| 1. COSA DEVE FARE UN ITALIANO CHE SI TRASFERISCA ALLESTERO? Quando un cittadino si trasferisce definitivamente allestero deve provvedere a comunicarlo allufficio anagrafe, con dichiarazione su apposito modulo (APR/4). Entro 90 giorni dallo stabilimento allestero deve rendere altra dichiarazione al consolato italiano competente per la circoscrizione consolare dove vive abitualmente, da farsi con altro apposito modulo (CONS/01), che viene trasmesso al comune entro 180 giorni, in modo che sia perfezionato il procedimento di cancellazione dallanagrafe della popolazione residente e di iscrizione nellAnagrafe dei cittadini italiani residenti allestero (AIRE). In caso contrario, la cancellazione dallanagrafe della popolazione residente viene effettuata dufficio, per irreperibilità (torna su) 2. QUANDO SI CONSIDERA CHE IL TRASFERIMENTO ALLESTERO SIA DEFINITIVO? Il trasferimento allestero è considerato definitivo quando abbia una durata superiore ad un anno, anche se per cause di durata limitata. Infatti, non sono iscritti nellanagrafe dei cittadini italiani residenti allestero (AIRE) i cittadini che si recano allestero per cause di durata limitata quando questa sia inferiore ai 12 mesi. Altrettanto, non sono iscritti nellAIRE coloro che si recano allestero per lesercizio di occupazioni stagionali e i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio allestero e le persone conviventi, a condizione che siano oggetto di notifica alle autorità locali sulla base delle convenzioni vigenti in materia di relazioni diplomatiche e consolari. (torna su) 3. COME SI DETERMINA LA CITTADINANZA ITALIANA? In linea principale, la cittadinanza italiana si determina per filiazione e solo eccezionalmente per altri motivi. Storicamente, la cittadinanza italiana si determinava in capo ad una persona che nasceva da padre italiano, mentre, più recentemente, è stata presa in considerazione anche la possibilità di determinazione della cittadinanza italiana per via di madre, mutamento dovuto a mutamenti legislativi, ma anche a sentenze della Corte Costituzionale. Senza approfondire questi cambiamenti, si può dire che fino al 31.12.1947 la cittadinanza italiana alla nascita derivava unicamente se il padre era cittadino italiano, mentre dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza italiana deriva indifferentemente dal padre o dalla madre che siano cittadini italiani. (torna su) 4. LO STRANIERO CHE DISCENDA DA CITTADINI ITALIANI E AGEVOLATO AD OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA? Lattuale legge sulla cittadinanza prende in considerazione il caso dello straniero che abbia avuto un genitore oppure un nonno, che sia stato cittadino italiano al momento della nascita (del genitore o del nonno, indipendentemente dal sesso). Tali stranieri, possono ottenere la cittadinanza in più modi: a) prestando effettivo servizio militare, a condizione che prima venga resa una dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, b) assumendo impiego pubblico alle dipendenze dello stato italiano con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza (ma si tratta di una previsione attuabile di fatto solo per i cittadini di Paesi dellUnione europea, in quando lassunzione del pubblico impiego richiede il titolo della cittadinanza, anche se esteso, recentemente, ad uno dei Paesi dellUnione, seppure con alcuni limiti per determinate figure e posizioni), c) se al compimento del 18° anno di età risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni e dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana (dichiarazione da rendersi prima del compimento del 19° anno di età). Al di fuori di tali casi, lo straniero che abbia ascendenti italiani (genitori o nonni), può ottenere la concessione della cittadinanza italiana con domanda al Presidente della Repubblica quando abbia almeno 3 anni di residenza legale in Italia, godendo di una forte riduzione rispetto al periodo normale per poter fare domanda della concessione della cittadinanza, stabilito in via generale in 10 anni. (torna su) 5. COME SONO TENUTE LE REGISTRAZIONI DI STATO CIVILE