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[quote="Anonymous"][b]Famiglia anagrafica[/b]: quella registrata in anagrafe e di cui viene rilasciato lo stato di famiglia dagli "uffici comunali" (= anagrafe). Definizione: <<DPR n. 223/89, art.4 1. Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.>> [b]Nucleo familiare[/b]: cosa completamente diversa dalla famiglia anagrafica (anche se può a volte coincidere) e la cui definizione univoca non esiste su una legge specifica, ma esistono varie definizioni, a seconda dell' "uso" che si vuol fare del nucleo familiare. Esempio: DPR 242/2001: <<Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 Articolo 1 Criteri per l'individuazione del nucleo familiare 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. Composizione del nucleo familiare 1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di piu' persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di piu' persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a se' stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.".>>[/quote]
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Revisione argomento
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Messaggio
Matris
Inviato: Lun 15 Apr 2013 - 3:09 pm
Oggetto: stato famiglia e nucleo familiare
grazie 1000 per le risposte!
buona giornata!
Sereno.SCOLARO
Inviato: Mer 10 Apr 2013 - 5:48 am
Oggetto:
Andrebbe aggiunto che le dichiarazioni prescritte (= obbligatorie) dalla legge e regolamento anagrafici (tra cui il fatto di abitare in un dato luogo, e con date persone) vanno (a questo punto, andrebbero) rese entro 20 gg. da quando sorga il fatto che ne fa sorgere l'obbligo, cioe' quando muti il luogo di abituale dimora.
A prescidnere.
Ospite
Inviato: Mer 10 Apr 2013 - 3:02 am
Oggetto: Re: stato famiglia e nucleo familiare
Matris ha scritto:
diventeremmo un unico nucleo familiare e compariremmo tutti nello stesso stato di famiglia: io, la mia ragazza, il nascituro e i miei genitori. E' così?
Sì.
Matris ha scritto:
non è possibile che i miei genitori ci diano in comodato o in affitto una parte della casa, senza dividerla fisicamente, così da costituire due nuclei familiari? (la casa non ha due cucine però)
Per costituire due famiglie anagrafiche occorrono due distinte abitazioni.
Matris ha scritto:
mi sembra di capire che il problema è ai fini ISEE dove si dichiarano tutti i redditi dei coabitanti, ma non hai fini esenzione tiket sanitario, dove penso che comparirebbero solo i redditi miei e quelli della mia ragazza, giusto?
No. Tutti i componenti della famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare ai fini ISE/ISEE.
Ma la tua ragazza non fa parte del tuo nucleo familiare ai fini dell'esenzione ticket. Il nucleo a tali fini s'intende quello rilevante ai fini fiscali. Che pertanto è composto costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Questi ultimi sono i
familiari
non fiscalmente indipendenti, cioè i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51 euro).
Matris
Inviato: Mar 09 Apr 2013 - 2:45 pm
Oggetto: stato famiglia e nucleo familiare
leggendo i vari post, mi sembra di aver trovato anche il mio caso
io convivo ancora con i miei genitori, la mia ragazza vive con noi ma non ha ancora portato la residenza quì e quindi non fa parte del nucleo familiare nè dello stato di famiglia. Ora però è incinta e vorremmo regolarizzare la posizione facendo la richiesta di cambio residenza. Non siamo sposati. da quello che ho letto nei post diventeremmo un unico nucleo familiare e compariremmo tutti nello stesso stato di famiglia: io, la mia ragazza, il nascituro e i miei genitori. E' così? non è possibile proprio avere 2 stati famiglia e due nuclei familiari differenti? Ora dico anche la stupidaggine .. passatemela..: non è possibile che i miei genitori ci diano in comodato o in affitto una parte della casa, senza dividerla fisicamente, così da costituire due nuclei familiari? (la casa non ha due cucine però)
se non è possibile, mi sembra di capire che il problema è ai fini ISEE dove si dichiarano tutti i redditi dei coabitanti, ma non hai fini esenzione tiket sanitario, dove penso che comparirebbero solo i redditi miei e quelli della mia ragazza, giusto? ci sono altri casi in cui si è penalizzati con un nucleo familiare .. allargato?
grazie per l'attenzione
diego
Inviato: Mer 19 Dic 2012 - 5:10 pm
Oggetto:
famiglia anagrafica=art. 4 dpr 223/1989= insieme delle persone che coabitano, vivono stabilmente nello stesso alloggio e sono legate dai vincoli di cui all'articolo 4 medesimo. si, unica famiglia anagrafica.
bea89
Inviato: Mer 19 Dic 2012 - 8:46 am
Oggetto:
Grazie per la risposta,
un'ultima domanda: se noi fossimo sposati e abitassimo sempre tutti nella stessa abitazione con i miei genitori, costituiremmo ancora un'unica famiglia anagrafica e un unico nucleo familiare?
