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[quote="Anonymous"]l'argomento non sarebbe di pertinenza di questo forum specifico, comunque , occorre fare riferimento all'art. 62 dlgs 507/1993 ed al regolamento comunale in materia di TARSU; riporto lo stralcio di una sentenza della cassazione (in merito vi è una giurisprudenza consolidata) “Ai sensi dell'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l'esonero della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è previsto ove locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilita'", non è perciò sufficiente che vanga data la prova (secondo l'insindacbile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attivita' industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva non utilizzabilita'”[/quote]
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Revisione argomento
Autore
Messaggio
rennug
Inviato: Ven 03 Ago 2012 - 2:37 pm
Oggetto:
Oggi sono andato dall'ufficio tributi e come sospettavo non avevano ricevuto la mia richiesta.
rennug
Inviato: Gio 02 Ago 2012 - 4:04 pm
Oggetto:
...qualche consiglio......?......
rennug
Inviato: Mer 01 Ago 2012 - 1:55 pm
Oggetto:
Ho presentato la richiesta (protocollata) al comune per la variazione di categoria della tariffa sui rifiuti.
I 30 giorni sono scaduti oggi.
Nessuna risposta, e molto probabilmente ( mi è già successo altre volte ) il sindaco non l'ha nemmeno inoltrata all'ufficio competente.
Che faccio ? vado dai carabinieri.....
rennug
Inviato: Lun 09 Lug 2012 - 2:00 pm
Oggetto:
Vedremo.......
........e vi farò sapere.
mick2
Inviato: Lun 09 Lug 2012 - 9:53 am
Oggetto:
A tutti fa piacere trovare una conferma alla propria tesi; bisognerà però vedere cosa ne penserà, nel caso, il giudice tributario-
rennug
Inviato: Dom 01 Lug 2012 - 3:30 pm
Oggetto:
Ecco la risposta ....
Citazione:
Secondo costante giurisprudenza della Cassazione per
l'assoggettamento al corrispettivo del servizio rifiuti basta
l'utilizzabilità dei locali e non anche l'effettiva utilizzazione. Ora, nel
caso di deposito della autorizzazione commerciale o di rinuncia, si è in
presenza di inutilizzabilità giuridica, così che ne è precluso
l'assoggettamento come negozio. Da tale data, permanendo nei locali
l'arredamento dovrà essere applicata la tariffa prevista per i depositi.
In conclusione, nel caso descritto con il deposito della autorizzazione
commerciale l'assoggettamento non potrà avvenire con la tariffa della
attività commerciale, ma se i locali rimangono utilizzati come deposito va
applicata la tariffa corrispondente.
Cordiali saluti
Dott. Bruno Battagliola
Ringrazio il Dott.Battagliola per la perfetta spiegazione.
rennug
Inviato: Gio 28 Giu 2012 - 11:25 am
Oggetto:
Il regolamento del comune parla di esclusione dalla tassa per I locali e aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.
Poi si aggiunge : presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo ........Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua,luce).
Abbiamo chiuso la nostra attività commerciale l'anno scorso, e di conseguenza entro la fine dell'anno abbiamo depositato la licenza al comune e sospeso tutte le forniture di utenze.
Nel locale ( ormai abbandonato ) sono rimasti scaffali e frigoriferi vuoti, che certamente non possiamo buttare e non abbiamo altri spazi dove collocarli.
Gli impiegati dell'ufficio tributi del mio comune hanno insistito sul fatto che fino a quando esisteranno queste attrezzature nel locale dovremo sempre pagare anche se (le attrezzature) sono in stato di inutilizzabilità e non possono produrre rifiuti.
Secondo voi , la cessazione di un'attività commerciale ( quindi senza licenza e utenze ) è sufficiente a dimostrare la condizione di non utilizzabilità per dunque usufruire dell'esenzione ?
rennug
Inviato: Mer 27 Giu 2012 - 10:27 am
Oggetto:
salve, vorrei il vostro commento a riguardo questo modulo :
ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI _______________
Oggetto: Richiesta Rimborso Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU).
