suddetto ci ho infilato una copia della Circolare 6, ma hanno finto di non vederla. Non credo che sia il Trib. a seguire il Com. Mi. ma proprio l'inverso. |
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| diego |
Inviato: Mar 24 Lug 2012 - 2:20 pm Oggetto: |
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al tribunale di milano, con le adozioni nazionali, ed alla prefettura ho cercato anche di spiegare la Circolare Ministero dell'Interno 25-05-1987, n. 6.
ma, ovviamente, non le capiscono perchè, in lombardia, il comune di milano insegna e comanda. e loro seguono.
in materia, ai tribunali si potrebbe anche spiagare che l'articolo 454 cc è abrogato, ad esempio, ed altro... |
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| Malizia |
Inviato: Mar 24 Lug 2012 - 2:17 pm Oggetto: |
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| Prova a spiegarlo al Tribunale di Milano. |
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| diego |
Inviato: Lun 23 Lug 2012 - 11:40 am Oggetto: |
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| forse intendeva dire che il comune di residenza del minore sarebbe competente a trascrivere il decreto e ciò che consegua. |
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| Malizia |
Inviato: Lun 23 Lug 2012 - 8:51 am Oggetto: |
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| Quindi il comune di residenza dovrebbe avere il bimbo già con il nuovo cognome grazie al pronto intervento del Tribunale? (non previsto e che crea dubbi e disagi) ed i rif. all'atto di nascita? |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Ven 20 Lug 2012 - 2:52 pm Oggetto: |
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| La prassi (o, meglio, secondo l'allora Ord,. St. Civ.) pre-RSC era in questo senso. Ora vi e' (o, sarebbe ...) l'art. 10, 1 RSC. |
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| Malizia |
Inviato: Ven 20 Lug 2012 - 11:44 am Oggetto: |
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| Dimenticavo Art 25 L. 184/83. |
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| Malizia |
Inviato: Ven 20 Lug 2012 - 11:44 am Oggetto: |
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| Minore adottato nato in questo comune, ma già residente in altro con nuvo cognome adottivo (grazie al tribunale), trascrivo ed annoto l'adozione, devo poi comunicare all'anagrafe al comune di residenza la cosa o no? |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Mer 19 Ago 2009 - 2:47 pm Oggetto: |
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Evidentemente si tratta di adozione nei casi particolari (artt. 44 e ss. L. 4/5/1983, n. 184), che, si ricorda, non produce gli effetti dell'art. 27 stessa L. 184/1983.
Il minmore adottato con questa adozione rimane figlio del padre e della madre "originari", ma assume il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio (art. 299 CC). Per inciso, si ricorda anche l'art. 300 CC.
In altre parole, nell'eventualita' di applicazione dell'art. 3 dPR 2/5/1957, n. 432, si indichera' sempre e comunque: figlio di ... e di ...., adottato da .... (e l'annotazione ex Form. n. 123 sara' sempre riportata negli estratti ex art. 106 RSC). |
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| SEFORA2 |
Inviato: Mer 19 Ago 2009 - 11:26 am Oggetto: |
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| In seguito ad adozione a due fratelli(minorenni) è stato riconosciuto il doppio cognome (del padre adottivo e del padre naturale). Il Comune di nascita ci ha comunicato solo l'attribuzione del doppio cognome. Ma la paternità è da variare? Risulta ancora il padre naturale. Come si procede? |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Gio 13 Ago 2009 - 7:17 am Oggetto: |
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Se l'adozione abbia gli effetti di cui all'art. 27 L. 4/5/1983, n. 184, nelle schede individuali (mod. AP/5) e di famiglia (mod. AP/6), si mutano, oltre che il cognome, anche le indicazioni della pat./mat. (nel passato, queste variazioni si eseguivano, materialmente, con inchiostro rosso ...).
Dopo di che' si formano nuove schede mod. AP/5 e mod. AP/6, con le indicazioni cosi' "innovate", che vanno a sostituire le precedenti schede, le quali sono archiviate, in busta chiusa e sigillata conservata sotto la responsabilita' personale dell'Ufficiale di anagrafe e dopo questa "secretazione" risultano inaccessibili a chiunque (salvo provvedimento del tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, ai sensi dell'art. 28 L. 4/5/1983, n. 184). |
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| Nenna |
Inviato: Gio 13 Ago 2009 - 6:24 am Oggetto: |
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No, infatti il bambino è italianissimo e nato a non molti chilometri da qui.
La ringrazio per l'illuminante delucidazione sull'indicazione del luogo di nascita.
Piuttosto, sono così dura che ancora non ho capito che variazione operare in anagrafe: cambio cognome o cancellazione/iscrizione per altri motivi? Colleghi, voi come fate? |
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