Ospite
Inviato: Mer 19 Dic 2012 - 1:06 am
Oggetto:
E per quanto riguarda la condizione di familiare fiscalmente a carico, possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Quindi, tu non puoi essere fiscalmente a carico del tuo compagno. Vostra figlia sì, ma lo è anche se non convive con suo padre.
Ospite
Inviato: Mer 19 Dic 2012 - 12:52 am
Oggetto:
Se coabitate (stessa abitazione), unica famiglia anagrafica.
Nucleo familiare: dipende a quali fini. ISE/ISEE? Tutti i componenti della famiglia anagrafica ne fanno parte.
bea89
Inviato: Mar 18 Dic 2012 - 3:09 pm
Oggetto: nucleo famialiare
Salve,
io e mia figlia minorenne viviamo nella stessa abitazione dei miei genitori e, attualmente, risultiamo appartenere sia alla famiglia anagrafica sia al nucleo familiare dei miei genitori. inoltre, tutte e due risultiamo a carico dei miei genitori.
Il mio compagno e padre di nostra figlia da poco si è trasferito nella nostra stessa abitazione.
Quello che vorremmo capire è se sia possibile costituire un nucleo familiare formato da me, mia figlia e il mio compagno, in modo tale da risultare a carico del mio compagno (come effettivamente è).
Grazie
stefanin
Inviato: Lun 17 Dic 2012 - 9:30 am
Oggetto:
non si deve presentare lo stato di famiglia per redigere l'ISEE (anche se alcuni caf lo richiedono), si deve rendere una dichiarazione sostitutiva, indicando, per la composizione del nucleo familiare ISEE, i componenti della famiglia anagrafica (con espresso richiamo al DPR 223/89) e considerando poi, se sussistenti, gli ulteriori criteri di attrazione/esclusione indicati dal DPCM 242/2001.
In pratica chi chiede il rilascio di una attestazione ISEE
deve dichiarare
, con i criteri di composizione della famiglia anagrafica del DPR 223/89 e del DPCM 242/2001 quali sono le persone su cui esporre la situazione economica. Quanto dichiarato in anagrafe, da altra persona poi nel caso specifico, non riguarda la dichiarazione ISEE. Anche se, operando con i medesimi criteri si dovrebbe giungere al medesimo risultato e, forse, l'esibizione di uno stato famiglia come descritto può costituire una sorta di "attenuante" (?), come dire:
se ha fatto così l'uda che ne sa più di me faccio così anch'io.
carloga
Inviato: Sab 15 Dic 2012 - 9:12 pm
Oggetto: isee e nucleo
Per l'ISEE bisogna presentare lo Stato di Famiglia ma se questo è sbagliato come in questo caso per un errore dell'Anagrafe può lei giustificarsi?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Sab 15 Dic 2012 - 5:06 pm
Oggetto:
"concessi" ?
Termini a parte, sempre un'unica famiglia (ai fini anagrafici) si ha (per altri fini, va fatto riferimento ad altre normative).
carloga
Inviato: Sab 15 Dic 2012 - 11:41 am
Oggetto:
Infatti, come avevo spiegato prima, in quel momento erano divorziati non sposati, ma come dice il DPR da voi citato esisteva comunque il rapporto di parentela data la presenza con loro dei due figli minorenni.
Può lei giustificarsi o no dietro il fatto che , anche se erroneamente, erano stati concessi due nuclei familiari?
Sereno.SCOLARO
Inviato: Sab 15 Dic 2012 - 10:59 am
Oggetto:
Essendovi rapporto di matrimonio: art. 4 dPR 30/5/1989, n. 223 (= si tratta di una richiesta inaccoglibile).
carloga
Inviato: Sab 15 Dic 2012 - 8:47 am
Oggetto:
Come dicevo all'inizio :
"L'Ufficio Anagrafe, su richiesta di lui,crea un altro nucleo familiare (con lui soltanto) diverso da quello dell'ex moglie e figli"
L'ex marito chiede di costituire un altro nucleo familiare nella stessa abitazione.
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