| Autore |
Messaggio |
| diego |
Inviato: Gio 29 Mar 2012 - 7:52 am Oggetto: |
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| le condizioni sono in capo al cittadino; e l'ufficiale d'anagrafe fa l'ufficiale d'anagrafe e non l'autorità di ps... |
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| pieretto |
Inviato: Gio 29 Mar 2012 - 7:50 am Oggetto: |
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| Siamo d'accordo che l'attestato no va richiesto, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L 183/2011. Ma questo non vuol dire completa libertà perchè se il soggiorno dei comunitari è sottoposto a condizioni lo ha detto la direttiva e non io. Quindi verifichiamole queste condizioni. |
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| diego |
Inviato: Gio 29 Mar 2012 - 7:36 am Oggetto: |
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se al cittadino UE applico la legge ed il regolamento anagrafico (art. 9) da questi desumo i documenti da richiedere.
nella norma speciale non rinvengo altri documenti... anzi... l'attestato di iscrizione anagrafica (ad esempio) neanche esiste...
l'unico caso di richiesta documentale è quello commi 2 e 3 articolo 9:
| Citazione: | 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: |
mi sentirei di eccedere (è documento necessario ai fini dell'iscrizione anagrafica?) nel chiedere altro... magari attestazioni inesistenti che, peraltro, non attestano alcun possesso di requisiti...
poi... di esperti è pieno il mondo!  |
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| pieretto |
Inviato: Gio 29 Mar 2012 - 7:29 am Oggetto: |
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| l'ho scrito apposta. l'anagrafe non fornisce nessuna autorizzazione. Ma propiro per questo, se lo si iscrive senza verifica può diventare una sorta di autorizzazione implicita arrogandosi l'UdA questa eventualità al di fuori delle normative. Ogni cambio residenza tra comuni diversi è un'iscrizione anagrafica e pertanto devi sapere a quale titolo si effettua l'iscrizione. Il d. 30 non è così chiaro su questo punto ma qualche esperto ha propreso per questa tesi .... ( allo stesso piano di come gli stessi esperti hanno deciso che i certificati tra PPAA non esistono più....) |
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| diego |
Inviato: Gio 29 Mar 2012 - 7:21 am Oggetto: |
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forse è proprio questa l'ottica che andrebbe invertita... l'ufficiale d'anagrafe non autorizza nessuno a soggiornare... e sicuramente ciò non è previsto da alcuna norma...
insisto (se vuoi si tratta di una mia opinione): se provenga da altro comune non va verificato alcun requisito...
dal dettato della norma i requisiti, parrebbe chiaro, vanno verificati in sede di I iscrizione dall'estero... |
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| pieretto |
Inviato: Gio 29 Mar 2012 - 7:09 am Oggetto: |
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| Mi spiace dissentire, ma non è così certo che in caso di pratica migratoria non si debba procedere a verificare nessun requisito: sempre iscrizione anagrafica si tratta, a meno di non considerare le anagrafi comunali come delle semplici filiali dell'anagrafe nazionale italiana ( che mi sembra non esista molto). Se ogni comune ha attualmente piena competenza sui residenti, ergo la verifica va fatta perchè non si può iscrivere qualcuno che non si sa se ha (ancora) diritto di soggiornare . Se non avesse più nessun requisito si dovrebbe addirittura, tramite sindaco, segnalarlo alla prefettura per l'eventuale allontanamento, altrimenti l'ufficiale d'anagrafe si prenderebbe l'onere (non previsto da nessuna legge) di autorizzare il comunitario a soggiornare, (perchè una volta residente chi lo toglie più?) |
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| diego |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 5:28 pm Oggetto: |
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e allora mi chiedo: la verifica di qualsivoglia requisito (documenti di cui all'articolo 9 o attestati vari) è prescritta? o, non trovando applicazione il terzo comma dell'articolo 9, dal momento che non ci troviamo nel periodo dei tre mesi trascorsi dall'ingresso di cui al comma 2, non facciamo altro che applicare l'articolo 13 dpr 223/1989?
cioè: dobbiamo chiedere nulla se il cittadino UE provenga da altro comune? |
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| LUNAX |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 5:24 pm Oggetto: |
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| Diego: si tratta di una normale pratica migratoria |
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| Sereno.SCOLARO |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 3:09 pm Oggetto: |
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| Un invito: qualcuno dovrebbe rileggere il "Considerando" 8 della direttiva 2004/38/CE ..... |
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| pieretto |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 2:26 pm Oggetto: |
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| Se l'attestato è un certificato, come ricordato anche da diego, il problema non si pone nemmeno perchè ai sensi della L. 183/2011 non puoi nè richiederlo, nè accettarlo ( e neanche vederlo senza inserirlo nel fascicolo, magari mettendo una crocetta nella istanza, a fianco dove hai opportunamente inserito una riga ad uso esclusivo dell'ufficio dove è scritto: visto dall'impiegato Tizio Caio ). |
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| diego |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 11:44 am Oggetto: |
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alla prefettura? oddio.. ormai se ne sentono di ogni genere...
comunque.. siamo in presenza di una iscrizione art. 9 comma 3 (e quindi 9 comma 2) dlgs 6/02/2007 n. 30 o in presenza di una normale pratica migratoria? |
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| LUNAX |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 11:42 am Oggetto: |
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| In sede di richiesta di residenza proveniente da altro Comune di una cittadina rumena mi viene presentata la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente invece dell'originale il quale dice di averlo inviato alla Prefettura per la richiesta di cittadinanza; posso ritenere valida la fotocopia? o devo chiedere di farsi rilasciare un nuovo originale? |
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| diego |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 10:18 am Oggetto: |
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l'attestato di iscrizione anagrafica NON attesta il possesso o il mantenimento del diritto ma solo la presentazione della documentazione prescritta, in sede di (prima) iscrizione ai sensi dell'articolo 9.
l'attestato di soggiorno permanente attesta la matuazione dei 5 anni di soggiorno legale e continuativo... rinvio all'articolo 14 comma 1: "non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13"..
il venire meno dei requisiti non è legato al possesso o meno dell'attestazione (che, ripeto, non costituisce titolo di soggiorno)... |
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| akicita wanjila |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 10:05 am Oggetto: |
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Quindi, in che caso specifico devo rivedere i requisiti?
La perdita del requisito non è prevista? E l a conseguente segnalazione? ..... |
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| diego |
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 9:27 am Oggetto: |
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duplicato del titolo di soggiorno? eh? e io che pensavo che il dpr 54/2002 fosse abrogato!
cosa certifica l'attestato di iscrizione anagrafica (se esistente...)? attesta una posizione cristallizzata (è stato iscritto ai sensi dell'articolo 9 dlgs 30/2007) e quindi certamente ri-certificabile (=nuova certificazione: NO duplicato - è un certificato come un altro..) senza ri-verifica di requisiti... in bollo...
l'attestato art. 16, parimenti, certifica il possesso dei requisiti art. 14 e la non necessità del mantenimento delle condizioni art. 7... quindi, altrettanto, una volta maturato il diritto di soggiorno, il cittadino ne è in possesso... e si può rilasciare un nuovo certificato, in bollo...
ovviamente, se devo spendere dei soldi e nel frattempo ho 5 anni di soggiorno legale e continuativo, non mi dispiacerebbe buttare via soldi per l'attestato di diritto di soggiorno permanente invece che l'atrlo....
ricordiamo, inoltre, la natura certificativa (e non certo costitutiva) di dette attestazioni: non sono le attestazione a costituire il diritto... ma il possesso del diritto a consentire il rilascio delle relative certificazioni... |
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