COGNOME O DENOMINAZIONE_______________________________________________________________________
NOME ______________________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA___________________________PROV.__________(____)DATA DI NASCITA _____/_____/______
C.F./ P.IVA____________________________________________________________________________________________
RESIDENZA /SEDE LEGALE_________________________________________________________________N°_________
CITTA’_____________________________PROV(_______)CAP__________________
TEL/FAX______/______________________CELL.______/___________EMAIL____________________________________
EREDE DI ______________________________________________C.F.___________________________________________
DECEDUTO IL _____________________________
CHIEDE
• Il Rimborso per gli anni 2010 – 2011 - 2012
Motivazione; La TARSU non esiste più dal 2010. Il Regolamento Comunale è pertanto Illeggittimo.
Dal 01/012010, la TARSU, tassativamente abrogata per mancanza di una precisa e specifica legge di proroga, come avvenuta sino al 2009, non è più applicabile per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Un semplice regolamento comunale non può sostituire e far rivivere una legge ormai abrogata, in quanto si verificherebbe l’assurdo che la norma secondaria possa prevalere su quella primaria, in contrasto con i principi costituzionali dell art.23.
I comuni, quindi, non possono continuare ad esigerla. Inoltre senza alcuna delibera di trasformazione della tassa ( da TARSU a TIA ) entro il 30/06/2012, il comune non può chiederne il pagamento ai contribuenti nemmeno per l’anno 2013.
http://www.diritto.it/docs/32989-tarsu-illegittima-per-gli-anni-2010-2011-e-2012
• Modalità di rimborso
/_____/ quietanza diretta presso la Tesoreria -----/_____/ Bonifico Bancario *
/_____/ Assegno Circolare ( Non Trasferibile) * (*le spese sono a carico del contribuente)
Banca…………………………………………Sede………………………………………………….
Codice IBAN /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Documenti da allegare :
• Copia bollettini versamento ( obbligatorio)
____________, li_____________________
FIRMA
____________________________________________
Modalità di presentazione richiesta:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo;
rennug
Inviato: Sab 31 Mar 2012 - 7:23 pm
Oggetto:
Dipende dunque dal regolamento comunale ?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Sab 31 Mar 2012 - 1:19 pm
Oggetto:
Spostato nella sezione pertinente ai tributi locali.
rennug
Inviato: Sab 31 Mar 2012 - 7:50 am
Oggetto:
Mi può dire gentilmente in quale sezione del forum inoltrare la mia richiesta ?
Grazie
Ospite
Inviato: Sab 31 Mar 2012 - 1:42 am
Oggetto:
Lo puoi sapere solo tu, leggendo quegli articoli di quel Regolamento
comunale
.
E ti era stato già segnalato che esiste un'altra sezione del forum, specializzata per la materia.
rennug
Inviato: Ven 30 Mar 2012 - 8:33 pm
Oggetto:
L'avvocato mi ha consigliato di presentare una
DENUNCIA PER LA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA TIA
EX ART. 4 E ART. 18 REGOLAMENTO T.I.A.
E' corretto ?
Ospite
Inviato: Ven 30 Mar 2012 - 11:34 am
Oggetto:
l'argomento non sarebbe di pertinenza di questo forum specifico, comunque , occorre fare riferimento all'art. 62 dlgs 507/1993 ed al regolamento comunale in materia di TARSU; riporto lo stralcio di una sentenza della cassazione (in merito vi è una giurisprudenza consolidata)
“Ai sensi dell'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l'esonero della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è previsto ove locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilita'", non è perciò sufficiente che vanga data la prova (secondo l'insindacbile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attivita' industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva non utilizzabilita'”
rennug
Inviato: Ven 30 Mar 2012 - 9:55 am
Oggetto: Tassa sui rifiuti
Gentile dott.Scolaro...
Il 31 dicembre abbiamo chiuso la nostra attività commerciale.
Di conseguenza volevamo sospendere la fornitura di luce e acqua nel locale, per evitare di pagare la tassa sui rifiuti.
Però gli impiegati dell'ufficio tributi mi hanno detto che occorre anche che il locale venga sgombrato da eventuali attrezzi ( deve essere vuoto) e modificare la destinazione d'uso per usufruire della cessazione della tassa.
Oggi, però, un avvocato mi ha detto che non è affatto cosi. Secondo lui basta sospendere luce e acqua.
Potrebbe gentilmente chiarirmi le idee ?
Grazie
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