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[quote="Sereno.SCOLARO"]Sui "dati" o sulle indicazioni del testo ? Se si tratta delel seconde, si puo' anche passare sopra (ricordo che la trascrizione si fa, sempre, per sunto: art. 12, 10 RSC); se si tratta dei primi: art. 100 RSC.[/quote]
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Messaggio
F.A.S.
Inviato: Mar 05 Feb 2013 - 8:10 pm
Oggetto:
PAPERINA2 ha scritto:
Ricevo da un consolato Svizzero atto di nascita di minore,completo di riconoscimento paterno(cittadino svizzero) e assenso materno(cittadina italiana).La minore ha il cognome della madre ,cittadina italiana,e gli stessi con nota scritta chiedono che la minore mantenga il cognome materno? Devo inoltrare il tutto al T.d.M. o lascio tutto così come inviato? grazie.
Non è a volontà o parere che s'impone il cognome, il cognome fu imposto per l'autorità svizzera? Essendo nome e cognome intangibili, lo Stato italiano non ha competenza per correggere o modificare nulla, come figura nei documenti emessi per esse stato deve figurare pure in Italia, e basta di bave.
´
P/S si il riconoscimento del quale parli, fu posteriore alla nascita in un consolato italiano è carente di valore, se è l’unico riconoscimento è valido, e si deve chiedere ai progenitori di presentare il riconoscimento fronte all’autorità svizzera, perché sia integrato tanto il padre quanto, se la legge locale lo permette, il mutamento del cognome, post riconoscimento.
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mar 05 Feb 2013 - 3:55 pm
Oggetto:
Perche' no? Anzi, oltretutto esso ha natura di semplice "avviso".
Ospite
Inviato: Mar 05 Feb 2013 - 1:18 pm
Oggetto:
L'avviso di correzione di un atto ai sensi dell'art. 98, comma 1 o 2 del d.P.R. 396/2000, può essere consegnato a mano alla persona cui l'atto si riferisce, la quale sottoscrive per ricevuta (raccomandata a mano)?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mar 05 Feb 2013 - 11:41 am
Oggetto:
Art. 262, 2 CC, se ne ricorra la fattispecie.
Altrimenti, art. 262, 1 CC, anche se ne possa derivare diversita' di nome di fmiglia (cognome) nei 2 ordinamenti (peccato che la Svizzera non sia parte della Convenzione fatta a L'Aja il'8/9/1982 su tale problematica, spesos presente).
PAPERINA2
Inviato: Mar 05 Feb 2013 - 11:32 am
Oggetto:
Ricevo da un consolato Svizzero atto di nascita di minore,completo di riconoscimento paterno(cittadino svizzero) e assenso materno(cittadina italiana).La minore ha il cognome della madre ,cittadina italiana,e gli stessi con nota scritta chiedono che la minore mantenga il cognome materno? Devo inoltrare il tutto al T.d.M. o lascio tutto così come inviato? grazie.
Sereno.SCOLARO
Inviato: Lun 04 Feb 2013 - 6:02 pm
Oggetto:
Art. 65 L. 31/5/1995, n. 218.
F.A.S.
Inviato: Lun 04 Feb 2013 - 4:23 pm
Oggetto:
Secondo la normativa per renderlo valido? Sì? allora Sì
tarabela
Inviato: Lun 04 Feb 2013 - 11:35 am
Oggetto:
I genitori (italiana/polacco) di un minore nato nel Principato di Monaco, con atto trascritto nel comune, hanno fatto rettificare il nome nell'atto originale dall'autorità competente monegasca. Vogliono, ovviamente, farlo correggere anche nell'atto trascritto in Italia. Se non erro devono presentare copia apostillata (o legalizzata dall'Ambasciata nostra) e debitamente tradotta e chiedere che sia riconosciuta ai sensi art.65 della legge 218/1995. Se riconosciuta idonea, trascrizione per sunto e annotazione su atto di nascita, è corretto?
