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[quote="Sereno.SCOLARO"]L'attestazione, data dall'autorita' consolare, non e' oggetto di trascrizione e, neppure di annotazione (o altro; art. 451, 3 CC), dato che l'eventuale annotazione comporterebbe violazione dell'art. 453 CC, anche se talora l'autorita' consolare preveda (secondo le istruzioni ricevute dal MAE) questa annotazione.[/quote]
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Messaggio
Ospite
Inviato: Lun 25 Giu 2012 - 8:00 am
Oggetto:
Perché lo hai scritto. Ciao (Comune Milano).
giogio123
Inviato: Ven 22 Giu 2012 - 2:16 pm
Oggetto:
e cm faresti a sapere ke sn della prov d bg?
Ospite
Inviato: Gio 21 Giu 2012 - 10:31 pm
Oggetto:
Ciao Giogio di quale Comune della Provincia di Bergamo sei?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Gio 21 Giu 2012 - 6:55 am
Oggetto:
Fermo restando il fatto che la definizione di "legale residenza" e' data all'art. 1, 2, lett. a) dPR 12/10/1993, n. 572, cosa che vale anche per i termini, merita di doversi ricordare anche la circolare del MIN (Citt.) n. K.60.1 del 5/1/2007.
F.A.S.
Inviato: Mer 20 Giu 2012 - 9:08 pm
Oggetto:
giogio123 ha scritto:
Nel corso dell'istruttoria relativa ad un procedimento di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4 c. 2 della legge 91/1992 è emersa un'interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno. Infatti la neo-maggiorenne risulta essere inserita nel permesso di soggiorno della madre sino alla scadenza dello stesso in data 18/08/2007. I genitori provvedevano alla richiesta del primo permesso di soggiorno, divenuta la ragazza quattordicenne in data 01/03/2008, presentando l'istanza presso gli uffici postali in data 17/05/2008, ottenendo successivamente il permesso di soggiorno in data 18/11/2008. rigetto?
ma dico sior, permesso di soggiorno mediante, era legalmente residente o non lo era? allora?
giogio123
Inviato: Mer 20 Giu 2012 - 8:18 pm
Oggetto:
Nel corso dell'istruttoria relativa ad un procedimento di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4 c. 2 della legge 91/1992 è emersa un'interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno. Infatti la neo-maggiorenne risulta essere inserita nel permesso di soggiorno della madre sino alla scadenza dello stesso in data 18/08/2007. I genitori provvedevano alla richiesta del primo permesso di soggiorno, divenuta la ragazza quattordicenne in data 01/03/2008, presentando l'istanza presso gli uffici postali in data 17/05/2008, ottenendo successivamente il permesso di soggiorno in data 18/11/2008. rigetto?
diego
Inviato: Lun 11 Giu 2012 - 4:27 pm
Oggetto:
la competenza per la notifica è in capo alla prefettura dal 1994... con l'articolo 4 dpr 362/1994
e mi pare - mi pare - che i requisiti suddetti debbano sussistere alla data di adozione del decreto e non della notifica, stante il disposto art. 5 legge 91/1992 come modificato dalla 94/2009... e comunque eventuali verifiche sarebbero in capo a qualcun altro... che non al comune....
comunque, se si voglia dempiere, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio potrebbe essere sufficiente... non si sa bene a cosa... ma...
Bulgarelli
Inviato: Lun 11 Giu 2012 - 4:18 pm
Oggetto:
In effetti fino all'anno scorso la ns. Prefettura ci trasmetteva il decreto con preghiera di verifica e successiva notifica. Da quest'anno ci invia una comunicazione con la quale, come dicevo sopra, ci richiede la verifica che al momento della notifica, che effettuerà la prefettura stessa, non sono in essere provvedimenti di scioglimento, annullamento , cess. effetti civili e non sussista separazione personale. Questi accertamenti si effettuano verificando che sull'originale dell'atto di matr. non vi siano annotazioni che si riferiscano ad un inizio di "divorzio" o separazione personale, cosa quest'ultima che ci viene comunicata dalla Cancelleria.
Chiedevo oltre alle verifiche di cui sopra occorre accertare anche l'effettiva convivenza ?
diego
Inviato: Lun 11 Giu 2012 - 3:35 pm
Oggetto:
Perdonami l'ignoranza... Quale verifica?
Tra l'altro visto che la notifica la cura la prefettura, forse spetta a questa questa ipotetica verifica?