IN ITALIA? Gli atti dello stato civile sono tenuti da parte dei comuni, cui lo Stato ha affidato la gestione di tale servizio, come di altri. I singoli atti sono formati nel comune in cui i fatti registrati (nascita, matrimonio, morte) accadono (eccezionalmente dal 1997 è stata introdotta una possibilità di fare le dichiarazioni di nascita alternativamente anche nel comune di residenza se diverso da quello di nascita, fermo restando che entrambi i comuni devono trovarsi in Italia). Non esiste un archivio unico nazionale degli atti dello stato civile, per cui ogni ricerca richiede necessariamente la conoscenza del comune in cui levento si è verificato. Fino allanno 2000, i registri dello stato civile sono stati completati da un indice alfabetico, nonché da un indice decennale (tra laltro, gli indici decennali sono stati compilati fino allultimo decennio chiuso prima del 2001). Lentrata in vigore del sistema di tenuta dei registri dello stato civile è avvenuta il 1° gennaio 1866, ma in alcune aree geografiche italiane successivamente, in relazione ai processi di unificazione dello Stato, così che i periodi decennali sono diversi in relazione allavvio della tenuta dei registri dello stato civile. (torna su) 6. QUALE AUTORITA E COMPETENTE A RILASCIARE UN CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA? Il rilascio di un certificato di cittadinanza italiana compete al sindaco per le persone che sono residenti in Italia; per le persone che sono residenti allestero, la competenza è esclusivamente dellautorità consolare italiana della circoscrizione di residenza. (torna su) 7. DAVANTI A QUALE AUTORITA POSSONO O DEVONO ESSERE LE DICHIARAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA? R.7: Le dichiarazioni previste dalla legge sulla cittadinanza vanno rese unicamente: A) per i residenti in Italia: avanti allufficiale dello stato civile del luogo di residenza, B) per i residenti allestero: avanti allautorità consolare (che svolge le funzioni di stato civile nella circoscrizione consolare). Ogni altra forma, oltre che illegittima, non produce effetti giuridici. (torna su) 8. NEL CASO DI NASCITE, MATRIMONI O MORTI RELATIVE A CITTADINI ITALIANI ALLESTERO SONO OBBLIGATORIE LE TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE? Gli atti di stato civile generalmente non hanno valore costitutivo, ma funzione dichiarativa, di prova documentale. Gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) relativi a cittadini italiani che avvengano allestero devono obbligatoriamente essere trascritti nei registri dello stato civile italiani, a cura, diligenza ed onere dei diretti interessanti, producendone copia autentica, debitamente legalizzata e tradotta in forma ufficiale nella lingua italiana. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce uninfrazione a disposizioni di legge, oltre che produrre disagi e disguidi che si riversano prima di tutto sulle persone interessate. La mancata od omessa trascrizione non determina che il fatto non abbia valore, ma solo che ne manchi la prova (ed esempio: una persona sposatasi allestero è sposata anche se abbia omesso di adempiere allobbligo della trascrizione, oppure una persona deceduta è comunque morta, anche se i parenti non provvedano a quanto necessario. Da qui i disagi e disguidi che possono gravare sui responsabili). La produzione allufficio consolare di tali atti va effettuata senza indugio (fino al 29.3.2001, la legge usava la parola subito, mentre fino al 31.12.1939 le parole entro tre mesi). La trascrizione comunque può essere richiesta anche tardivamente. (torna su) 9. QUALI SONO I CERTIFICATI RILASCIATI DALLUFFICIO DELLO STATO CIVILE? Lufficio dello stato civile rilascia a) certificati, b) estratti per riassunto, c) estratti per copia integrale. I certificati attestano levento (nascita, matrimonio, morte), gli estratti per riassunto attestano levento, integrandolo delle annotazioni che nel tempo siano state eventualmente eseguite sullatto di stato civile, gli estratti per copia integrale consistono nella riproduzione dellatto nella sua interezza. Questi