I genitori mi hanno presentato una copia integrale dell'atto di nascita originale, con l'annotazione di modifica del nome, ma è sufficiente?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Ven 21 Set 2012 - 12:09 pm
Oggetto:
Fermo restando come i provvedimenti giurisdizionali di rettificazione, quando emessi all'estero, sono oggetto di riconoscimento a mente dell'art. 65 L. 31/5/1995, n. 218, da cui discende, tra l'altro,a nche che la parte che, acendo interesse al riconoscimento, correti la relativa istanza anche con la copia autentica (legalizata e, distintamente, tradotta in forma ufficiale), essendosi in presenza di 2 distinti provvedimenti, a stretto rigore, dovrebbero essere interessati entrambi i provvedimenti giursdizionali. Tanto piu' che quello successivo interviene (se e' stata ben intesa la situazione) sul precedente.
Dato che la persona avente interesse non ha (sembra) richiesto alcun riconoscimento di tali sentenze, ne' sembra avere richiesto (art. 12, 10 RSC) una qualche loro trascriizone, non vi deve come un documento logicamente conseguente a tali provvedimenti giurisdizionali possa intervenire ed essere apprezzato.
Al piu', e forse, la parte interessata (non uffici terzi rispetto alla parte uinteressata) potrebbe utilizzare questa documentazione a corredo di ricoso che intenda presentare (art. 95, 1 RSC) al tribunale per ottenere un decreto di rettificazione della trascrizione, precedentemente avvenuta, della copia autentica dell'atto di nascita, sembrano, per gli elementi qui forniti, che questa sia gia' avvenuta.
corrado
Inviato: Mar 18 Set 2012 - 8:58 am
Oggetto:
Nel 2005 ho trascritto l'atto di nascita di un neo cittadino di origine marocchina che risultava nato nell'anno 1961. Adesso mi arriva dal Consolato italiano di Casablanca una "copia integrale" dell'atto di nascita recante due informazioni in margine. La prima relativa ad una sentenza che rettifica la data di nascita in 25/12/1961 anzichè 1961 e la seconda relativa ad altra annotazione di rettifica della data di nascita che diventa 1/1/1961.
Chiedo la rettifica in Tribunale ai sensi art. 95 ? E devono risultare entrambe le rettifiche o è sufficiente l'ultima?
giogio123
Inviato: Gio 05 Apr 2012 - 7:45 pm
Oggetto:
grazie
diego
Inviato: Gio 05 Apr 2012 - 2:11 pm
Oggetto:
l'errore è di "trascrizione" (=l'originale (se ancora in vostro possesso... noi abbiamo i fascicoli dal 2001 perchè la prefettura non li ritira...) è corretto)?=> art. 98 comma 1
se l'errore, comunque, con documentazione idonea è rilevabile ictu oculi anche senza effettivo errore materiale di scritturazione dell'USC... ancora art. 98 (dopo la circolare 397/2008 sulla interpretazione estensiva della portata di detto articolo...)
giogio123
Inviato: Gio 05 Apr 2012 - 2:07 pm
Oggetto:
atto di matrimonio celebrato all'estero trasmesso dal consolato. Dopo 6 anni ci si è accorti che è stato trascritto errata la data di matrimonio. correzione o rettifica?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mer 28 Mar 2012 - 6:42 am
Oggetto:
Ospite 973a = tocchi un aspetto di ... prassi. Nel passato (cioe' vigente il R. D. 9/7/1939, n. 1238), la legittimazione del P.M. (= procuratore della Repubblica) era "limitata2 (dai 2 casi considerati dall'allora art. 165, oltre a quello dell'art. 167, 2 che, nei fatti, era una sorta di applicazione del patrocinio a spese dello Stato). Il fatto che l'attuale art. 95, 2 RSC abbia superato quelle limitazioni, sposta poco, ma consente di considerare che i cancellieri dei tribunali che forniscano queste indicazioni trascurano un aspetto, cioe' il fatto che sia che il ricorso sia introdotto dalla parte che vi ha interesse (atrt. 95, 1 RSC, che costituisce la "regola generale"), sia che sia introdotta dal P. M. (art. 95, 2 RSC), sempre un giudizio, di rettificazione, si ha e cio' non importa particolari agevolazioni (salvo, forse, che nelle comunicazioni e adempimenti, di lieve spessore) per il tribunale e la sua cancelleria.
F.A.S.
Inviato: Mar 27 Mar 2012 - 9:26 pm
Oggetto:
trascrivo l'atto e poi rettifico con annotazione basata sull'utilizzazione del documento "corrigendum" come titolo probatorio. Il PM, su atti esteri, non ha competenza.
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