Bulgarelli
Inviato: Lun 11 Giu 2012 - 3:31 pm
Oggetto:
La verifica che precede la notifica di decreto di cittadinanza a seguito di matrimonio consiste nel verificare l'atto di matrimonio che non vi siano annotazioni di separazioni e la comunicazione della cancelleria del tribunale che non è in essere un procedimento di separazione personale ?
..... qualcuno mi ha detto che occorre anche un accertamento dei vigili per verificare se il marito/la moglie convivano effettivamente con il coniuge..è vero ?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Ven 24 Feb 2012 - 6:42 am
Oggetto:
La pretesa di ignorare, non e' evidentemente sostenibile.
Certamente, puo' trovare applciazione l'art. 11 L. 5/2/1992, n. 91, in presenza dei dovuto presupposti.
Ospite
Inviato: Gio 23 Feb 2012 - 12:14 pm
Oggetto:
Grazie veramente per la collaborazione, ora mi si pone un problema ulteriore. Il mio iscrivendo statunitense/italiano della cittadinanza italiana non ne vuole sapere e mi invita ad "ignorare" la cosa. Per me, avendo io gli atti, non posso far finta di nulla. Dalle mie ricerche non c'è modo nel suo caso di rinunciare, a meno che non rinunci anche alla sua istanza di residenza nel mio comune.
Secondo voi è applicabile l'art. 11 della 91/92 in caso di residenza all'estero?
F.A.S.
Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 6:59 pm
Oggetto:
Sereno.SCOLARO ha scritto:
Ah, ah ... si parte dalla fine: in quanto personale SOFA, se fosse italiano (ma sul punto si ritorna dopo) dovrebbe avere cessato di poter contare sulle disposizioni SOFA, residuando, al piu', come personale civile "italiano" in servizio presso strutture NATO.
Dato che la nascita e' avvenuta dopo il 1/1/1948, dovrebbe essere considerato (dopo il parere del Cons. di Stato, Sez. 1^ n. 105/1983) cittadino italiano dalla nascita, per via materna (per usare questo riferimento), superandosi cosi' ogni riferimento all'art. 3 L. 555/1912, per cui "cadeva" la questione della rinucnia (tra il 21° e 22° anno di eta'), salvo che non l'avessa fatta .... (caso nel quale continuava a rimanere unicamente cittadino USA e, rientrando in Italia, essere interessato all'art. 13 L. 5/2/1992, n. 91.
Anche qui una sorta di attestazione, con motivazioni diverse.
Vedi Scolaro, come a volte fa il ruolo del ignorante, era americano per essere nato, da padre statunitense, in territorio AMERICANO, in una struttura militare americana. Oggi possiamo parlare d'essere italiano via materna ma non a quel tempo
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 3:16 pm
Oggetto:
Ah, ah ... si parte dalla fine: in quanto personale SOFA, se fosse italiano (ma sul punto si ritorna dopo) dovrebbe avere cessato di poter contare sulle disposizioni SOFA, residuando, al piu', come personale civile "italiano" in servizio presso strutture NATO.
Dato che la nascita e' avvenuta dopo il 1/1/1948, dovrebbe essere considerato (dopo il parere del Cons. di Stato, Sez. 1^ n. 105/1983) cittadino italiano dalla nascita, per via materna (per usare questo riferimento), superandosi cosi' ogni riferimento all'art. 3 L. 555/1912, per cui "cadeva" la questione della rinucnia (tra il 21° e 22° anno di eta'), salvo che non l'avessa fatta .... (caso nel quale continuava a rimanere unicamente cittadino USA e, rientrando in Italia, essere interessato all'art. 13 L. 5/2/1992, n. 91.
Anche qui una sorta di attestazione, con motivazioni diverse.
Ospite
Inviato: Mer 22 Feb 2012 - 3:04 pm
Oggetto:
Grazie, in realtà però nella mia domanda ho fatto un errore. L'interessato è nato alla fine del 1948 e non nel 46, ossia dopo l'entrata in vigore della ns Costituzione. Lo stesso è nato nell'ospedale militare americano di Trieste, riconosiuto su delega del padre, militare statunitense. Non ho idea di come abbia acquistato la cittadinanza USA, ma posso dire che qui è stato iscritto dalla nascita all'espatrio come cittadino "americano" (proprio con questa dicitura) in una famiglia di italiani e che nel 78, quando si è sposato in Italia, compare sull'atto come cittadino statunitense.
Tra parentesi lo stesso è in Italia da decenni come dipendente delle basi NATO e quindi mai in qualche APR
Questo cambia qualcosa rispetto alla risposta?
Grazie ancora per la pazienza-
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