ultimi sono rilasciati, dal 30.3.2001, solo a chi ne abbia interesse e quando non sia vietato dalla legge. Ha interesse chi sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante, nel senso di essere tale da poter essere tutelata davanti ad un giudice. (torna su) 10. QUALI SONO I CERTIFICATI RILASCIATI DALL'UFFICIO ANAGRAFE? Lufficio anagrafe rilascia i certificati di a) residenza, b) stato di famiglia. Può anche rilasciare certificati od attestati relativi ad altre posizioni desumibili dagli atti anagrafici, sempre ché non vi siano gravi o particolari esigenze di pubblico interesse. Per i cittadini italiani residenti allestero ed iscritti allAIRE, lufficio anagrafe rilascia i certificati di a) stato di famiglia, b) residenza (attestante che il richiedente è stato residente in Italia e nel comune e ha trasferito la residenza allestero a decorrere dalla data che risulta dagli atti anagrafici). (torna su) 11. COSE LA RESIDENZA? La residenza è il luogo in cui una persona vive ordinariamente, consuetudinariamente, stabilmente, in modo abituale. Per questo, una persona può avere ununica residenza. Una volta fissata la residenza, in termini di abitazione di fatto, deriva lobbligo, entro 20 giorni, di chiedere liscrizione nellanagrafe della popolazione residente (APR) del come dove la persona abita. Se si tratta di persona straniera, liscrizione in APR richiede che siano state rispettate le disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno in Italia degli stranieri, cosa che va provata con il permesso di soggiorno. (torna su) 12. QUALI SONO I TERMINI PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO? Lo straniero che entri in Italia, è tenuto a richiedere allautorità provinciale di polizia (questura) il rilascio del permesso di soggiorno, entro 8 giorni lavorativi dal transito in frontiera. (torna su) 13. IL CITTADINO ITALIANO CHE SIA ANCHE CITTADINO STRANIERO E TRATTATO COME CITTADINO O COME STRANIERO? In linea generale, per lordinamento giuridico italiano la persona che abbia più cittadinanze tra le quali quella italiana è considerato unicamente quale cittadino italiano, tanto che si trovi allestero che in Italia. In particolare, è sempre soggetto alla legge italiana anche se abiti o si trovi allestero. Come tale deve necessariamente essere titolare di passaporto italiano valido, per non incorrere nei reati previsti dalla legge sui passaporti per chi espatrii o permanga allestero senza il relativo titolo di espatrio. Allingresso in Italia (valico di frontiera) deve esibire il passaporto italiano; nel caso presenti il passaporto straniero è reputato come straniero e come tale trattato, anche per quanto riguarda lobbligo di richiedere ed ottenere il visto dingresso (prima) e il permesso di soggiorno (dopo). (torna su) 14. QUANDO SUSSISTE LA DISCENDENZA DA CITTADINI ITALIANI EMIGRATI? La condizione di straniero di ceppo italiano può sussistere quando vi sia discendenza da un emigrato che sia stato cittadino italiano al momento in cui ha espatriato. Quindi, l'emigrazione deve essere avvenuta dopo l'Unità d'Italia (1861), per le persone emigrate dal Veneto dopo il 1870 circa, per le persone emigrate dalle province di Trento e Bolzano, 1 comune della Lombardia, alcuni comuni del Veneto, parte della provincia di Gorizia e territorio di Trieste dopo il 16 luglio 1920, per le persone emigrate dai territori giuliano-dalmati da periodo successivo alla 1^ Guerra Mondiale all'entrata in vigore del Trattato di Parigi del 10.2.1947. Le indicazioni geografiche sono espresse con significato esclusivamente geografico e non politico, utilizzando le denominazioni attuali, mentre alcuni periodi sono definiti con precisione, mentre altri sono più imprecisi per più motivi. L'art. 7 legge 13 giugno 1912, n. 555, legge organica sulla cittadinanza che ha "riorganizzato" la materia, precedentemente regolata dagli artt. 1-15 codice civile 1865 come conseguenza delle numerose modificazioni prodotte dalla normativa in materia di emigrazione, conclusasi con il testo unico delle leggi sull'emigrazione del 1901, prevedeva che chi nato