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[quote="Sereno.SCOLARO"]Quelli che rispondono alle caratteristiche tecniche determinate con il dPCM 3/8/1962.[/quote]
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Revisione argomento
Autore
Messaggio
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mar 27 Mar 2012 - 2:10 pm
Oggetto:
Dipende ... da quali annotazioni (almeno secondo una certa teoria). Di contro, si potrebbe argomentare che, una volta annotata, non sia piu' rilevante indicare il momento da cui decorrano effetti).
giordanoderossi
Inviato: Mar 27 Mar 2012 - 11:11 am
Oggetto:
Comuni limitrofi di notevoli dimensioni riportano nei certificati il testo delle annotazioni senza la data...non è eccessivo?
Sman
Inviato: Gio 22 Mar 2012 - 12:18 pm
Oggetto:
In effetti ho sorriso molto quando ho visto su delle copie integrali delle annotazioni con l'indicazione : firmata da ... ..., cioè i colleghi si sono spinti a copiare l'annotazione proposta compresa firma e timbro del proponente, come se esso lavorasse in loco. Le annotazioni vanno riportate come da formulario, la firma è di chi materialmente l'appone sul registro non di chi la propone, che spesso lavora altrove e non va nemmeno mensionato.
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mar 20 Mar 2012 - 12:20 pm
Oggetto:
Demovili = sia permesso non prendere neppure in considerazione la prospettiva, del tutto fuori luogo. Certe formulazioni in alcuni tersti lasciano presumere l'assunzione di sostanze di sintesi.
Ospite = la legge individua un regime che opera ... per legge (e per questo e' chiamato "legale"). Se si vuole, impropriamente, "automaticamente". Per altro, gli sposi, nell'esercizio dell a propria autonomia privata, possono dichiarare, in forma espressa (o nell'atto di matrimonio o con atto pubblòicio formato prima/dopo il matrimonio) di scgliere il diverso regime della separazione dei beni: trattandosi di una scelta espressa, questo richiede indicazioni ... altrettanto espresse.
Ospite
Inviato: Mar 20 Mar 2012 - 10:49 am
Oggetto:
Ho dei dubbi circa l'indicazione della scelta del regime patrimoniale, da riportare sia nel corpo che a margine dell'atto, in caso di matrimonio tra cittadino italiano e cittadina straniera (civile o concordatario).
Se il regime prescelto è quello della comunione dei beni, è corretto non indicare nulla?
Se, invece il regime è quello della separazione dei beni, è corretto riportare nel corpo dell'atto la formula 62 ed a margine la formula 184, seconda opzione?
Il dubbio mi è sorto dopo aver parlato con alcuni colleghi, i quali, in casi analoghi, ritengono più appropriato utilizzare le formule 62-bis e 184, terza opzione, specificando se il regime prescelto è quello della separazione ovvero della comunione.
Demovill
Inviato: Lun 19 Mar 2012 - 6:10 pm
Oggetto: dichiarazione di fallimento e annotazione
Torno al primo argomento (fallimento e annotazione)
Sin dalla prima edizione del Massimario (2009), il Ministero dell'Interno ha dato indicazione agli USC della possibilità di annotare la dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi, che l'art.191 c.c. indica come causa di scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni: “si ritiene possibile l'annotazione della dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi, utilizzando una formula adattabile al caso” (Ministero dell'Interno, Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, Edizione 2011, p.127).
Si può procedere su richiesta di parte che allega il provvedimento? Quale formulazione si può utilizzare per l'annotazione?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Gio 17 Nov 2005 - 4:27 pm
Oggetto:
1) Deve essere firmata.
2) No (che senso avrebbe?).
miryam.
Inviato: Gio 17 Nov 2005 - 3:22 pm
Oggetto:
tanto per rimanere in tema di vergogna...
L'annotazione che si effettua infromaticamente su un atto di nascita deve riportare il nome dell'ufficiale di stato civile che la appone?
Quando vengono rialsciati i relativi estratti deve comparire il nome dell'U.S.C. che ha fatto l'anntoazione?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Sab 11 Dic 2004 - 10:16 am
Oggetto:
L'annotazione e' firmata da chi la esegue (diversamente, da quando si riproduca un atto in cui l'annotazione sia gia' stata, precedentemente eseguita).
Non vergognarti, a volte anche le cose che possono apparire di poco conto consentono approfondimenti. Ciao.
