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Messaggio |
| diego |
Inviato: Lun 24 Dic 2012 - 9:01 am Oggetto: |
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sul timbro... basterebbe invero leggere la circolare per apprendere che chi l'ha scritta neanche conosce l'articolo 291 rd 635/1940... tant'è che recita:
"dietro corrispettivo del costo della carta , unitamente al diritto di segreteria "... "costo della carta"? cioè? 42 centesimi?
strano che non si conosca nè l'articolo 291 rd 635/1940 nè la tabella D allegata alla legge 604/1962, la differenza tra diritti di carta d'identità, diritti di segreteria, "costi" e altro...
deboli? si.
sul resto: direi che prevalga la "situazione" (smarrimento) che ciò che segua... vuol essere un deterrente... |
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| marco.marzio |
Inviato: Lun 24 Dic 2012 - 8:58 am Oggetto: |
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Non possiamo sapere a che cosa si riferisse il legislatore del 1940 parlando di duplicato (non possiamo escludere che avesse in mente un documento con caratteristiche proprie del duplicato). Sappiamo però (grazie alla Circolare 24) come dobbiamo comportarci a seguito di smarrimento o sottrazione o anche di deterioramento: rilasciamo un nuovo documento. A tutti gli effetti (Circolare 24: vero e proprio rilascio ex novo).
Se rilasciamo un nuovo documento sappiamo che il diritto fisso da esigere è soltanto quello fissato nella misura di Lire 10.000 dal D.L. 8/1993, art. 10, comma 12 ter, con esclusione di ogni altro onere a carico del cittadino.
Comunque, chi vuole applicare l'art. 291, ultimo comma, del Regolamento al T.U.L.P.S., esigendo il doppio diritto nel caso di rilascio ex novo in conseguenza di smarrimento, forse ha un appiglio per poterlo fare.
Molto deboli appaiono le ragioni per esigere il doppio diritto in caso di furto o deterioramento. Deboli sono parse recentemente, agli organi superiori, anche nel caso di rilascio ex novo per la mancata accettazione del timbro di proroga (Circolare 23 del 28 luglio 2010).
Saluti! |
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| diego |
Inviato: Lun 24 Dic 2012 - 8:05 am Oggetto: |
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il commento di Sereno non è peregrino: se il duplicato non esiste, forse il legislatore... si è sbagliato... nel lontano 1940... o, forse, il legislatore, ben conscio, intendeva meramente un rilascio preima della scadenza? altrimenti, non esistendo il duplicato, immagino che se uno smarrisca la CI non possa ottenerne una nuova (non esistendo il duplicato) prima della naturale scadenza...
non parla del doppio diritto, no, ma definisce il duplicato, ritenendolo un rilascio ex novo. |
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| marco.marzio |
Inviato: Lun 24 Dic 2012 - 8:02 am Oggetto: |
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A beh, se voi per l'esazione del doppio diritto vi basate sulla Circolare 24 del 1992, allora potete stare tranquilli.
Difatti là il Ministero equiparava - ai fini del rilascio di un nuovo documento, cioè come motivo per il rilascio di una carta di identità prima della scadenza della precedente - il duplicato per smarrimento a quello a causa di sottrazione furtiva e di deterioramento.
Più avanti invece illustrava: "Passando ad affrontare il problema dell'emissione di un nuovo documento a seguito di smarrimento o sottrazione od anche deterioramento, vi è da dire che esso assume le caratteristiche di un vero e proprio rilascio ex novo per cui la validità di cinque anni ricomincerà a decorrere dalla data del rilascio".
Quindi il duplicato non esiste in quanto tale. Esiste il rilascio del documento prima della scadenza naturale del precedente, cioè il rinnovo.
Se però voi volete continuare a far pagare il doppio diritto fisso a chi ha subito un furto (equiparando la sua situazione a coloro che incautamente hanno perso o deteriorato il loro documento), fate pure. Tra l'altro così applicando in via analogica una normativa fiscale. Certo, ben supportati dalla Circolare 24, chiarissima al riguardo (tanto è vero che non parla mai di doppio diritto).
Saluti! |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Sab 22 Dic 2012 - 7:13 pm Oggetto: |
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| Sulla semantica: mettiamo in discussione quella utilizzata nel 1940 ....? |
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| diego |
Inviato: Sab 22 Dic 2012 - 4:04 pm Oggetto: |
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In tempi non certo recenti il min con circolare 24/1992 ha stabilito che per duplicato debba intendersi un rilascio ex novo. Che poi se ne voglia fare un discorso di semantica, va bene...  |
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| marco.marzio |
Inviato: Sab 22 Dic 2012 - 3:54 pm Oggetto: |
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Il duplicato di cui tratta l'art. 291 del Regolamento al T.U.LL.PP.SS., non coincide con il concetto di emissione di una "nuova carta di identità" per motivi diversi dalla sostituzione del precedente documento scaduto.
Duplicato è ciò che riproduce un documento originale distrutto o smarrito e che lo sostituisce a tutti gli effetti legali. E' copia o doppione. In questo senso nella prassi non si è mai proceduto al rilascio di un duplicato della carta di identità. In effetti ciò che viene rilasciato è un nuovo documento, con autonoma vita, del tutto indipendente dal documento precedente.
Che poi si voglia far pagare - su questo documento - un doppio diritto per punire o scoraggiare... questo è tutto un'altro discorso.
Saluti! |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Sab 22 Dic 2012 - 12:38 pm Oggetto: |
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Avendosi abrogato (...) l'art.291, 3 Regolam. T.U.LL.P.S. ... ?
Il duplicato e', oggi, altro che la C.I. rilasciata prima della scadenza (o nei termini di 180 gg. precedenti). |
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| marco.marzio |
Inviato: Sab 22 Dic 2012 - 10:15 am Oggetto: |
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Io invece sono d'accordo con il Dr. Pizzo: non esiste il duplicato della carta di identità. Quindi quando c'è furto, deterioramento, smarrimento, si emette un nuovo documento (con un numero seriale diverso, con le generalità attuali, con i i dati somatici attuali, compresa una nuova foto attuale) e quindi con il pagamento del diritto nella misura ordinaria.
Saluti! |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Gio 20 Dic 2012 - 6:29 pm Oggetto: |
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| Sprecando francobolli ... ? |
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| Ospite |
Inviato: Gio 20 Dic 2012 - 6:09 pm Oggetto: |
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| un'iscritta AIRE in possesso di carta d'identità rilasciata dal mio comune, chiede l'apposizione della proroga sulla c.i. prossima alla scadenza, chiedo una stupidaggine: devo comunicare qualcosa al consolato d'italia competente? |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Mer 29 Ago 2012 - 4:39 am Oggetto: |
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| Luogo (cfr. art. 7 D. Lgs. 3/2/2011, n. 71) ed indirizzo. |
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| Ospite |
Inviato: Mar 28 Ago 2012 - 8:13 pm Oggetto: |
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| Quando rilasciate una C.I. a cittadino Aire, cosa mettete nel campo: Residenza? Il mio programma propone questo: Residenza: Francia - Aire di (l'indicazione del mio comune) e poi alla voce dell'indirizzo mette la via ecc (molto spesso con scritte lunghissime, compresse e quindi spesso illeggibili, ma questo è un altro problema). Non mi convince |
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| diego |
Inviato: Mar 28 Ago 2012 - 10:00 am Oggetto: |
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| art. 3 rd 773/1931. |
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| DOVE |
Inviato: Mar 28 Ago 2012 - 9:59 am Oggetto: |
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| E' possibile rialsciare una carta d'identità a cittadino iscritto nell'AIRE di altro Comune? |
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