all'estero e fosse ritenuto da altro Stato proprio cittadino per nascita, conservava la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne, poteva rinunciare alla cittadinanza italiana (con dichiarazione resa davanti al console). Nel caso in cui non vi fosse questa rinuncia, rimanendo cittadino italiano, determinava la cittadinanza anche dei propri discendenti. In ogni caso, gli italiani all'estero avevano l'obbligo di provvedere a far trascrivere in Italia gli atti di stato civile che li riguardavano o riguardavano i propri discendenti. Nel caso, abbastanza frequente, che tale obbligo fosse non rispettato, occorre provare la permanenza della condizione di cittadinanza con i documenti necessari e regolarizzare, seppure tardivamente, tutte le posizioni a partire da quelle dell'emigrante. La cittadinanza può essere riconosciuta solo se sia stata provata tale condizione e completate tutte le procedure di regolarizzazione, anche quando tardiva. (torna su) 15. E' ANCORA OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE AL CONSOLATO IN CASO DI ACQUISTO, RIACQUISTO OD OPZIONE PER UNA CITTADINANZA STRANIERA DA PARTE DEL CITTADINO ITALIANO? L'art. 24 legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza) prevedeva che il cittadino italiano che a) acquistasse, oppure b) riacquistasse, oppure c) optasse per una cittadinanza straniera doveva darne comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza o, se residente all'estero, all'autorità consolare (che svolge le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli italiani all'interno del territorio della circoscrizione consolare). Tale dichiarazione doveva essere resa entro 3 mesi (nel caso di persone minorenni, entro 3 mesi dal raggiungimento della maggiore età per la legge italiana), e la sua omissione comportava la sanzione amministrativa pecuniaria (da Lit. 200.000 a Lit. 2.000.000, nella pratica Lit. 400.000, pari ad _ 206,58). Tale obbligo è venuto meno dal 30 marzo 2001 per abrogazione dell'art. 24 legge 5 febbraio 1992, n. 91 (art. 110, comma 5 dPR 3 novembre 2000, n. 396). Restano gli obblighi, stabiliti dalla legge 16 giugno 1926, n. 1170, di notificare previamente al Ministero degli affari esteri (anche attraverso l'autorità diplomatica) l'intenzione di accettare un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale a cui l'Italia non partecipi (anche in relazione all'ipotesi di perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 1 legge sulla cittadinanza). (torna su) 16. LA PERSONA CHE ABBIA PIU' CITTADINANZE, TRA LE QUALI QUELLA ITALIANA, PUO' SCEGLIERE DI SEGUIRE SOLO LA LEGGE STRANIERA? Quando una persona abbia più cittadinanze, e tra queste vi sia quella italiana, tale persona viene considerata - per l'ordinamento giuridico italiano - unicamente come cittadina italiana, risultando l'altra (o le altre) cittadinanza priva di effetti per l'Italia. Ad esempio, il cognome, i rapporti di famiglia, ecc. sono regolati solo dalla legge italiana, indipendentemente da quanto preveda la legge dell'altro Paese di cui la persona abbia la cittadinanza. Conseguentemente, sempre a titolo di esempio, se la legge straniera preveda diversi criteri di attribuzione del cognome, tali criteri sono privi di ogni effetto per l'Italia, tanto che eventuali atti di stato civile che riportassero un'indicazione del cognome diverso da quello spettante sulla base dell'ordinamento giuridico italiano sono soggetti a correzione d'ufficio (art. 98, comma 2 dPR 3 novembre 2000, n. 396) e il cognome attribuito dalla legge straniera non può essere fatto valere in Italia. (torna su) 17. QUANDO GLI ATTI DELLO STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO CONTENGANO ERRORI OD IMPRECISIONI, E' SEMPRE NECESSARIO PROCEDERE PRIMA ALLA RETTIFICA DA PARTE DELLE AUTORITA' LOCALI? La questione della possibilità che atti di stato civile formati all'estero, specie nel passato, contengano errori od imprecisioni, costituisce talora un elemento di preoccupazione per gli stranieri di ceppo italiano che intendano procedere a richiedere alle autorità consolari il riconoscimento