Deborah
Inviato: Sab 11 Dic 2004 - 7:37 am
Oggetto:
Mi vergogno di fare questa domanda... mi sembra così stupida... però ho ricevuto indicazioni diverse dai colleghi...
Sulle annotazioni che si ricevono da parte dei comuni che hanno degli atti iscritti e che comunicano a noi di fare l'annotazione sullo stesso atto che noi abbiamo trascritto, dobbiamo mettere la nostra firma, oppure dobbiamo scrivere "Firmato: ..." col nome dell'Ufficiale che ce l'ha inviata?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mar 30 Nov 2004 - 2:49 pm
Oggetto:
Intanto, esegui l'annotazione ex Form. n. 164.
Rilevando una 'tua' (nel senso del medesimo comune) carenza (nel passato, le annotazioni potevano anche andare perse nel corso del procedimento di approvazione), magari anche la eseguit (e non importa se essa venga apposta secondo un dato ordine od un altro: conta la data dell'evento, non il momento dell'annotazione.
Per altre: se non e' particolarmente oneroso potresti anche richiede che ti sia inoltrata la comunicazione per eseguire le annotazioni mancanti, ma cio' non inibisce le annotazioni da eseguire ora (e senza esagerare nell'iper-diligenza): e' bene che tutto sia a posto, ma senza farne drammi.
Annotazioni..... arretrat
Inviato: Mar 30 Nov 2004 - 11:05 am
Oggetto:
ANNOTAZIONI.... ARRETRATE!
E' morta qui una signora nata qui.
La signora stando al cartellino anagrafico è sposata in altro Comune nel 1930, vedova, risposata nel nostro Comune nel 2001. (io sono qui dal 2002)
Vado sull'atto di nascita per effettuare l'annotazione di morte, ma non trovo le annotazioni di matrimonio.
Prima di "chiudere" (si fa per dire) la "storia" della signora con l'annotazione di morte, posso (o magari devo) eseguire le annotazioni di matrimonio d'ufficio (anche se con data di annotazione posteriore alla morte??)
Se la risposta è sì, sono legittimata a chiedere al comune dove si è sposata di mandarmi la comunicazione?
Per l'atto di matrimonio avvenuto qui nel 2001 ho controllato, esiste.
Sereno.SCOLARO
Inviato: Sab 23 Ott 2004 - 8:20 am
Oggetto:
Quelli che rispondono alle caratteristiche tecniche determinate con il dPCM 3/8/1962.
Ospite
Inviato: Sab 23 Ott 2004 - 7:13 am
Oggetto:
non capisco perchè i timbri non vadano bene. Non sono mezzi di scrittura atta a durare nel tempo?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Ven 22 Ott 2004 - 4:57 pm
Oggetto:
Per le annotazioni, anche sugli atti trascritti per fatto di residenza, oggi si fa riferimento all'art. 105, 5 RSC (che, evidentemente, terrebbe conto anche della situazione 'a regime' con l'avvenuta istituzione dell'archivio unico informatico). Per altro, la fase transitoria non e' particolarmente influente se si tenga conto che, in vigenza dell'OSC, sussisteva pur sempre l'art. 176 OSC (e il fatto che fosse ben poco applicato, non significa che la nonma non vigesse e dovesse essere applicata).
Tralasciamo il lavoro 'disumano? (e' effettivamente tale), ma facciamo una considerazione: vigente l'OSC si teneva conto dell'art. 184 OSC che ammetteva il rilascio di estratti per riassunto solo ed esclusivamente dall'atto originale, cioe' quello formato ex art. 41 OSC; oggi, l'art. 106 RSC non prevede piuì' questo limite (evidentemente, nell'ipotesi che 'a regime' sia applicato l'art. 12, 8, ma anche l'art. 12, 9 RSC, situazione che 'scopre' il precedente criterio.
Esprimo un parere assolutamente personale: la questione sara' risolta non appena 'a regime' il nuovo sistema preconizzato dal RSC all'art. 10: Il Governo ha presentato i risultati sin qui raggiunti in una conferenza internazionale tenutasi a Viterbo il 30/9/ e 1/10 (risultati raggiunti ...!).
Le scritturazione negli atti di stato civile, oltre che dell'art. 7 dPR 445/2000, devono anche tenere contod ell'art. 25 OSC (ancora, transitoriamente, vigente ex art. 109, 2 RSC), nonche' del dPCM 3/8/1962, che e' tuttora vigente.
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