della cittadinanza, secondo le procedure codificate con la circolare del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991, circolare che si limita a dare una sistemazione a ciò che sempre avrebbe dovuto essere stato fatto sia sulla base delle norme della legge sulla cittadinanza del 1912 che della vigente, sia sulla base degli ordinamenti dello stato civile, rispettivamente del 1865 e del 1939 e, oggi (cioè dal 30 marzo 2001), sulla base del Regolamento approvato con dPR 3 novembre 2000, n. 396. Il fatto che la rettificazione costituisca un onere non costituisce un'esimente, ma da tempo la questione era nota, tanto che già nel 1952 il Ministero di grazia e giustizia (al tempo, competente per il servizio dello stato civile) era specificatamente intervenuto con una circolare, il cui reperimento non è stato agevolissimo e che si riporta con alcune note di aggiornamento. <<< MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 "Trascrizioni e rettifica di atti dello stato civile formati all'estero, contenenti errori od omissioni". """ Il Dicastero degli Affari Esteri [1] ha segnalato che alcuni ufficiali dello stato civile si rifiutano di trascrivere gli atti di stato civile provenienti dall'estero, qualora essi contengano errori, e li restituiscono affinché si provveda alla loro rettificazione nel Paese in cui gli atti stessi sono stati formati. Al riguardo lo stesso Ministero ha fatto presente che non sempre e' possibile procedere alla rettificazione di tali atti nel Paese straniero, anche perché in taluni di essi ciò comporterebbe l'onere di spese rilevanti a carico degli interessati; onde di verifica che gli atti anzidetti, dopo la restituzione al Dicastero degli Affari Esteri da parte degli ufficiali dello stato civile, non vengano piu' rettificati all'estero ne' trascritti in Italia. Questo Ministero, mentre rileva che la trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall'estero, disposta dall'art. 51 dell'ordinamento dello stato civile [2], soddisfa ad un pubblico interesse, ritiene che l'inconveniente possa essere eliminato mediante la rettificazione di tali atti in Italia dopo che sia stata effettuata la trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 169 [3] del citato ordinamento. Si pregano pertanto le SS.LL. Ill.me di voler dare disposizioni agli ufficiali dello stato civile dipendenti nel senso di provvedere alla trascrizione degli atti provenienti dall'estero anche se contenenti errori od omissioni informando in tali casi il Procuratore della Repubblica, affinché possa promuoverne la rettificazione innanzi al tribunale competente, a' sensi degli artt. 165 [4] e 169 [5] dell'ordinamento dello stato civile. """ NOTE DI AGGIORNAMENTO: [1] Dopo l'entrata in vigore del dPR 5 gennaio 1967, n. 200 gli atti dello stato civile non vengono più trasmessi per tramite del Ministero degli affari esteri, ma direttamente all'ufficio dello stato civile competente per la trascrizione. [2] L'ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238) e' stato abrogato e - dal 30 marzo 2001 - e' in vigore il Regolamento, approvato con dPR 3 novembre 2000, n. 396. Il riferimento all'art. 51 va, ora, inteso con riguardo all'art. 17 dPR 3 novembre 2000, n. 396. [3] Il rinvio va, oggi e cioè dal 30 marzo 2001, inteso con riguardo agli artt. 97 e 100 dPR 3 novembre 2000, n. 396. [4] L'art. 165, oggi abrogato, limitava la titolarità dell'azione giudiziaria del pubblico ministero (procuratore della Repubblica) a due sole ipotesi, l'errore materiale di scritturazione o la sussistenza di un pubblico interesse (oltre ad una terza ipotesi, che per altro aveva carattere piu' di forma 'sui generis' di gratuito patrocinio che di vera e propria legittimazione ad agire in giudizio. L'attualmente vigente art. 95, comma 2 dPR 3 novembre 2000, n. 396 legittima l'azione in giudizio del pubblico ministero "in ogni caso", con ciò ampliando profondamente la competenza. [5] Vedi nota 3. >>> In ogni caso, il riconoscimento della cittadinanza ha decorrenza dal perfezionamento dell'intero iter del procedimento. (torna su) |